Art. 273 c.p.c. — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

[1]Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

[2]Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 273 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16264/2026

    25 maggio 2026

    Nell'ipotesi di due cause identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di cui la prima sia stata introdotta mediante notificazione dell'atto di citazione, ma non iscritta a ruolo, e la seconda con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, occorre considerare che la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, anche se non seguita dall'iscrizione a ruolo, sicché le eccezioni, tra cui quella di prescrizione, sollevate nel giudizio preveniente devono ritenersi tempestive.

    Art. 273 c.p.c. · Art. 39 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 171 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1877/2025

    27 gennaio 2025

    Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.).

    Art. 273 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 88 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 26/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)". La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.

    Art. 273 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art273 · fonte del testo

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