Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo

comma, n. 3, c.p.c., promosso con ordinanza emessa il

30 gennaio 1992 dalla Corte di Cassazione - Sezione prima civile, sul

ricorso proposto dall'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. contro la

S.r.l. FIND ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano -

I.M.I. e della S.r.l. FIND ed altri, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Paolo Barile, Giuseppe De Vergottini, Nicola

Picardi e Carmine Punzi per l'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I.,

Michele Giorgianni, Carlo Mezzanotte e Mario Are per la S.r.l. FIND

ed altri e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio instaurato a seguito di un ricorso

dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) avverso la sentenza con la

quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato, in sede di rinvio, la

condanna della stessa I.M.I. quantificandone il debito a favore della

S.r.l. FIND e degli eredi dell'ing. Nino Rovelli in circa cinquecento

miliardi, la Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, in esito alla

discussione orale e in riserva di decisione, ha emesso un'ordinanza,

con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti

dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., nella parte in cui

dispone la sanzione dell'improcedibilità per il caso in cui la

procura speciale, ove conferita con atto separato, non sia stata

depositata nei termini di legge.

In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo, pur

ricordando che gli avvocati dell'I.M.I. presenti in udienza hanno

depositato note dirette ad affermare che la procura è stata

regolarmente rilasciata e depositata insieme al ricorso, osserva, in

linea di fatto, che la detta procura speciale è materialmente

assente negli atti di causa e che manca l'espressa menzione della

stessa sia nell'elenco dei documenti apposto in calce al ricorso sia

nella nota di deposito o in qualsiasi altro atto. Inoltre, soggiunge

lo stesso giudice a quo, tanto in calce alla copertina del fascicolo

d'ufficio quanto nel "ruolo generale degli affari civili" è evidente

l'annotazione "manca la procura ad hoc".

Posto che l'asserito deposito della procura potrebbe essere solo

una produzione tardiva o irrituale (allo stato irrilevante), ma

suscettibile di essere regolarizzata, anche ad iniziativa delle parti

(ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), ove la questione di

costituzionalità qui sollevata fosse accolta, non può non ritenersi

integrata allo stato degli atti la situazione descritta dall'art.

369, secondo comma, n. 3, c.p.c., che, indipendentemente dal momento

della discussione in cui è segnalata dalle parti, dovrebbe essere

rilevata d'ufficio in sede di decisione e non potrebbe non sfociare

in una pronunzia di improcedibilità del ricorso, preclusiva di ogni

altra questione ad essa non pregiudiziale.

Pur se la ricorrente nel giudizio a quo ha eccepito

l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto il profilo

della lesione del diritto di difesa per il solo fatto della

irreperibilità nel fascicolo della procura assertivamente

depositata, la Corte di cassazione, in considerazione

dell'irrilevanza di tale questione a causa della mancata prova del

deposito della procura speciale, ritiene, invece, di sollevare

d'ufficio dubbi sulla costituzionalità dell'art. 369, secondo comma,

n. 3, c.p.c., sotto il diverso profilo del carattere meramente, o

prevalentemente, sanzionatorio di una norma che, precludendo

l'espletamento del giudizio di legittimità in presenza di un

inadempimento essenzialmente formale, priva la parte e il giudice di

qualsiasi possibilità di regolarizzazione.

Passando alla delibazione della non manifesta infondatezza della

questione così posta, il giudice a quo ricorda preliminarmente che

la stessa Corte di cassazione, in relazione ad altre ipotesi delineate dall'art. 369 c.p.c., anch'esse sanzionate di improcedibilità,

ha rilevato in alcune sue pronunzie la distonia sussistente tra la

drastica sanzione dell'improcedibilità e le inadempienze di

carattere formale che ne costituiscono il presupposto. In tali casi

la Corte di cassazione ha proceduto a un'interpretazione volta a

privilegiare la funzionalità sostanziale del mezzo processuale,

rispetto al profilo rituale e sanzionatorio. Tanto che ha ritenuto

di non dichiarare l'improcedibilità per il mancato deposito della

copia della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2) quando

la copia stessa fosse stata prodotta dalle altre parti o risultasse

comunque nel fascicolo d'ufficio; ha, inoltre, attribuito effetto

preclusivo alla omessa allegazione degli atti e dei documenti sui

quali si fonda il ricorso (art. 369, secondo comma, n. 4) soltanto in

relazione agli atti relativi a precedenti gradi di giudizio che

fossero funzionalmente influenti in rapporto alle situazioni dedotte

nella controversia di fronte alla cassazione; ha, infine, escluso

l'improcedibilità del ricorso in caso di tardivo od omesso deposito

dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, terzo

comma) quando quest'ultimo fosse comunque pervenuto alla Corte di

cassazione prima dell'emananda pronunzia ovvero quando gli atti del

fascicolo d'ufficio non fossero necessari, potendo essere ricavati

gli elementi indispensabili per la decisione dagli atti inseriti nei

fascicoli di parte. La Corte di cassazione ha, dunque, interpretato

la norma processuale cercando di superare le previsioni rituali

meramente o prevalentemente sanzionatorie attraverso il ricorso al

principio generale relativo al diritto delle parti a un "giudizio

equo", espresso dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

Sulla base di tali criteri la Corte di cassazione ha interpretato

anche l'art. 348, secondo comma, c.p.c. - il quale svolge per il

giudizio di appello una funzione analoga a quella che l'art. 369

c.p.c. ha nel giudizio di cassazione - nel senso di ammettere

sostitutivi al mancato inserimento, al momento della costituzione,

della copia autentica della sentenza di primo grado nel fascicolo

dell'appellante. E, soprattutto, sempre sulla base dei medesimi

criteri, ha esteso l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al grado di

appello sia nel caso in cui nel fascicolo depositato non fosse

compreso l'atto di citazione di primo grado contenente la delega

anche per il grado successivo, sia nel più specifico caso di omesso

deposito della procura generale alle liti, là dove i poteri di

collaborazione del giudice istruttore, espressamente previsti in

funzione di sanatoria della costituzione della parte, sono stati

estesi per via interpretativa, oltreché al collegio (quando non

abbia provveduto l'istruttore), al giudice di appello (anche in sede

collegiale).

In definitiva, conclude sul punto il giudice a quo,

dall'orientamento giurisprudenziale formatosi su norme analoghe

all'art. 369 c.p.c. si deduce il principio consolidato che le

declaratorie di improcedibilità non possono avere carattere

meramente sanzionatorio. E, tuttavia, è parimenti "diritto vivente"

che, nel caso specifico del mancato deposito della procura speciale,

non è possibile superare in via interpretativa la rigida

letteralità della disposizione che sanziona quell'inadempienza con

l'improcedibilità. Non può, infatti, farsi ricorso al criterio

delle situazioni sostitutive, poiché ciò è impedito dalla

unilateralità (rispetto alla posizione delle parti nel processo) e

dalla unicità della procura ai difensori. Inoltre, non si può

applicare il criterio della utilità degli atti ai fini del decidere,

posto che l'esistenza della procura, l'anteriorità della stessa alla

notificazione del ricorso e la produzione in causa al fine di

dimostrare i poteri dei soggetti muniti dello ius postulandi, è

funzione necessaria in causa, soprattutto in un procedimento civile,

come il nostro, improntato essenzialmente all'attività di mandatari

professionali. Né, infine, è consentita l'applicazione analogica

dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., quantomeno perché non è

permessa l'attività di collaborazione del giudice in presenza di una

decadenza, che nella specie è connessa alla perentorietà del

termine di deposito della procura speciale concessa con atto

separato. Per tali motivi la Corte di cassazione ha riconosciuto come

inderogabile l'adempimento di depositare la procura speciale nel

termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, finanche in

giudizi, come quelli elettorali, in cui la parte potrebbe stare in

giudizio di persona.

Tuttavia, osserva il giudice a quo, nella fattispecie dell'art.

369, secondo comma, n. 3, c.p.c., può individuarsi una discrepanza

rilevante e, sotto certi aspetti, arbitraria tra le situazioni che si

intende tutelare con la formalità del deposito della procura entro

un termine perentorio e il diritto al giudizio il cui esercizio viene

di fatto precluso con la sanzione dell'improcedibilità, discrepanza

che sembra incidere sui principi costituzionali attinenti

all'esercizio della giurisdizione e alla tutela processuale di un

diritto sostanziale, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della

Costituzione. Nel caso di specie, poi, l'indicata discrasia è

esaltata dalla notevolissima entità finanziaria e patrimoniale degli

interessi in gioco, la quale enfatizza l'arbitrarietà connessa

all'incomparabilità fra la conseguenza della negazione del giudizio

di legittimità, specificamente garantito dalla Costituzione, e la

premessa, rappresentata da un'inadempienza meramente formale, che,

sul piano dei valori, cui deve ispirarsi la giurisdizione, non trova

un riscontro equivalente nella tutela delle parti e nella rapidità

processuale.

Secondo il giudice a quo, dall'art. 24 della Costituzione

(oltreché dall'art. 111 della stessa Carta, che rappresenta un

rafforzamento della garanzia sancita dal primo) si deduce il

principio che il processo deve concedere le stesse utilità che si

sarebbero potute conseguire attraverso la norma sostanziale. Da tale

principio deriva sia il corollario che la garanzia del diritto di

difesa, lungi dall'esaurirsi al momento dell'accesso, va configurato

anche come diritto a ottenere una pronunzia di merito nel rispetto

della regola del contraddittorio, sia il corollario per il quale

debbono considerarsi eccezionali le ipotesi di violazione delle norme

rituali che precludano la conoscenza del diritto sostanziale

controverso. Attestata su queste posizioni sarebbe, sempre secondo il

giudice a quo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la

quale, pur affermando la libertà del legislatore di atteggiare i

mezzi di tutela del diritto alla difesa in relazione alla protezione

di altri interessi costituzionalmente garantiti, ha nello stesso

tempo asserito che non si possono vanificare in sede giurisdizionale

situazioni riconosciute in sede sostanziale e non si possono apporre

ostacoli all'esercizio dell'azione che si rivelino, per incongruità

o non pertinenza, irragionevoli.

Esposti i principi, il giudice a quo, nel valutare la funzione

attribuita al deposito della procura speciale, osserva che questo, al

pari del deposito del ricorso e degli altri atti indicati nell'art.

369 c.p.c., svolge una funzione sostanzialmente equivalente alla

costituzione dell'attore nel giudizio di primo grado (art. 165

c.p.c.) o dell'appellante (art. 347 c.p.c.). Ma, prosegue il giudice

a quo, la sanabilità, se pure attraverso la concessione di un

termine perentorio da parte del giudice, della manchevolezza o del

ritardo del deposito nei gradi di giudizio da ultimo menzionati (v.

rispettivamente artt. 182 e 348 c.p.c.), sembra dimostrare che nel

procedimento civile il termine normativo per l'espletamento delle

modalità di costituzione, ed in ispecie per la produzione della

procura prima dell'inizio dell'attività di giurisdizione, pur

corrispondendo ad un'esigenza di ordine logico sequenziale degli atti

negli adempimenti di parte e nello svolgimento del processo, non coincide con la tutela di valori essenziali delle parti.

Se, dunque, la tutela inerente al termine di deposito della

procura non ha una funzione dissimile da quella relativa alla

costituzione dell'attore nel giudizio di merito e se non si

evidenziano ragioni essenziali a fondamento della diversa normativa

dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., allora, conclude il

giudice a quo, la distonia tra causa ed effetto denota

l'irragionevolezza della norma impugnata sotto un duplice profilo: a)

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché crea una

diversità di trattamento essenziale e non giustificabile, tra la

parte che adisca il giudice di merito e quella che agisca nella sede

ultima di legittimità, che della prima costituisce l'essenziale

estensione e complemento, nella previsione dell'espressa garanzia

costituzionale contenuta nell'art. 111 della Costituzione; b) in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, poiché, ponendo una

preclusione temporale irrazionale all'esercizio del giudizio di

legittimità, preclude la possibilità di sanatoria, sia ad opera

della parte autonomamente, sia con l'intervento collaborativo del

giudice.

Né varrebbe obiettare, soggiunge il giudice a quo, che i poteri

di collaborazione sono attribuiti al giudice istruttore e che nella

fase di legittimità manca tale figura, poiché quei poteri in

quest'ultimo grado di giudizio sono generalmente riconosciuti al

collegio. Né, ancora, potrebbe scorgersi una differenza essenziale

sul rilievo che in sede di cassazione si richiede una procura

speciale, quale manifestazione di una volontà espressa della parte

di accedere a quel tipo di giudizio, dal momento che la questione

sollevata non verte sul se quel tipo di procura debba esservi e debba

essere depositata, né riguarda la congruità della durata del

termine previsto, ma concerne soltanto la razionalità della

perentorietà del termine di deposito in comparazione con i

contrapposti interessi. Né, infine, si potrebbe dire che l'eventuale

accoglimento della questione sollevata possa finire per coinvolgere

tutti i termini perentori del codice di rito e la stessa funzione di

ordine processuale che quei termini assolvono, poiché

l'irrazionalità della perentorietà va valutata in relazione alle

singole ipotesi, attraverso un'analisi specifica e puntuale del

carattere sanzionatorio o meno del termine, carattere che nella specie è evidenziato dal fatto che si colpisce, non un'attività

giuridica, ma un'attività materiale (deposito) del mandatario

professionale e dal fatto che si tratta di un adempimento che, a

differenza di altri indicati nello stesso articolo impugnato, non

ammette equipollenti di sorta, impedisce alle parti di compiere

autonomamente un'attività di regolarizzazione e alla Cassazione di

dare, essa stessa, un termine (perentorio) per la regolarizzazione

medesima.

Da quest'ultima circostanza, conclude il giudice rimettente,

deriva la rilevanza della questione dalla cui soluzione dipendono,

alternativamente, l'applicazione della sanzione di improcedibilità

per la mancata prova del rituale deposito della procura o l'esame del

merito del ricorso previa regolarizzazione della situazione ad opera

della parte spontaneamente ex art. 372 c.p.c. o previa concessione di

un termine ex art. 182 c.p.c.

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto Mobiliare Italiano

(I.M.I.) per chiedere che la questione sia dichiarata fondata.

Dopo aver ripreso quanto già dichiarato durante la discussione

orale del giudizio di cassazione circa la tempestiva effettuazione

del deposito della procura e il presunto smarrimento o sottrazione

della stessa e dopo aver comunque precisato, sulla scia

dell'ordinanza di rimessione, l'irrilevanza di tale evento nei

confronti della questione di costituzionalità sollevata, la difesa

dell'I.M.I. ripete in sostanza gli argomenti addotti dal giudice a

quo a sostegno dei propri dubbi di legittimità costituzionale

sull'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.. In particolare, la stessa

difesa ricorda come nella disciplina delle giurisdizioni analoghe a

quelle di cassazione (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio

di Stato, Corte dei conti) il deposito della procura, anche quando

questa sia speciale, non è prescritto a pena di decadenza e come la

stessa giurisprudenza costituzionale - segnatamente la sent. n. 588

del 1988 - ha dichiarato incostituzionale, sotto il profilo dell'art.

3 della Costituzione, una difformità della disciplina sull'incarico

al difensore stabilita per la cassazione rispetto a quella vigente

per i giudizi di merito.

La difesa dell'I.M.I. rileva un ulteriore indice di irrazionalità

nel confronto della disciplina impugnata rispetto a quella stabilita

dall'art. 375 c.p.c. per la pronuncia in Camera di consiglio

dell'inammissibilità o dell'improcedibilità. In particolare, mentre

quest'ultimo articolo prescrive che, in caso di inammissibilità del

ricorso, questa deve esser dichiarata in Camera di consiglio previo

l'esperimento di alcune cautele previste a tutela dei diritti di

difesa del ricorrente (notifica delle richieste del p.m. alle parti

almeno venti giorni prima della riunione in Camera di consiglio,

deposito di memorie difensive e di documenti ad opera delle parti

cinque giorni prima della riunione stessa), al contrario,

nell'ipotesi dell'eccezione di improcedibilità prevista dall'art.

369 c.p.c., quelle cautele non sono applicabili, tanto che al

ricorrente, una volta iniziata la discussione (e una volta che, come

nel caso, l'eccezione di improcedibilità sia stata formulata in

esito alla discussione), non è consentito né replicare, né

produrre documenti, con evidente lesione dei suoi diritti di difesa.

Sicché, se la Corte costituzionale, con una pronunzia di tipo

riduttivo o sottrattivo, eliminerà una norma nella parte in cui ha

uno specifico contenuto prescrittivo, si riequilibrerà il complesso

delle disposizioni contenuto nell'art. 369 c.p.c., ora

restrittivamente interpretato soltanto a proposito del deposito della

procura speciale, e si permetterà al giudice a quo di individuare,

sulla base di un'interpretazione lasciata alla sua esclusiva

competenza, le forme di regolarizzazione da applicare al caso di specie.

3. - Si sono costituiti in giudizio la F.I.N.D. S.r.l. e gli eredi

dell'ing. Nino Rovelli, tutti controricorrenti nel processo presso la

Corte di cassazione, al fine di chiedere una decisione di non

fondatezza o una di inammissibilità.

Precisato che i dubbi di costituzionalità sotto il profilo

dell'art. 24 della Costituzione si appuntano sul preteso carattere

irrazionale della previsione, a pena di improcedibilità, del

deposito della procura speciale a causa della sua natura meramente

sanzionatoria e della conseguente mancanza di qualsiasi possibilità

di regolarizzazione per la parte o per il giudice, la

controricorrente nel giudizio a quo ritiene di dover contestare tali

posizioni espresse nell'ordinanza di rimessione, a cominciare dal

rilievo "pre-giuridico" circa l'importanza che si dovrebbe dare, nel

decidere la questione di costituzionalità, all'ingente importo

finanziario di cui si controverte. Sotto quest'ultimo profilo,

infatti, la parte osserva che le norme processuali non possono non

avere valore universale e non possono essere valutate diversamente a

seconda del soggetto coinvolto nella causa o del rilievo economico

della controversia.

Dopo aver ricordato che nella giurisprudenza costituzionale

costante è l'affermazione che la disciplina dei termini rientra in

pieno nella discrezionalità del legislatore, al quale soltanto

spetta apprezzare le diverse esigenze proprie dei singoli

procedimenti che intende regolare, la medesima parte sottolinea che,

secondo la stessa giurisprudenza, l'irrazionalità dell'imposizione

di un termine come perentorio dev'esser valutata alla luce del

rilievo che il relativo onere finisca per rendere ineffettivo o

eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

In riferimento a tali parametri, si deve escludere che il deposito

della procura speciale entro termini perentori costituisca un

irragionevole intralcio al diritto di difesa, non corrispondente a un

fine meritevole di positivo apprezzamento da parte del legislatore.

L'onere considerato, infatti, realizza il principio di

verificabilità degli assunti delle parti, poiché nessuna

unilaterale asserzione del difensore di una parte può essere

sottratta alla verifica del giudice e della controparte relativamente

alla sua esistenza e alla sua validità. Irragionevole e, pertanto,

lesiva del diritto di difesa sarebbe, anzi, una previsione contraria,

la quale costringesse una delle parti in una posizione di mera

soggezione nei confronti degli assunti dell'altra parte o del

difensore di questa. Del resto, la stessa ordinanza di rimessione,

conclude la difesa della F.I.N.D. s.r.l., afferma che l'onere del

deposito della procura adempie a una funzione processuale, non solo

apprezzabile, ma addirittura indefettibile.

Sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della

Costituzione - consistente nella pretesa disparità di trattamento

fra la situazione propria del giudizio di merito, dove l'art. 182

c.p.c. ammette che il giudice istruttore possa assegnare alle parti

un termine entro il quale depositare la procura che non risulti già

prodotta, e il giudizio di cassazione, dove non è previsto un potere

analogo del giudice -, la stessa parte osserva che le situazioni

poste a confronto non possono considerarsi comparabili. Infatti,

altro è l'istruttoria nel giudizio di merito, che è caratterizzata

dalla normale assenza di preclusioni, altro è il giudizio di

legittimità di fronte alla Corte di cassazione, nel quale sono

presenti rilevanti elementi di officialità e che realizza il massimo

di concentrazione processuale, essendo destinato a svolgersi e a

concludersi in una sola udienza.

Del resto, conclude la controricorrente nel giudizio a quo, ove si

ammettesse anche nel giudizio di cassazione un potere analogo a

quello previsto dall'art. 182 c.p.c., risulterebbero violati i

principi costituzionali concernenti la posizione del giudice e il

corretto esercizio della funzione giurisdizionale in un giudizio di

mera legittimità: se si trattasse di un potere discrezionale, si

attribuirebbe in sostanza al giudice la facoltà di determinare

arbitrariamente la soccombenza; se fosse un atto dovuto, invece, si

verrebbe ad attribuire alla parte un abnorme potere ordinatorio del

processo, potendo questa decidere a suo piacimento il differimento

dell'udienza di discussione con il rimanere semplicemente

inadempiente nei confronti degli oneri che il legislatore

legittimamente le impone.

4. - Si è costituito in giudizio anche il Presidente del

Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata

non fondata ovvero inammissibile per irrilevanza.

L'Avvocatura dello Stato, conferendo alla disposizione impugnata

una lettura diretta a far venir meno la supposta drasticità

dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., ritiene che non possa

comunque giungersi a una decisione di accoglimento. Secondo la difesa

erariale, infatti, la norma impugnata va collocata in un quadro

sistematico, la cui disposizione-base è data dall'art. 365 c.p.c..

Quest'ultimo, nel prescrivere a pena di inammissibilità la

sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato munito di procura

speciale e nel collegarsi logicamente con il successivo art. 366, che

dispone, sempre a pena d'inammissibilità, che lo stesso ricorso deve

contenere l'indicazione della procura speciale (ove conferita con

atto separato), esprime la chiara volontà del legislatore a che

l'impugnazione di legittimità sia preceduta da un'adeguata e

specifica ponderazione dell'interessato, sia rivelata all'esterno

attraverso uno speciale conferimento di poteri al difensore, sia

suscettibile di verifica quale attività formale espressiva della

predetta ponderazione. Rispetto a tali esigenze, l'impugnato art.

369, secondo comma, n. 3, c.p.c. svolge chiaramente una funzione

complementare o integrativa attraverso l'allestimento di un mezzo

(deposito), che, se per il giudice si pone quale unica via per la

necessaria previa verifica della sussistenza di una delle condizioni

d'ammissibilità del ricorso, nei riguardi della controparte mira a

rendere più agevole e meno dispendiosa la stessa verifica.

Questi rilievi, conclude l'Avvocatura dello Stato, oltre a

spiegare perché l'omesso deposito sia sanzionato con

l'improcedibilità anziché con l'inammissibilità, portano a dire

che, mentre la violazione delle prescrizioni poste dalla norma

contestata deve esser rilevata soltanto dalla parte (resistente) al

cui vantaggio quelle prescrizioni sono stabilite, nello stesso tempo

l'esercizio dei poteri di verifica della Corte di cassazione, essendo

strumentale all'accertamento della condizione di ammissibilità

richiesta dal citato art. 365 c.p.c., comporta l'applicabilità

dell'art. 372 c.p.c., il quale consentirebbe il deposito anche

all'udienza di discussione dei documenti attinenti all'ammissibilità

del ricorso. Di qui deriva, secondo l'Avvocatura dello Stato,

l'irrilevanza, prima che l'infondatezza, della questione prospettata.

5. - In prossimità della udienza hanno depositato amplissime

memorie tanto la difesa dell'I.M.I. quanto quella della F.I.N.D.

s.r.l. e degli eredi Rovelli.

La prima delle parti ora citate, oltre a ribadire e a svolgere

ulteriormente argomenti già trattati nell'atto di costituzione o

nell'ordinanza di rimessione, replica, innanzitutto, in relazione

alla tesi dell'irrilevanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, che

la ricostruzione su cui quella tesi si basa è, per un verso,

smentita dal "diritto vivente" (per il quale il difetto

d'improcedibilità del ricorso conseguente all'omesso deposito della

procura è rilevabile d'ufficio) e, per altro verso, è contraddetta

dall'interpretazione della disposizione contestata (impossibilità di

consentire sanatorie per inadempienza del deposito della procura)

posta a base della questione sollevata. Quest'ultimo rilievo,

osserva la difesa dell'I.M.I., chiude la via a una pronunzia

d'inammissibilità per irrilevanza e conduce, semmai, a una decisione

d'infondatezza in via interpretativa, dal momento che la

giurisprudenza costituzionale è concorde nel ritenere che, ai fini

dell'accertamento della rilevanza, la qualificazione dei fatti da

parte del giudice a quo non è censurabile dalla Corte

costituzionale. Né, soggiunge la stessa difesa, si potrebbe

argomentare l'irrilevanza della questione con l'argomento che

l'accoglimento della stessa non escluderebbe l'onere della parte di

depositare la procura prima dell'inizio della discussione. Infatti,

l'eventuale incostituzionalità della perentorietà del termine

aprirebbe la via al potere di regolarizzazione, nel senso che, una

volta che la Corte costituzionale avesse deciso per l'accoglimento

della questione, la Corte di cassazione dovrebbe fissare una nuova

udienza di discussione, prima della quale sarà possibile effettuare

la regolarizzazione.

Sul merito, la difesa dell'I.M.I., a proposito della funzione

attribuibile al deposito della procura, osserva che, consistendo

questa nell'agevolare la verifica dei poteri al procuratore, ad essa

non può riconoscersi un'incidenza tale da giustificare un effetto

così irreversibile, quale l'improcedibilità del ricorso, tanto più

che questo effetto si ricollega ad un'attività del difensore e non

della parte sostanziale. Inoltre, poiché il deposito della procura

svolge una funzione accessoria ed eventuale rispetto all'adempimento

essenziale dell'attestazione degli estremi della procura nel ricorso

ad opera del difensore, si deve dire, ad avviso della difesa

dell'I.M.I., che il deposito assume evidenza solo quando la parte

avversa o il giudice sollevino dubbi sull'esistenza o sulla

tempestività della presenza, sicché l'indicazione della procura

senza il deposito della stessa, ove non la si voglia irrazionalmente

equiparare al mancato rilascio della stessa, è un adempimento

difettoso, e perciò regolarizzabile, e non già un inadempimento.

Circa la pretesa arbitrarietà dell'estensione al giudizio di

cassazione del potere di regolarizzazione previsto dall'art. 182

c.p.c., la difesa dell'I.M.I. afferma, infine, che quest'ultimo

sarebbe comunque soggetto ai limiti di ragionevolezza che presiedono

all'analogo potere riconosciuto ai giudici di merito e che, in ogni

caso, i pericoli adombrati dalla controparte avrebbero un antidoto

nel potere di verifica dell'esistenza della procura che potrebbe

essere immediatamente esercitato in sede di controricorso.

Da ultimo, la difesa dell'I.M.I. ricorda che l'ordinanza di

rimessione chiede, non una pronunzia additiva, alla quale può essere

opposta la giurisprudenza costituzionale di inammissibilità per la

pluralità delle soluzioni possibili, ma una pronunzia riduttiva

diretta a eliminare quella parte dell'art. 369 c.p.c. che commina la

sanzione dell'improcedibilità a fronte del mancato tempestivo

deposito della procura speciale, eliminazione che darebbe spazio alle

regole generali del processo che consentono la regolarizzazione.

6. - La difesa della F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli, oltre

a ribadire e ad ampliare posizioni e argomenti già svolti nell'atto

di costituzione, osserva che, in considerazione del fatto che

l'ordinanza di rimessione non contesta che la procura speciale debba

esservi e debba essere depositata o che la decorrenza del termine sia

legata a un evento la cui rilevazione imponga alla parte oneri di

diligenza straordinari (decorrendo i venti giorni per il deposito

dalla notifica del ricorso ad opera della stessa parte), si deve

ritenere che il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della

Costituzione non è svuotato dalla norma contestata, né è

sottoposto capricciosamente a un ingiustificato formalismo.

Se è così, continua la stessa parte, ciò che l'ordinanza di

rimessione chiede in effetti alla Corte costituzionale è di dettare

una nuova disciplina del giudizio di legittimità, oggi strutturato

intorno a una disciplina di termini perentori, a favore di un sistema

dal quale siano banditi i termini perentori, i quali portano sempre

con sé l'insidia di uno sbocco processuale, anziché di merito,

della giurisdizione. Questo sistema, tuttavia, non è

costituzionalmente imposto, poiché, come la Corte costituzionale ha

costantemente affermato, spetta al legislatore disciplinare i diversi

procedimenti giurisdizionali con l'ovvio limite che sia sempre

mantenuto reale ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Ed

anzi la stessa Corte ha costantemente insegnato sia che la garanzia

stabilita dall'art. 24 della Costituzione non può essere

abnormemente dilatata fino al punto di negare che la legge possa

prevedere termini perentori, sia che l'adeguatezza dei termini

perentori debba essere commisurata all'entità degli oneri imposti,

essendo connaturato ad essi il carattere dell'improrogabilità ed

essendo fisiologico l'epilogo processuale della lite, anziché quello

di merito, nell'ipotesi dell'inutile spirare dei termini stessi. In

particolare, sotto l'ultimo dei profili indicati, non è possibile

ritenere che quegli oneri siano eccessivi, perché si risolvono in

attività semplici, quali il deposito del ricorso e degli altri atti

indicati nell'art. 369 c.p.c., assolte le quali il ricorrente (come

il controricorrente) potrà anche rimanere inerte, nel senso che,

assicurato l'impulso minimo di depositare tutto quanto è

strettamente necessario alla decisione, ogni ulteriore attività

difensiva costituisce mera facoltà e il giudizio procede, attraverso

una sola udienza di discussione, fino alla decisione, senza la

necessità di alcun altro intervento delle parti medesime.

Di qui, continua la stessa difesa, deriva l'infondatezza anche del

profilo relativo all'art. 3 della Costituzione, poiché il giudizio

di cassazione, imperniato sul principio di officialità e su quello

della concentrazione, appare non paragonabile al giudizio di merito

(di primo grado o d'appello), nel quale vige il principio

dell'assenza dei termini e di preclusioni a produrre e a dedurre ed

è riconosciuto al giudice, in sede di istruzione, un ampio potere

collaborativo. Sicché pretendere di introdurre alcuno degli istituti

della "diluizione processuale" (rinvii, moratorie, condoni, e così

via) nel diverso, e di per sé coerente e compatto, giudizio di

legittimità per cassazione, laddove la Corte non è chiamata a

effettuare controlli sull'attività di alcun giudice istruttore, non

potrebbe non finire per alterare e sconvolgere l'intera fisionomia di

quest'ultimo giudizio, tanto più che, una volta che sia ammesso in

tale giudizio un potere di rinvio a fini di sanatoria delle omissioni

delle parti, non si vede perché di questa provvidenza debbano essere

beneficiari solo quanti hanno omesso il deposito della procura e non

quanti abbiano omesso il deposito nei termini di legge del ricorso,

della copia autentica della sentenza e degli altri atti e documenti

indicati nei restanti numeri dell'art. 369 c.p.c.. Né potrebbe

valere il paragone con le altre esperienze del processo

amministrativo, poiché queste ultime - oltre ad essere

incomparabili, se non altro in quanto in esse vi sono i poteri

istruttori del collegio e le pronunzie interlocutorie in ordine alla

produzione di atti o documenti necessari - sono univoche nel far

conseguire all'omesso deposito della procura l'inammissibilità della

costituzione della parte.

In ordine alla ipotizzata applicabilità dell'art. 372 c.p.c., la

stessa difesa, nel rilevare che del mancato deposito è stato preso

atto mediante la relativa annotazione sul fascicolo di ufficio e nel

registro del ruolo (come dà conto anche l'ordinanza di rimessione),

osserva che il relativo profilo appare inammissibile per irrilevanza,

poiché l'improcedibilità si è ormai irretrattabilmente verificata

con l'udienza di discussione, non potendosi ammettere un effetto

sanante obliquamente derivante dal fatto di aver promosso il presente

giudizio di costituzionalità e aver sospeso il giudizio a quo.

Dopo aver precisato che in concreto la pretesa lesione del diritto

di difesa del ricorrente nel giudizio a quo, in conseguenza del

sollevamento dell'eccezione di improcedibilità in esito alla

discussione, non ha il minimo fondamento, anche in considerazione del

fatto che il Presidente del collegio ha autorizzato la ricorrente a

presentare deduzioni al riguardo, consentendo, in deroga all'art. 379

c.p.c., il deposito di note scritte, la difesa della F.I.N.D. S.r.l.

e degli eredi Rovelli procede all'esame della giurisprudenza della

Corte di cassazione citata nell'ordinanza di rimessione addivenendo

alle seguenti conclusioni: a) risulterebbe una consolidata tendenza

verso il rigoroso rispetto delle condizioni di procedibilità del

ricorso fissate dall'art. 369 c.p.c., consentendosi l'omissione del

deposito soltanto quando gli atti relativi siano ininfluenti per la

decisione o siano già presenti nel fascicolo d'ufficio; b)

esisterebbero soltanto alcune pronunce, peraltro in contraddizione

con la giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, circa la

possibilità di applicare la sanatoria consentita dall'art. 372

c.p.c. anche a proposito degli adempimenti previsti a pena di

improcedibilità, oltreché per quelli disposti a pena di

ammissibilità, che sono i soli espressamente indicati dal citato

art. 372; c) sussisterebbe una giurisprudenza nient'affatto concorde

anche in ordine all'applicazione dell'art. 182 c.p.c. nei giudizi di

merito, poiché solo alcune pronunzie ne estendono l'applicazione al

collegio di primo e di secondo grado, sul presupposto, però, che si

tratti di un intervento sostitutivo in relazione al mancato esercizio

del potere di collaborazione da parte del giudice istruttore e che,

in ogni caso, siano fatte salve le decadenze e le preclusioni già

verificatesi (come richiede espressamente lo stesso art. 182); d)

risulterebbe che tutti i giudizi prevedono preclusioni, ma queste

sarebbero più frequenti e più rigorose nei gradi superiori.

7. - Durante la discussione orale, nel ribadire le proprie

posizioni, le parti private hanno introdotto nuovi argomenti in replica ad affermazioni contenute nelle memorie di udienza. In

particolare, mentre la difesa dell'I.M.I. ha osservato che sono

esistiti ed esistono sistemi processuali basati su preclusioni i

quali conoscono altresì poteri o facoltà di regolarizzazione o di

sanatoria in ordine alla costituzione delle parti, la difesa della

F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli ha sostenuto, invece, che la

questione di costituzionalità in esame è stata sollevata

tardivamente dalla Corte di cassazione, dal momento che, essendosi

già esaurita la discussione orale ed essendosi dunque chiusa

l'udienza, l'ipotizzata ripresa del giudizio sarebbe configurabile

soltanto come una "riassunzione", vale a dire come una ingiustificata

fissazione di una nuova udienza. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, Sezione prima civile, adi'ta con

ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano avverso una sentenza della

Corte d'appello di Roma, con la quale era stata confermata in sede di

rinvio la condanna del ricorrente pronunziata nei precedenti gradi

del giudizio di merito, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

nei confronti dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di

procedura civile nella parte in cui prevede, a pena

d'improcedibilità, il deposito della procura speciale, ove questa

sia stata conferita con atto separato.

Il giudice a quo dubita della ragionevolezza della prescrizione di

un termine perentorio per il deposito della procura speciale, dal

momento che quella prescrizione comporterebbe una sanzione

(preclusione del giudizio sul merito della causa) ritenuta

sproporzionata rispetto a un onere (deposito della procura), che,

sebbene sia legato da un rapporto di necessaria funzionalità

rispetto al processo, consisterebbe pur sempre in una formalità non

finalizzata al perseguimento di un interesse connesso con la tutela

di valori essenziali ovvero apprezzabili o, comunque, equivalenti a

quello sacrificato con la sanzione dell'improcedibilità. Tale

distonia tra causa ed effetto, secondo lo stesso giudice a quo,

denoterebbe l'irragionevolezza della norma impugnata sia sotto il

profilo dell'art. 3 della Costituzione, per il fatto che creerebbe

una disparità di trattamento tra coloro che adiscono il giudizio di

merito e coloro che agiscono nella sede del giudizio di cassazione,

sia sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, per il fatto

che, ponendo una preclusione temporale irragionevole allo svolgimento

del giudizio di cassazione, impedirebbe alle parti di sanare di

propria iniziativa l'eventuale inadempimento del deposito, ai sensi

dell'art. 372 c.p.c., e non permetterebbe alla Corte di cassazione di

applicare l'art. 182 c.p.c., il quale conferisce al giudice il potere

di assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione di

eventuali difetti attinenti alla costituzione delle parti stesse.

2. - Definita nei termini ora precisati, la questione va

dichiarata inammissibile. Nel delineare i principi informatori della

disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti

delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della

difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono

dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai

sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sentt. nn. 98

del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992).

Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il

cosiddetto diritto al giudizio (v., sentt. nn. 220 del 1986, 123 del

1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche

soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e

pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in

conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei

procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale

ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio

secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa

sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale

che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione

del processo (v. sentt. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987,

82 del 1992, ordd. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica,

questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove

riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse

pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre

all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni

temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini

perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e

dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale

esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei

processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa

mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di

difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988,

nonché sentt. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977).

Nel domandare il superamento della perentorietà del termine

previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., il giudice a quo

chiede in sostanza a questa Corte una pronunzia di tipo additivo,

comportante la possibilità di applicare sanatorie al mancato o al

tardivo deposito della procura speciale, segnatamente le sanatorie

previste dall'art. 372 o dall'art. 182 del codice di procedura

civile. Ma una tale pronunzia presuppone che si introducano nel

processo di cassazione innovazioni che, per la loro ampiezza e

significatività e per l'estrema molteplicità delle soluzioni

astrattamente possibili, potrebbero essere adottate soltanto dal

legislatore nell'esercizio dell'ampio potere ad esso spettante in

ordine alla conformazione del processo. In relazione all'art. 372

c.p.c., il giudice a quo chiede una pronunzia additiva vòlta a

introdurre nell'ordinamento una norma in base alla quale il deposito

della procura speciale possa avvenire, pur se con il vincolo della

notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo anteriore

all'udienza, così da render possibile al resistente l'effettuazione

delle verifiche sulla esistenza e sulla validità della procura in

udienza prima dell'inizio della discussione. Con riguardo all'art.

182 c.p.c., la richiesta di una pronunzia additiva è, invece,

diretta a modificare l'ordinamento con l'introduzione di una norma

secondo la quale il deposito della procura speciale potrebbe esser

effettuato, dietro invito del giudice, pur dopo che la discussione

fosse iniziata e, finanche, dopo che l'udienza fosse terminata.

L'innesto di ambedue le addizioni in un sistema, che è imperniato

sulla perentorietà e sulla legalità dei termini per il deposito del

ricorso e degli atti con questo connessi (al chiaro fine di

assicurare che tutti gli elementi necessari alla decisione siano

disponibili per l'udienza pubblica, quando alle parti, in

contraddittorio fra loro, è data l'ultima occasione di illustrare le

rispettive difese, prima della decisione del collegio), compor ta

l'introduzione di innovazioni coinvolgenti scelte di carattere

eminentemente politico, riservate al solo legislatore. In

particolare, l'inserimento nel giudizio dicassazione di un potere

giudiziale di collaborazione e di intervento attivo, come quello

previsto dall'art. 182 c.p.c., esige che sia modificato l'attuale

ruolo del giudice dilegittimità e, inoltre, che siano compiute scelte

fra un'estrema molteplicità di modalità di attuazione (quali,

adesempio, l'eliminazione dituttele cause di improcedibilità ovvero

la distinzione fra quelle sanzionate con termine perentorio e quelle

sanabili, l'adozione del provvedimento di sanatoria in camera di

consiglio ovvero in udienza, la fissazione di un termine finale per

l'esercizio del potere giudiziale di regolarizzazione).

Quelle richieste dal giudice a quo sono addizioni che non possono

essere considerate come costituzionalmente imposte e che, pertanto,

sono necessariamente affidate alla scelta pienamente discrezionale

del legislatore. E, una volta che quest'ultimo, nell'esercizio di

tale discrezionalità, abbia optato per un sistema basato sulla

perentorietà dei termini per il deposito della procura speciale e,

in genere, degli atti indicati nell'art. 369 c.p.c., l'estensione a

quest'ultimo sistema di forme di sanatoria - tanto se rimesse

all'iniziativa autonoma delle parti (art. 372 c.p.c.), quanto se

dipendenti dall'intervento collaborativo del giudice (art. 182

c.p.c.) - può conseguire soltanto a decisioni che, per l'ampiezza

delle innovazioni comportate e la varietà delle modalità attuative,

sono riservate al potere legislativo in relazione alla

discrezionalità ad esso riconosciuta dalla Costituzione in ordine

alla conformazione del processo.

3. - Il giudice a quo, nell'addurre argomenti a sostegno delle

proprie richieste, espone anche una sua ricostruzione della

giurisprudenza di legittimità, dalla quale traspare che, fra le

previsioni a pena di improcedibilità contenute nell'art. 369 c.p.c.,

soltanto quella relativa al deposito della procura speciale

riceverebbe, a causa della natura giuridica di quest'ultima

(unilateralità, unicità e necessarietà della stessa),

un'interpretazione rigorosa.

A parte i dubbi che si possono nutrire sulla predetta

ricostruzione, sta di fatto che le asserite diverse applicazioni

delle distinte disposizioni contenute nell'art. 369 c.p.c. non

suscitano problemi di legittimità costituzionale. Si tratta, invece,

di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui

risoluzione spetta alla Corte di cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di

procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena

d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la

possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente

quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione, Sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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