Art. 188 — Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione

[1]La parte alla quale non e' stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice puo' chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

[2]Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a se' e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione e' fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se e' fatta posteriormente.

[3]Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

[4]Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 934/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente:…

    Art. 84 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 188 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 633 c.p.c. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art188 · fonte del testo

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