Decreto ingiuntivo

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

ex art. 647 c.p.c.

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

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Prima del deposito e dopo

  • Art. 647: l’istanza può essere anche verbale. Nel caso di mancata opposizione il giudice ordina che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
  • Art. 644: il decreto diventa inefficace se la notificazione non è eseguita entro sessanta giorni dalla pronuncia, novanta se deve avvenire all’estero; la domanda può essere riproposta.
  • Art. 641: il termine per l’opposizione è quello fissato nel decreto, di regola quaranta giorni dalla notificazione. Il modello non lo calcola: verificare che sia interamente decorso prima di depositare l’istanza.
  • Art. 647, secondo comma: dichiarato esecutivo il decreto, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo l’opposizione tardiva dell’art. 650 — ammessa non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione — e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
  • Art. 654: per l’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.
  • Art. 475: per valere come titolo esecutivo il decreto si rilascia in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico.

Ambito e revisione

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente. Non verifica la decorrenza del termine né la regolarità della notificazione.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

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