Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del

codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),

promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal comune di Venezia contro Pometon

S.p.a. ed altra, iscritta al numero 677 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione del comune di Venezia;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un procedimento promosso dal comune di Venezia

contro la S.p.a. Pometon - Polveri e metalli metallurgica Toniolo -

avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto in una

sentenza della Corte di cassazione, quest'ultima, con ordinanza

emessa in data 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con

l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti

per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la

proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle

sentenze della Corte di cassazione.

A parere del giudice a quo la norma impugnata nel prevedere un

termine per la proposizione dell'istanza di correzione di errore

materiale (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero

un anno dalla pubblicazione), apparirebbe irragionevole in quanto non

sarebbe rinvenibile alcun valido motivo per far acquisire definitiva

immutabilità ad un provvedimento "che contiene in se stesso la

esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso contenuta non

corrisponde alla diversa dichiarazione che invece il giudice aveva

inteso emettere". Sembrerebbe inoltre violato anche il diritto di

difesa perché far acquisire definitiva immutabilità ad una sentenza

affetta da errore materiale equivale a precludere al soggetto di far

valere un diritto che quel provvedimento giurisdizionale gli

attribuisce.

Rileva infine il giudice rimettente che l'irragionevolezza della

previsione contenuta nella norma censurata sarebbe avvalorata dal

fatto che nel giudizio di merito l'istituto della correzione di

errori materiali non risulta essere sottoposto ad alcun termine, come

si evince dall'art. 287 del codice di procedura civile.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito

il comune di Venezia insistendo per l'accoglimento della questione.

La difesa, nell'aderire alle argomentazioni formulate

nell'ordinanza di rimessione, ha osservato che la disciplina della

correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di

cassazione, introdotta con la novella del 1990, discende da una

affrettata quanto inopportuna scelta di voler accomunare la

disciplina suddetta a quella, concettualmente del tutto diversa,

dell'errore di fatto revocatorio. Ed invero, mentre la revocazione

per errore di fatto è suscettibile di condurre ad una modificazione

"sostanziale" del provvedimento impugnato, non è così per la

correzione di errore materiale che è semplicemente diretta ad

emendare la sentenza degli errori per far sì che essa corrisponda

effettivamente al provvedimento che il giudice aveva voluto emettere.

3. - Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ritiene rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

391-bis, del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67

della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un

termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori

materiali delle sentenze della Corte di cassazione. A parere del

giudice a quo tale previsione si porrebbe in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione in quanto appare irragionevole

far acquisire immutabilità ad un provvedimento che contiene in se

stesso la esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso

formalmente contenuta non corrisponde alla diversa dichiarazione che

il giudice aveva inteso emettere;

con l'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto della

correzione degli errori materiali delle sentenze di merito risulta

disciplinato diversamente non essendo previsto alcun termine per la

proposizione dell'istanza di correzione;

con l'art. 24 della Costituzione in quanto far acquisire

definitiva immutabilità ad una sentenza affetta da un errore

materiale equivale a precludere al soggetto di far valere un diritto

che un provvedimento giurisdizionale gli attribuisce.

2. - La questione è fondata.

Com'è noto, prima della introduzione, ad opera della citata

novella del 1990, dell'art. 391-bis del codice di procedura civile,

parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità erano

orientate nel senso di ritenere estensibile il procedimento per la

correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 del codice

di rito anche alle sentenze della Corte di cassazione. Tale

orientamento fu ribadito da una pronuncia delle sezioni unite della

Suprema Corte (n. 1104 del 14 febbraio 1983), la quale ebbe modo di

affermare che le regole poste dagli artt. 287 e 288 del codice di

procedura civile, pur se apparentemente dettate per le sentenze dei

giudici di merito, dovevano ritenersi applicabili anche alle

decisioni del giudice di legittimità in quanto la procedura di

correzione, non costituendo un mezzo di impugnazione, non ferisce il

principio di inimpugnabilità di queste sentenze, atteso che anche le

pronunce della Corte di cassazione possono essere affette da errori

materiali.

3. - Successivamente, con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990,

n. 353, si è inteso inserire nel codice di procedura civile l'art.

391-bis allo scopo di disciplinare sia il procedimento di correzione

degli errori materiali che quello di revocazione delle sentenze della

Corte di cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n.

4, uniformando così i due istituti che sono, tuttavia, eterogenei

poiché il primo consiste in una emenda che non incide sulla volontà

del giudice, mentre il secondo può condurre a modificare la

decisione.

Nel dettare una disciplina unitaria, il legislatore ha condizionato

entrambi i ricorsi al rispetto di termini perentori, e parte della

dottrina ha ritenuto che questo comune condizionamento risponderebbe

all'esigenza di evitare difficoltà ad interpreti e ad operatori del

diritto, specie nella distinzione in concreto fra errore materiale ed

errore revocatorio.

4. - Senonché, come esattamente rilevato nell'ordinanza di

rimessione, questa previsione normativa appare porsi in contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal momento che - impedendo

dopo un certo tempo la correzione di errori materiali - viene a

cristallizzare, senza un ragionevole motivo, un provvedimento

giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente

non voluto dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i

diritti soggettivi delle parti; pregiudizio che, peraltro, solo

eccezionalmente viene eliminato in via interpretativa in sede di

eventuale opposizione all'esecuzione della sentenza.

Non appare pertanto rispondente al canone di ragionevolezza l'aver

accomunato, quanto alla disciplina, i due istituti in questione,

essendosi anche omesso di considerare che l'errore materiale, stante

la sua materialità, emerge dal testo della sentenza, mentre l'errore

di fatto revocatorio risulta solo dagli atti e documenti di causa.

Deve, infine, rilevarsi che l'esperibilità senza limiti

cronologici della istanza di correzione appare essere in linea con la

esigenza di porre in chiaro l'effettivo contenuto della decisione

svisato nella sua documentazione grafica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del

codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),

nella parte in cui prevede un termine per la proposizione

dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze

della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Santosuosso

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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