Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 5,

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Iobizzi Aldo e Rosi Emma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 22 giugno 1989, il

Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,

numero 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede l'esperibilità dell'impugnazione per revocazione anche

avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;

che il giudice a quo rileva: a) che con un primo provvedimento

del 17 dicembre 1986 il Pretore di Roma aveva convalidato per la data

del 31 marzo 1986 lo sfratto per finita locazione di un immobile, b)

successivamente la stessa locatrice con atto notificato il 25 marzo

1988, aveva intimato al medesimo conduttore sfratto per morosità in

relazione all'immobile in argomento, c) tale sfratto era stato

convalidato dal Pretore il 19 aprile 1988;

che il Pretore rimettente, adito dal conduttore in via di

opposizione tardiva a tale ultimo provvedimento, premessa

l'inammissibilità di tale azione, ritiene sussistere una fattispecie

legittimante, in astratto, il ricorso alla revocazione ex art. 395,

numero 5, del codice di procedura civile, poiché la seconda

ordinanza di convalida - facendo stato sull'esistenza della locazione

alla data dell'inadempimento (e quindi sulla risoluzione del

contratto a tale data) e, correlativamente, sull'obbligo di

corrispondere il canone - verrebbe a contraddire la precedente

ordinanza;

che nella previsione legislativa, confermata dal costante

orientamento della Cassazione, che limita alle sentenze

l'impugnabilità per revocazione, il giudice a quo individua la

violazione sia del principio d'eguaglianza che della garanzia

costituzionale di difendersi ed agire in giudizio, attesa la natura

decisoria della convalida e considerata la giurisprudenza

costituzionale in materia di esperibilità dell'opposizione di terzo;

Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta un

possibile contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia di

giudicato;

che infatti, convalidato lo sfratto per finita locazione alla

data del 31 marzo 1986, il rapporto è proseguito per altri due anni,

e soltanto in conseguenza dell'ulteriore morosità per canoni, come

qualificata dalla stessa locatrice, quest'ultima ha richiesto lo

sfratto per morosità;

che risulta evidente ed inequivoca la volontà di dare corso al

contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento e di

risolverlo richiedendo un provvedimento di condanna dopo

l'intervenuto inadempimento (che in ipotesi il conduttore ben avrebbe

potuto sanare);

che non sussiste quindi la paventata sovrapposizione logica,

inserendosi i due giudizi di convalida in due fasi nettamente e

storicamente distinte dal rapporto, quale risulta dal comportamento

delle parti;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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