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[1]I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
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[2]Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.
Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.
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Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
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L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).
L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art326 · fonte del testo
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