Mediazione civile e commerciale

Art. 8 mediazione — Procedimento

[1]All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale. ((La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.)) Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

[2]9 10

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo".

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

4

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8 mediazione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15584/2026

    21 maggio 2026

    La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

    Art. 8 mediazione · Art. 5 mediazione · Art. 106 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14676/2025

    31 maggio 2025

    Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.

    Art. 8 mediazione · Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 206/2022

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2022

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 della…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/2013

    Questione inammissibile
    21 giugno 2013

    Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi di legittimità costituzionale qui riuniti. Il suddetto Consiglio, infatti, non è stato parte nei giudizi a quibus . Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio Nazionale Forense (ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre, confermata con sentenza n. 272 del 2012). Sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 293/2011, 94/2009, 96/2008 e 245/2007).

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 93 parole aggiunte.

… alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale. aggiunto: La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art8 · fonte del testo

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