Art. 180 c.p.c. — Forma di trattazione

((La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale)). 113a 115 116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Testo vigente dal 11 settembre 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 180 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16407/2025

    18 giugno 2025

    In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.

    Art. 180 c.p.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 97 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2002

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all’evidente e improprio fine di sollecitare un’attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quò. - Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.

    Art. 180 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 183 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1995 al 11 settembre 2005. 116 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa tolto: davanti al giudice istruttore e' orale. tolto: Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Della trattazione della causa si redige processo verbaletolto: , nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art180 · fonte del testo

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