Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994

dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Licoli

Antonio e Palmentieri Giovanni, iscritta al n. 399 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto A seguito di citazione per convalida di sfratto per morosità, il

Pretore di Napoli, sull'attestazione della persistenza della

morosità ed in assenza dell'intimato, aveva emesso la richiesta

ordinanza di convalida.

Avverso tale provvedimento il conduttore - intimato aveva proposto

domanda di revocazione al Pretore medesimo, prospettando il dolo

dell'attore e la falsità dell'attestazione. Il Tribunale, adito in

appello nei confronti della sentenza che aveva rigettato tale

domanda, con ordinanza emessa il 23 marzo 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui

non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di sfratto

per morosità emesse sulla base di dichiarazione di persistenza della

morosità "non rispondente alla situazione obiettiva".

Premette il Tribunale che dalla giurisprudenza di questa Corte si

desume come la revocazione delle ordinanze in argomento sia

attualmente limitata al solo caso di errore di fatto (laddove

l'opposizione di terzo, sia ordinaria che revocatoria, risulta estesa

integralmente ai citati provvedimenti). La lacuna concreterebbe una

disparità di trattamento, accentuata dall'assenza di un appagante

rimedio avverso l'ordinanza emessa in base a dolo accertato

dell'intimante o, comunque, in base a prove false (e non potendosi

ritenere sufficiente la generale azione risarcitoria ex art. 2043

c.c. riconosciuta all'intimato da una isolata decisione della S.C.).

Del resto, dal nuovo regime degli strumenti di garanzia previsti

per i provvedimenti cautelari introdotto dalla recente riforma del

processo civile, sarebbe mutuabile un principio, secondo cui le

esigenze di celerità dei provvedimenti speciali non possono

comprimere i diritti delle parti oltre ragionevoli limiti di

tollerabilità.

Nel caso oggetto del giudizio a quo ricorrerebbe, a parere del

remittente, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. (dolo della

parte), in quanto risulterebbe mendace la dichiarazione del locatore

circa il mancato pagamento dei canoni entro il termine di grazia: il

che chiarirebbe altresì la rilevanza della questione.

Il Tribunale si diffonde quindi nell'illustrazione della

fattispecie, a sostegno della prospettazione circa l'asserita

idoneità del comportamento dell'intimante a trarre in inganno

l'intimato determinandone l'assenza all'udienza di convalida (in

particolare il giudice a quo sottolinea come il rilascio di una

quietanza da parte del procuratore dell'attore non avrebbe potuto non

assumere carattere liberatorio circa l'obbligazione ed il senso di

definire la controversia, a fortiori nell'incertezza sull'esatto

importo della somma dovuta).

In conclusione, l'attestazione della persistenza della morosità

sarebbe frutto della mala fede del locatore; sì che ricorrerebbero

in astratto i presupposti per l'esperibilità della revocazione, onde

il negarla si risolverebbe in una compressione intollerabile del

diritto di difesa. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'impugnabilità

per revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità

emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della

morosità stessa, resa dall'intimante. La censura deve correttamente

intendersi come riferita al caso contemplato dal n. 1 della

disposizione de qua, che assoggetta a revocazione le sentenze che

siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. In

difetto di specifici rimedi processuali, tale lacuna normativa appare

al giudice remittente contrastante con l'art. 24 della Costituzione,

per la compressione del diritto di difesa che ne deriverebbe. Sarebbe

altresì ravvisabile una disparità di trattamento tra l'intimato

vittima del dolo e chi può invece giovarsi del rimedio in argomento

nel caso di errore di fatto, contemplato dal n. 4 della stessa

disposizione, dopo la sentenza n. 558 del 1989 di questa Corte.

2. - La questione è fondata.

Alla mancata comparizione dell'intimato l'art. 663 c.p.c. fa

conseguire l'emissione dell'ordinanza di convalida, subordinandola,

nell'ipotesi di sfratto intimato per mancato pagamento dei canoni,

alla sola attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore

circa la persistenza della morosità.

Il dato testuale della norma impugnata, confermato dal costante

orientamento della Cassazione, limita l'impugnazione per revocazione

alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Nella

citata sentenza n. 558 del 1989, questa Corte ha tuttavia rilevato la

sostanziale modifica del quadro normativo relativo alla disciplina

del rapporto locatizio rispetto a quello esistente all'epoca in cui

fu dettato lo speciale procedimento per convalida. Tale argomento si

rafforza oggi ulteriormente alla luce della nuova formulazione

dell'art. 8, n. 4, c.p.c., che unifica "le cause relative a rapporti

di locazione .. d'immobili urbani" in un caso di competenza pretorile

ratione materiae , riflettendo e completando sul versante

processuale, quell'organico assetto delle locazioni già definito con

la legge 27 luglio 1978, n. 392.

La considerazione a suo tempo mutuata dalla sentenza n. 167 del

1984, per cui "la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio

è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggiore

misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in

giudicato", vale a fortiori nel caso in esame, dove la mancata

comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal

venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice può poi

falsamente attestare come persistente.

Il contenuto decisorio del provvedimento che ne consegue, la sua

efficacia esecutiva, l'attitudine a produrre effetti di cosa

giudicata e la rilevanza delle situazioni su cui esso è destinato ad

incidere immediatamente, non giustificano una minore tutela

nell'ipotesi descritta, tanto più ove si consideri la cognizione

sommaria e la brevità dei termini a comparire che caratterizzano il

procedimento per convalida di sfratto.

Né l'esigenza di celerità posta a base di quest'ultimo può

essere di ostacolo ad un rimedio straordinario, estremamente

circoscritto nei suoi contenuti, applicato al caso in cui una parte

sia venuta meno ai propri doveri di lealtà e correttezza attraverso

comportamenti suscettibili di integrare perfino ipotesi di reato.

Del resto questa Corte ha già avvertito l'opportunità di una

revisione legislativa del regime d'impugnabilità dei provvedimenti

di convalida, così esplicitamente escludendo che la stabilità degli

stessi possa essere sempre compatibile con la salvaguardia del

diritto di difesa.

La finalità primaria di assicurare tale garanzia, secondo l'eadem

ratio decidendi di cui alla sentenza n. 558 del 1989, rende quindi la

questione meritevole di accoglimento; restando assorbita la censura

riferita al secondo parametro indicato dal giudice a quo, cioè

all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte

e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione

avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che

siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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