Corte di cassazione · Massimario

Procedimento civile

Voce 133 della classificazione del Massimario

365 massime classificate sotto la voce (289 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 76ª delle 76 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21739/2025

    Costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese › Prelievi) › Del convenuto

    Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. - Decorrenza - Differenze - Fattispecie.

    Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita).

    Rv. 675743-01Rassegna di luglio 2025, p. 227Art. 168-bis c.p.c. · Art. 166 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20991/2025

    Estinzione del processo › Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione

    Cause inscindibili - Unità del rapporto processuale - Estinzione parziale - Esclusione - Conseguenze - Tempestiva riassunzione solo nei confronti di alcuni litisconsorti necessari - Idoneità ad evitare l'estinzione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.

    Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.

    Rv. 675964-03Rassegna di luglio 2025, p. 153Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 303 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    Estinzione del processo › Provvedimento del giudice › Impugnazione

    Ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Revocabilità - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 308 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Rv. 675872-01Rassegna di luglio 2025, p. 293Art. 308 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 177 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18126/2025

    Intervento in causa di terzi › Su istanza di parte (chiamata)

    Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Accertamento della responsabilità solidale - Domanda di garanzia verso i terzi chiamati - Ammissibilità - Fondamento - Azione di regresso - Necessità - Esclusione.

    Intervento in causa di terzi › Su istanza di parte (chiamata) › Chiamata in garanzia

    In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.

    Rv. 675913-01Rassegna di luglio 2025, p. 37Art. 2392 c.c. · Art. 106 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16883/2025

    Riunione e separazione di causa

    Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.

    In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).

    Rv. 675564-01Rassegna di giugno 2025, p. 63Art. 274 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16594/2025

    Legittimazione (poteri del giudice) › Attiva

    Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni.

    Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.

    Rv. 675017-01Rassegna di giugno 2025, p. 97Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 2697 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16407/2025

    Eccezione

    Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento.

    Riunione e separazione di causa

    In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.

    Rv. 674779-01Rassegna di giugno 2025, p. 97Art. 103 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 180 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025

    Iscrizione a ruolo

    Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674996-02Rassegna di giugno 2025, p. 91Art. 383 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15589/2025

    Eccezione

    Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.

    La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

    Rv. 675393-01Rassegna di giugno 2025, p. 81Art. 1965 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14676/2025

    Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Conferimento del potere di rappresentanza - Requisiti - Riferimento specifico alla singola controversia - Necessità - Esclusione.

    Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.

    Rv. 674983-01Rassegna di aprile 2025, p. 246Art. 8 mediazione · Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14676/2025

    Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Rappresentanza - Conferimento del relativo potere con unico atto per più controversie - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

    Rv. 674983-02Rassegna di aprile 2025, p. 248Art. 8 mediazione · Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14288/2025

    Azione

    Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.

    Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

    Rv. 674702-01Rassegna di aprile 2025, p. 240Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 460 c.c. · Art. 470 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13344/2025

    Cessazione della materia del contendere

    "Rottamazione" ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018 - Operatività "ipso iure" - Conseguenze - Debiti litigiosi - Estinzione del processo - Provvedimento di sgravio - Necessità - Esclusione.

    L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.

    Rv. 675061-03Rassegna di aprile 2025, p. 369Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12858/2025

    Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell’improcedibilità in appello - Esclusione.

    L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.

    Rv. 674696-01Rassegna di aprile 2025, p. 216Art. 5 mediazioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11920/2025

    Comunicazioni › Nel corso del procedimento

    La norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che consente la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, si applica anche alle controversie di lavoro, cosicché anche per quest'ultime, in tali casi, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura dello stesso in udienza.

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 675552-01Rassegna di aprile 2025, p. 285Art. 221 rilancioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10829/2025

    Cessazione della materia del contendere

    In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile · Impugnazioni civili

    Rv. 674617-01Rassegna di aprile 2025, p. 187Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10432/2025

    Intervento in causa di terzi › Volontario

    Eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta - Successivo intervento adesivo autonomo del terzo - Efficacia dell’eccezione nei confronti di quest'ultimo - Riproposizione nel primo atto successivo - Necessità.

    L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è efficace nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, ha successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore e l'eccezione assume rilievo solo se riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso.

    Rv. 674647-01Rassegna di aprile 2025, p. 182Art. 105 c.p.c. · Art. 267 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10435/2025

    Legittimazione (poteri del giudice) › Ad causam

    Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'attore - Limiti.

    La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).

    Rv. 674648-01Rassegna di aprile 2025, p. 179Art. 81 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10248/2025

    Eccezione

    Potere del giudice di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.

    Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.

    Rv. 674469-01Rassegna di aprile 2025, p. 40Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    Costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese › Prelievi)

    Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 674049-01Rassegna di aprile 2025, p. 5Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8625/2025

    Legittimazione (poteri del giudice) › Ad causam

    Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.

    La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).

    Rv. 674298-01Rassegna di aprile 2025, p. 155Art. 1411 c.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8674/2025

    Legittimazione (poteri del giudice) › Ad causam

    Procedimenti antidiscriminazione - Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità - Enti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 - Legittimazione ad agire - Sussistenza.

    Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003.

    Rv. 675549-01Rassegna di aprile 2025, p. 251Art. 43 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1877/2025

    Riunione e separazione di causa

    Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Ambito di applicazione del principio - Limitazione alla trattazione esclusiva del primo giudizio - Fattispecie.

    Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.).

    Rv. 673660-01Rassegna di gennaio 2025, p. 88Art. 273 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1498/2025

    Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas - Opposizione a decreto ingiuntivo - Procedura conciliativa di cui all’art. 6 del TICO - Onere di attivazione in capo al gestore convenuto opposto - Esclusione.

    Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale.

    Rv. 673659-01Rassegna di gennaio 2025, p. 86Art. 2 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' · Art. 141 cod. cons. · Art. 645 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 186/2025

    Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento.

    Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.

    Rv. 673370-01Rassegna di gennaio 2025, p. 65Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 132/2025

    Estinzione del processo

    Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 673495-01Rassegna di gennaio 2025, p. 43Art. 307 c.p.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 393 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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