Corte costituzionale

Sentenza n. 558/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima

parte e numero 4, del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Deodati Giselda e Corradini Piero,

iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio per la revoca di un provvedimento di

convalida di licenza per finita locazione, il Pretore di Roma, con

ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione agli

artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,

prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte

in cui non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di

sfratto o di licenza per finita locazione.

Il giudice a quo rileva anzitutto come nella fattispecie di causa

la convalida fosse stata pronunziata sulla base di un errore di

fatto, a seguito di erronea indicazione della data di scadenza del

contratto nel verbale d'udienza.

Osserva poi il Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza

costituzionale, come, alla stregua dell'indubbio contenuto decisorio

dell'ordinanza in argomento, appaia evidente la disparità di

trattamento tra chi possa far valere l'errore di fatto contenuto in

una sentenza e chi di tale facoltà non disponga per non essere

emendabile il provvedimento in questione. In quest'ultima ipotesi

risulterebbe altresì sacrificato il diritto di difesa della parte

senza che ciò trovi alcun fondamento razionale nella specialità

dello strumento processuale. Considerato in diritto

1. - È prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395,

prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove la

norma limita l'esperibilità della revocazione per errore di fatto

alle sentenze con esclusione dell'ordinanza di convalida.

In particolare si assumono vulnerati i parametri costituiti dagli

artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, per l'irrazionalità insita nel diversificare le

situazioni di chi debba far valere tale errore e l'ingiustificata

compressione del diritto ad agire e difendersi allorché quest'ultima

esigenza riguardi il provvedimento di convalida di sfratto o licenza

per finita locazione.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni affermato la compatibilità

dello speciale modulo procedimentale di cui agli artt. 657 e seguenti

del codice di procedura civile con l'art. 24 della Costituzione (cfr.

sentenze n. 185 del 1980, n. 171 del 1974, n. 94 del 1973, n. 89 del

1972). Alla luce del principio per cui dev'essere considerato

legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla

particolarità del rapporto da regolare, la richiamata giurisprudenza

costituzionale ha giudicato degno di una peculiare protezione

giuridica l'interesse alla sollecita riconsegna del bene locato.

Ma se è razionale che il procedimento per convalida si atteggi

come tutela differenziata in quanto appaga l'esigenza di evitare che

il conduttore possa protrarre il godimento del bene locato attraverso

l'abuso del diritto di difesa, non altrettanto giustificabile appare

il regime di stabilità di cui gode il provvedimento.

Quest'ultimo, infatti, concludendo il giudizio, "ha il contenuto

di decisione definitiva" (cfr. sentenza n. 185 del 1980) ed è

altresì immediatamente esecutivo.

Dopo aver ampliato l'ambito di esperibilità dell'opposizione

tardiva (cfr. sentenza n. 89 del 1972), la Corte ha esteso il rimedio

dell'opposizione - ordinaria e revocatoria - di terzo al

provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione (cfr.

sentenza n. 167 del 1984) e per morosità (cfr. sentenza n. 237 del

1985) emessi per la mancata comparizione dell'intimato ovvero in

mancanza di opposizione dell'intimato comparso.

La ratio delle decisioni da ultimo citate è sostanzialmente

estensiva dell'ambito di impugnabilità della convalida, in sintonia

con il mutato quadro di riferimento rappresentato non soltanto dal

precetto costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

ma anche dall'assetto sostanziale delle locazioni, ben diverso da

quello esistente allorché nel nostro ordinamento venne introdotta la

convalida con la legge 24 dicembre 1896, n. 547.

Ed è lo stesso dato storico a contenere indicazioni circa la

descritta prospettiva espansiva, posto che il rimedio dell'appello,

originariamente previsto, venne poi eliminato dal regio decreto 7

agosto 1936, n. 1531 che disciplinò la convalida in modo

sostanzialmente conforme a quello del vigente codice attraverso

un'accentuazione dei caratteri sommari del rito, prevedendo l'ipotesi

della morosità ed in concreto restringendo la misura della tutela

avverso il provvedimento.

Preso atto dell'idoneità di quest'ultimo a definire il giudizio

con efficacia di giudicato, nella richiamata sentenza n. 167 del

1984, la Corte ha osservato come "la sostanziale ingiustizia del

provvedimento decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di

sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in

sentenza passata in giudicato".

2. - Ragionamento del tutto analogo dev'essere svolto con riguardo

all'ipotesi di revocazione per errore di fatto, inerente cioè ad una

circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti

processuali.

Risulta all'evidenza irrazionale la differenziazione che consente

solo alle parti di un processo ordinario la possibilità di emendare

uno sbaglio che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma

concerne esclusivamente una erronea percezione dei documenti versati

in causa.

La denunziata limitazione non è coerente con l'efficacia di cosa

giudicata sostanziale della convalida né è funzionale ad alcuna

esigenza di celerità, anche ove si consideri "l'estrema rarità

delle vicende, in cui si è imputata ai giudizi di merito la

commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 4" (cfr.

sentenza n. 17 del 1986).

L'errore di fatto nel senso delineato non si pone su di un piano

ontologicamente diverso dall'errore materiale, per la cui correzione

è previsto lo speciale procedimento: la considerazione che esso

incide sul contenuto del provvedimento e non è rilevabile dal tenore

testuale di questo, non giustifica il sacrificio imposto ai

rispettivi diritti delle parti anche argomentando in riferimento

all'art. 24 della Costituzione.

3. - Dev'essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura

civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto

avverso i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto per

finita locazione emessi nelle equivalenti ipotesi d'inerzia

dell'intimato costituite dalla mancata comparizione di questi, ovvero

dalla sua mancata opposizione.

4. - La declaratoria va estesa, in applicazione dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 al caso, del tutto assimilabile ai

precedenti, di convalida di sfratto per morosità e non può non

concludersi con l'auspicio che la materia dell'impugnabilità dei

provvedimenti di convalida, così come risultante dalle decisioni

della Corte e dall'esegesi della Cassazione, sia oggetto di un

organico intervento legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte

e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di

convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza

o per mancata opposizione dell'intimato;

Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -

l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero

4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la

revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di

sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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