Art. 474 c.p.c. — Titolo esecutivo
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[1]L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
[2]Sono titoli esecutivi:
- 1)le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2)le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3)gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005
