Esecuzione
Atto di intervento del creditore nell’esecuzione
ex art. 499 c.p.c.
Ricorso del creditore che interviene in un’espropriazione mobiliare, presso terzi o immobiliare già iniziata, con o senza titolo esecutivo nei casi dell’art. 499, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, con la causa di prelazione, il tempo dell’intervento e la relata per il creditore senza titolo.
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Prima del deposito e dopo
- Art. 499, secondo comma, e art. 196-quater disp. att.: il ricorso si deposita con modalità telematiche, prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569. È il termine dell’intervento tempestivo: quel comma commina l’inammissibilità solo per l’estratto notarile mancante, l’art. 499, quarto comma, parla di creditori «intervenuti tempestivamente» e l’art. 569, primo comma, fa salvo «quanto disposto dagli articoli 565 e 566». L’intervento successivo lo regolano gli artt. 528, 565 e 566, con gli effetti che vi sono stabiliti: nel mobiliare, e presso terzi per il rinvio dell’art. 551 agli artt. 525 e seguenti, prima del provvedimento di distribuzione; nell’immobiliare prima dell’udienza prevista nell’art. 596. Per l’intervento tardivo l’atto si fonda sulle parole di questi articoli.
- Art. 525: nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, per gli effetti degli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, e di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante; se il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’art. 518, non supera 20.000 euro, non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall’art. 529. In quel caso, se fino alla presentazione del ricorso non sono intervenuti creditori, il giudice provvede con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti sente soltanto i creditori intervenuti nel termine (art. 530, quinto comma, che parla del «secondo comma dell’art. 525»: nel testo del corpus, dopo l’abrogazione del primo comma, la regola sta nel terzo).
- Art. 551: nell’espropriazione presso terzi l’intervento è regolato a norma degli artt. 525 e seguenti, e agli effetti dell’art. 526 non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
- Artt. 564, 565 e 566: nell’immobiliare i creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti; i chirografari che intervengono dopo, ma prima dell’udienza prevista nell’art. 596, concorrono sulla parte della somma ricavata che sopravanza; i creditori iscritti e i privilegiati, nello stesso tempo, concorrono in ragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione. L’art. 596 regola oggi la formazione del progetto di distribuzione e l’audizione delle parti per discuterlo, davanti al professionista delegato o al giudice dell’esecuzione.
- Art. 499, terzo comma: il creditore privo di titolo esecutivo notifica al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso e, se interviene per le scritture contabili, copia dell’estratto autentico notarile. Art. 492, secondo comma: se il debitore non ha dichiarato la residenza o eletto domicilio in uno dei comuni del circondario, né indicato una PEC risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, o è irreperibile presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le notificazioni a lui dirette si effettuano presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis. Il modello non calcola il termine.
- Art. 499, quinto e sesto comma: con l’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione il giudice fissa l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo, non oltre sessanta giorni dalla data dell’ordinanza, disponendone la notifica a cura di una delle parti; all’udienza il debitore dichiara quali crediti riconosce, in tutto o in parte; se non compare, i crediti si intendono riconosciuti; il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione. Il creditore disconosciuto ha diritto all’accantonamento se ne fa istanza e dimostra di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza, l’azione per munirsi del titolo esecutivo; l’accantonamento dura il tempo ritenuto necessario e in ogni caso non più di tre anni (art. 510, terzo comma). Per l’intervento tardivo senza titolo il testo non dice quando si tenga quell’udienza: va verificato sulla procedura, e l’atto chiede soltanto che il giudice provveda sul riconoscimento.
- Art. 499, quarto comma: ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente il creditore pignorante può indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, altri beni del debitore utilmente pignorabili, e invitarli a estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticiparne le spese; se gli intervenuti, senza giusto motivo, non lo estendono entro trenta giorni, il pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Art. 492, sesto comma: se a seguito dell’intervento il compendio pignorato è divenuto insufficiente, il creditore procedente può chiedere all’ufficiale giudiziario di invitare il debitore a indicare altri beni. Non è un’istanza dell’interveniente: il modello non la scrive.
- Art. 569, primo comma: nell’immobiliare, salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, con l’ammontare del residuo credito, gli interessi maturati, il criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e le spese sostenute fino all’udienza; in difetto, agli effetti della liquidazione della somma dell’art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
- Art. 495: la somma che il debitore deve depositare con l’istanza di conversione si commisura anche ai crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Indicare il credito per intero, con interessi e spese.
- Art. 498 e art. 2916 c.c.: il creditore pignorante notifica entro cinque giorni dal pignoramento un avviso ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Nella distribuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione se questa ha luogo dopo il pignoramento, e dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
- Artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.: la prelazione si estende agli interessi, e per privilegio e ipoteca alle spese ordinarie dell’intervento, solo nei limiti che ciascuna norma stabilisce; l’atto chiede il chirografo per il resto. Il modello non calcola le annualità né divide il credito fra prelazione e chirografo.
- Art. 512: se in sede di distribuzione sorge controversia sulla sussistenza o sull’ammontare dei crediti o sui diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617, secondo comma, e può sospendere in tutto o in parte la distribuzione.
- Art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att.: il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva; il sequestrante deve depositarne copia presso il giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e quindi procedere alle notificazioni dell’art. 498; per gli immobili deve chiedere, nello stesso termine, l’annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell’art. 679.
- Art. 2214 c.c.: le scritture contabili sono quelle che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere (il libro giornale, il libro degli inventari e le altre richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa); le disposizioni di quel paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. L’estratto autentico notarile va allegato al ricorso a pena di inammissibilità (art. 499, secondo comma).
- Art. 159-ter disp. att.: chi, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli artt. 518, 521-bis, 543 e 557, deposita per primo un atto o un’istanza, iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell’atto di pignoramento.
- D.P.R. 115/2002, contributo unificato: nei processi esecutivi di espropriazione forzata lo paga, contestualmente, la parte che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati (art. 14, comma 1), che anticipa anche l’importo forfettario dell’art. 30. La misura è fissa per tipo di processo: una per l’esecuzione immobiliare, la metà per gli altri processi esecutivi, una minore per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro (art. 13, comma 2). Questo ricorso non contiene istanza di vendita o di assegnazione: se il creditore intervenuto munito di titolo la propone poi (artt. 529 e 567 c.p.c.), il contributo si paga con quella. L’art. 14, comma 3, impone un autonomo contributo, «determinato in base al valore della domanda proposta», alle parti che «svolgono intervento autonomo»: se vi rientri l’intervento nell’esecuzione il testo non lo dice, e il modello non lo stabilisce. Per questo l’atto non contiene la dichiarazione di valore dell’art. 14, comma 2, che va resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo: se la cancelleria chiede il contributo per l’intervento, la dichiarazione va aggiunta.
- Il modello non calcola termini, capitale, interessi, spese né contributo unificato, non divide il credito fra prelazione e chirografo e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Intervento del creditore in un’espropriazione mobiliare, presso terzi o immobiliare già iniziata, con titolo esecutivo o senza nei casi dell’art. 499 (sequestro, pegno o prelazione da pubblici registri, scritture contabili): tempestivo o tardivo secondo l’espropriazione, prelazione, domicilio, procura in calce e relata per chi è senza titolo. Non copre la riscossione esattoriale, l’atto dell’art. 569 né le controversie in distribuzione. Non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 499 (intervento) ↗
- Codice civile, art. 2214 (libri obbligatori e altre scritture contabili) ↗
- Codice civile, art. 2741 (concorso dei creditori e cause di prelazione) ↗
- Codice civile, art. 2749 (estensione del privilegio) ↗
- Codice civile, art. 2784 (pegno: nozione) ↗
- Codice civile, art. 2788 (prelazione per il credito degli interessi) ↗
- Codice civile, art. 2855 (estensione degli effetti dell’iscrizione) ↗
- Codice civile, art. 2916 (ipoteche e privilegi nella distribuzione) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 156 (esecuzione sui beni sequestrati) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 159-ter (iscrizione a ruolo a cura di soggetto diverso dal creditore) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (obbligo di pagamento) ↗