Art. 336 c.p.c. — Effetti della riforma o della cassazione

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[1]La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

[2]((La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 336 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15148/2026

    20 maggio 2026

    Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

    Art. 336 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 201 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    In tema di successioni, la riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base devolvere l'eredità e disposto la prosecuzione del processo per la divisione dei beni relitti, travolge automaticamente, per l'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., la successiva sentenza definitiva di divisione, senza che rilevi la mancata impugnazione di quest'ultima.

    Art. 336 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12708/2026

    5 maggio 2026

    In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

    Art. 336 c.p.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 338 c.p.c. · Art. 393 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10858/2026

    23 aprile 2026

    La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con quella definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.) e determina la sopravvenuta inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità, del ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile.

    Art. 336 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 175 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 5 parole tolte.

La riforma tolto: con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art336 · fonte del testo

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