Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e

4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge

25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge

25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed

emoderivati), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal

Tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra M.C. e il

Ministero della sanità, iscritta al n. 624 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di M.C. nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica e con

funzioni di giudice del lavoro, con ordinanza dell'8 maggio 2000 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,

comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma

2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed

emoderivati), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

1.1. - Il rimettente riferisce che la competente commissione per

l'accertamento delle invalidità civili aveva riconosciuto a M.C.,

sottoposto nel 1976 a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica,

una invalidità del cento per cento, per la quale, in seguito

all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, questi aveva

ottenuto la corresponsione di un indennizzo bimestrale; M.C. aveva

quindi presentato istanza al Ministero della sanità sia per la

corresponsione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 2,

della legge n. 210 del 1992, come integrato dalla legge n. 238 del

1997, sia per l'attribuzione di un indennizzo aggiuntivo (art. 2,

comma 7, della legge n. 210), avendo contratto, per effetto della

vaccinazione, più di una malattia, ciascuna delle quali produttiva

di esiti invalidanti. Non avendo ricevuto risposta, M.C. ha proposto

ricorso presso il Tribunale rimettente per ottenere dal Ministero

della sanità, oltre alla corresponsione degli indennizzi sopra

indicati e degli interessi arretrati sui relativi importi, anche

l'attribuzione dell'assegno di "superinvalidità" previsto dalla

tabella E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo

riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega

prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533).

1.2. - Ciò premesso, il rimettente ritiene rilevante, ai fini

della definizione del giudizio a quo, la soluzione della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4,

della legge n. 210 del 1992 (come integrata dall'art. 1, comma 2,

della legge n. 238 del 1997), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della

Costituzione:

(a) la prima disposizione nella parte in cui non prevede che

ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione antipolio sia

corrisposto anche l'assegno di "superinvalidità" di cui alla tabella

E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981;

(b) la seconda disposizione nella parte in cui, nel caso di

danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio,

non consente alla competente commissione medica ospedaliera di

applicare al danneggiato la medesima tabella E sopra indicata.

1.3. - La rilevanza della questione risiede, ad avviso del

rimettente, nel fatto che dall'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale dipende l'accoglimento del ricorso nel

merito, in quanto M.C., sottoposto a consulenza tecnica d'ufficio nel

corso del giudizio, è risultato "affetto da diplegia causata da

malattia paralitica da somministrazione di vaccino orale antipolio".

A giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che il rimettente

considera "condivisibile", il complesso patologico derivante da tale

affezione "può sicuramente essere sussunto tra le fattispecie di cui

al punto b.1 della tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981", che

concerne le "lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo

spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da

apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed

irreparabili perturbamenti della vita organica e sociale".

1.4. - Il giudice a quo svolge una ricostruzione del quadro

normativo e della giurisprudenza costituzionale in tema di danno alla

salute derivante da vaccinazioni obbligatorie, richiamando

l'approvazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 307

del 1990, della legge n. 210 del 1992, la quale prevede la

corresponsione di un indennizzo a favore di coloro che, a causa di

vaccinazioni imposte per legge, abbiano subito lesioni produttive di

menomazioni psico-fisiche irreversibili, e di coloro che, a seguito

di trasfusioni di sangue o di emoderivati, siano stati infettati da

HIV o lamentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Il rimettente ricorda inoltre che con la sentenza n. 118 del 1996

la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della citata legge n. 210 del

1992, nella parte in cui non prevedevano il diritto a un equo

indennizzo a carico dello Stato, per il periodo ricompreso tra il

manifestarsi della patologia e il momento di entrata in vigore della

legge, a favore di coloro che avessero subito lesioni conseguenti

alla vaccinazione obbligatoria antipolio e di coloro che avessero

prestato assistenza personale diretta ai soggetti lesi.

A seguito di tale sentenza - prosegue il rimettente - la legge

n. 238 del 1997 ha previsto la corresponsione di un assegno una

tantum a favore di coloro che hanno subito le lesioni considerate

dalla legge n. 210 del 1992, pari al trenta per cento dell'indennizzo

in essa previsto, per ciascuno degli anni intercorsi tra l'evento

dannoso e l'entrata in vigore della stessa legge n. 210.

Con la sentenza n. 27 del 1998, infine, la Corte costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il

diritto all'indennizzo di coloro che siano stati vaccinati contro la

poliomielite nel periodo in cui era in vigore la legge 30 luglio

1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione

antipoliomielitica), cioè quando la vaccinazione, benché

incentivata, non era ancora obbligatoria.

Concludendo la sua ricostruzione del quadro normativo e

giurisprudenziale, il rimettente rileva che, allo stato attuale, la

legislazione esclude la possibilità di corrispondere, ai soggetti i

quali abbiano subito danni permanenti e irreversibili a seguito di

vaccinazione obbligatoria antipolio, l'assegno di "superinvalidità",

previsto - dalla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 -

soltanto a favore degli invalidi per cause belliche o di servizio

connesso alla guerra.

1.5. - Di questa mancata possibilità il rimettente si duole, in

relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In primo luogo il quadro normativo descritto produrrebbe "una

disparità trattamentale tra situazioni tutt'affatto consimili" non

giustificata da ragioni prevalenti di tutela della collettività.

L'art. 32 della Costituzione - ricorda il rimettente - tutela la

salute, prima che come interesse della collettività, come diritto

"assoluto e primario" dell'individuo: da ciò dovrebbe desumersi,

anche alla luce del principio solidaristico (art. 2 della

Costituzione), la necessità della tutela della salute individuale

anche quando dal trattamento del singolo la collettività non tragga

un immediato beneficio.

Le citate disposizioni costituzionali escludono, ad avviso del

giudice a quo, che la collettività possa richiedere all'individuo di

esporre a rischio la propria salute senza farsi carico delle

eventuali conseguenze negative: pur prevedendo trattamenti sanitari

imposti per legge a beneficio dell'interesse collettivo alla salute,

l'art. 32 della Costituzione "non postula il sacrificio della salute

individuale a quella collettiva". Ne consegue che, a fronte

dell'assunzione da parte del singolo del rischio di lesioni alla

salute, l'art. 2 della Costituzione impone allo Stato di

corrispondere, nel caso che l'evento dannoso si produca, "una

protezione specifica consistente in una "equa indennità ".

In base alla ricostruzione esposta, poi, non sarebbe ragionevole

commisurare l'equa indennità al fattore di rischio - "inteso come

più o meno rilevante possibilità di verificarsi di un evento

dannoso" - anziché all'entità del danno che l'individuo ha

effettivamente subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo

imposto dalla legge; né la censurata disparità di trattamento

potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che a

determinate situazioni corrisponda una maggiore probabilità di

compromissione del bene della salute perché, se così fosse, lo

Stato dovrebbe attribuire un'indennità proporzionata al rischio a

favore di tutti coloro che vi si espongono, indipendentemente dal

verificarsi dell'evento. La ratio della legislazione in materia

sarebbe invece da rinvenire nel favore verso il "risarcimento

solidale" da parte della collettività, nel cui interesse il singolo

si è esposto al fattore di rischio, in caso di evento che abbia

causato un danno grave ed irreversibile alla salute dell'individuo.

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata M.C.,

depositando una memoria nella quale si richiamano, condividendole, le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

La difesa della parte aggiunge, ai fini del profilo di

sostenibilità finanziaria, che i cittadini attualmente indennizzati

per vaccinazioni obbligatorie non sarebbero più di cinquecento, e

sollecita la Corte costituzionale ad acquisire, con ordinanza

istruttoria, i relativi dati presso il Ministero della sanità.

Rispetto agli indennizzati, coloro che hanno contratto una pluralità

di patologie sarebbero "una esigua minoranza", che si ridurrebbe

ulteriormente con riferimento ai soggetti affetti da patologie

comprese nell'allegato E del d.P.R. n. 834 del 1981; non varrebbero

quindi, in senso contrario all'accoglimento della questione, neppure

esigenze di salvaguardia del bilancio.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio così promosso, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza

l'interveniente premette che la questione, "pur nella consapevolezza

della rilevanza dei profili sociali" ad essa attinenti "e con

comprensione per la particolare situazione soggettiva", deve essere

considerata in un quadro complessivo che tenga conto della

giurisprudenza costituzionale in materia.

In primo luogo l'Avvocatura ritiene che il giudice rimettente

abbia confuso i presupposti dei diversi istituti del risarcimento del

danno e dell'indennizzo: contrariamente a quanto ritenuto dal

rimettente, la funzione di integrale ed effettivo ristoro del danno

appartiene all'istituto del risarcimento, mentre l'indennizzo avrebbe

funzione integrativa "là dove si avverte pressante l'esigenza del

ristoro di un pregiudizio, pur in presenza della impossibilità o

estrema difficoltà di assicurarlo nella sua integralità". A tale

proposito, l'interveniente richiama la giurisprudenza costituzionale

(sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996) in cui si afferma che il

riconoscimento dell'indennizzo per lesioni derivanti dalla

vaccinazione antipolio si inserisce nel sistema di sicurezza sociale

e non nel contesto della responsabilità civile.

La Corte costituzionale, nelle decisioni richiamate, avrebbe

perseguito "scopi di giustizia sostanziale" nell'assicurare il

ristoro del danno per casi che sono comunque "assolutamente rari",

tali perciò da non alterare gli esiti della politica sanitaria. In

quei casi lo Stato, in considerazione della rilevanza degli interessi

coinvolti, come si accolla il costo della vaccinazione così affronta

il costo derivante dal contagio, in seguito a una valutazione che

ritiene - per la collettività - minori i costi connessi agli

eventuali "esiti infausti" della vaccinazione rispetto ai costi che

si dovrebbero sostenere per evitarli.

L'inquadramento dell'indennizzo nel sistema di sicurezza sociale

comporta innanzitutto che esso è regolato da strumenti di diritto

pubblico e inoltre che per esso è disponibile "un numero modesto e

limitato di risorse economiche", insufficienti a garantire

l'integrale risarcimento del danno che appartiene all'ambito proprio

della responsabilità civile.

Da tali premesse, prosegue l'Avvocatura, discende che la

determinazione dell'indennizzo è attività riservata al legislatore,

cosicché l'importo e le modalità di erogazione dello stesso devono

avvenire all'interno del sistema di sicurezza sociale, il quale "deve

calibrare i suoi interventi" in ragione dei limiti delle risorse

disponibili.

Ulteriore conseguenza è che la valutazione del sacrificio

imposto al danneggiato deve considerare adeguatamente sia le diverse

finalità del sistema di sicurezza sociale, sia gli "evidenti

vantaggi" che risiedono nella pronta ed automatica erogazione

dell'indennizzo.

Coerentemente con tali premesse - prosegue l'Avvocatura - i

giudici di merito, a seguito della sentenza n. 307 del 1990, da un

lato hanno utilizzato la categoria della responsabilità oggettiva,

in assenza di una condotta antigiuridica dello Stato, dall'altro

hanno determinato un indennizzo congruamente ridotto rispetto

all'entità reale del danno, in considerazione delle differenze

esistenti tra la responsabilità civile e le garanzie di sicurezza

sociale.

Si comprende, dunque, che il sindacato della Corte costituzionale

si sia limitato a verificare che l'esiguità dell'indennizzo non

giungesse "a vanificare, svuotandolo di contenuto concreto", il

relativo diritto.

L'indennizzo in questione non avrebbe d'altronde neppure natura

assistenziale, posto che l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del

1992 consente la cumulabilità di tale erogazione con "ogni altro

emolumento a qualsiasi titolo percepito": per esso, dunque, non si

applica nessuna delle regole che disciplinano i crediti

assistenziali.

L'Avvocatura osserva inoltre che il giudice rimettente avrebbe

individuato impropriamente il tertium comparationis: non potrebbero

infatti considerarsi assimilabili, ai fini della questione di

legittimità costituzionale, i rischi connessi all'esposizione del

soggetto ad eventi bellici o alla prestazione di un servizio connesso

alla guerra con quelli derivanti dalla vaccinazione obbligatoria

antipolio. Il rimettente tenderebbe perciò a trasferire elementi di

un sistema di garanzia in un altro.

Né - prosegue l'interveniente - potrebbe essere ritenuto lesivo

del principio di eguaglianza l'esercizio da parte del legislatore

della potestà "di individuare e di adottare discrezionalmente

soluzioni differenziate per fattispecie distinte e diverse, ancorché

assimilabili".

Nel caso in esame la condizione giuridica di coloro che hanno

riportato lesioni permanenti da vaccinazioni obbligatorie sarebbe

obiettivamente diversa e distinta dalla condizione di chi ha subito

danni irreversibili per ragioni collegate a eventi bellici, posto che

l'assimilazione potrebbe essere sostenuta solo con riferimento alla

gravità del danno, "peraltro, neanche della stessa natura".

L'Avvocatura conclude pertanto per il rigetto della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Camerino dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge

25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio

1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992,

n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione

agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Il menzionato art. 2, comma 7, stabilisce che ai soggetti

danneggiati che contraggono più di una malattia a seguito di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati, a norma della legge n. 210 del 1992, a ognuna delle

quali sia conseguito un esito invalidante distinto, è riconosciuto

un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con

proprio decreto, in una misura non superiore al cinquanta per cento

di quello, per così dire, ordinario, previsto nei commi 1 e 2 del

medesimo articolo e consistente in un assegno determinato nella

misura stabilita - dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile

1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla

dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di

quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni

degli istituti di previdenza), come modificata dall'art. 8 della

legge 2 maggio 1984, n. 111 - in riferimento al trattamento

pensionistico privilegiato ordinario delle Forze armate; assegno al

quale si aggiunge una somma corrispondente all'importo

dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio

1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza), prevista per la prima qualifica

funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Il giudice rimettente ritiene che la statuizione posta da tale

comma 7 dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992 possa violare un

diritto fondamentale della persona umana, quale il diritto alla

salute (artt. 2 e 32 della Costituzione), e possa apparire

irragionevole in quanto, determinando nel modo anzidetto la misura

dell'indennizzo, non consente il riconoscimento del diritto a

ottenere anche l'assegno previsto dalla tabella E allegata al d.P.R.

30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di

guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge

23 settembre 1981, n. 533), relativo alla determinazione dell'assegno

di "superinvalidità" derivante da eventi bellici o da cause di

servizio connesse alla guerra.

La premessa della tesi sostenuta dal giudice rimettente è che,

in materia, alla stregua del diritto costituzionale alla salute, non

siano rilevanti le cause del danno inferto alla salute e la loro

incidenza statistica ma unicamente l'entità del danno subito. Da

tale premessa viene tratta, come conseguenza, l'affermazione che, a

parità di danno, pari deve essere l'intervento indennitario dello

Stato a favore del danneggiato. Nella specie, il soggetto che ha

agito di fronte al giudice rimettente è stato colpito, come

riportato nell'esposizione dei fatti di causa, da invalidità

riconosciuta del cento per cento, conseguente a lesioni del sistema

nervoso le quali, a giudizio del consulente tecnico d'ufficio

condiviso dal giudice rimettente, rientrano nella previsione del

punto b.1 della tabella E sopra menzionata, applicabile ai casi di

"superinvalidità" derivante da patologie contratte per causa di

servizio di guerra o a seguito di eventi bellici. In forza dei

parametri costituzionali invocati e sulla premessa dell'irrilevanza

della natura degli eventi che hanno determinato il danno, il giudice

rimettente ritiene pertanto che la stessa indennità debba essere

riconosciuta anche a chi - come il soggetto che ha promosso il

giudizio di merito - tale danno ha contratto a seguito di

vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria.

A tale riconoscimento si oppone il denunciato art. 2, comma 7,

della legge n. 210 del 1992 che prevede soltanto un diverso tipo di

intervento indennitario, e si oppone altresì l'art. 4, comma 4,

della medesima legge, il quale stabilisce che la commissione

medico-ospedaliera che è chiamata a esprimere il giudizio sul nesso

causale tra la vaccinazione e la menomazione della salute formula

altresì un giudizio di classificazione delle lesioni e delle

infermità alla stregua di una tabella diversa dalla menzionata

tabella E di cui si chiede l'applicazione nel caso di specie, e

precisamente "secondo la tabella A annessa al testo unico approvato

con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A

allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834".

Per questa loro portata ostativa al riconoscimento dell'assegno

di "superinvalidità", gli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della

legge n. 210 del 1992 vengono quindi sottoposti al controllo di

costituzionalità di questa Corte.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - La tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981,

sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra) - di cui si prospetta l'applicazione anche al

caso del danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria,

tramite una pronuncia additiva sul comma 7 dell'art. 2 della legge

n. 210 del 1992 -, è inserita in un sistema normativo complesso nel

quale è prevista la corresponsione di pensioni, assegni temporanei e

indennità a favore di militari, o soggetti equiparati, e dei loro

congiunti, nel caso di ferite, lesioni, infermità riportate in

guerra o per fatti connessi alla guerra, da cui siano derivate

ferite, lesioni, infermità o morte (art. 2 del citato d.P.R. n. 915

del 1978), corresponsione che vale come "atto risarcitorio, di

doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei

confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito

menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto"

(art. 1). In particolare, le lesioni e le infermità elencate nella

tabella E in questione danno diritto, in aggiunta alla pensione o

all'assegno temporaneo, all'assegno per "superinvalidità" in esso

prevista (art. 15), nonché a un'indennità per la necessità di

assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore (art. 21). Nel

caso di coesistenza di infermità o mutilazioni è previsto un

assegno di cumulo che si aggiunge a quello per "superinvalidità",

ove si tratti di invalidità diverse da quelle che danno luogo a

quest'ultimo assegno (art. 16). Norme particolari, infine, sono

dettate in tema di cumulabilità e opzione tra il trattamento di

guerra e altro trattamento (artt. 28 - 36). Già solo da questi

accenni, risulta che la disciplina in questione costituisce un

sistema e che ogni suo elemento, compresa la disciplina delle

infermità che danno luogo all'assegno di "superinvalidità",

contribuisce a formare il quadro, assumendo significato solo

all'interno di esso.

D'altra parte, l'intervento dello Stato a favore di coloro che

abbiano riportato lesioni o infermità a causa (tra l'altro) di

vaccinazioni obbligatorie si è sviluppato - anche in conseguenza dei

diritti riconosciuti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte,

a iniziare dalla sentenza n. 307 del 1990 - dando luogo a sua volta a

un autonomo quadro normativo. Secondo la legislazione vigente,

l'intervento anzidetto consiste in un indennizzo, cumulabile con ogni

altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato

annualmente, il quale dà luogo a un assegno, reversibile per

quindici anni, determinato nella misura stabilita dalla tabella B

prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 177 del 1976 e ad

essa allegata (modificata dall'art. 8 della legge n. 111 del 1984),

in sostituzione di una precedente tabella annessa al d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, e concernente le pensioni privilegiate

ordinarie riconosciute a favore di tre classi di personale delle

Forze armate. Detta tabella B prevede otto categorie di trattamento

pensionistico a favore di tale personale, corrispondenti alle otto

categorie di lesioni e infermità previste nella tabella A allegata

al d.P.R. n. 915 del 1978 (sostituita dal d.P.R. n. 834 del 1981), in

riferimento alle quali la commissione medico-ospedaliera prevista dal

denunciato art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 deve

formulare il giudizio di classificazione. L'indennizzo è integrato

da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa

speciale prevista dalla legge n. 324 del 1959 per la prima qualifica

funzionale degli impiegati civili dello Stato, e tale integrazione si

cumula, ulteriormente, con l'indennità integrativa speciale e con

qualunque altra analoga indennità collegata alla variazione del

costo della vita. Qualora poi coloro che si sono assoggettati al

trattamento sanitario abbiano contratto più di una malattia, a

ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto, è

riconosciuto, ulteriormente, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal

Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore

al cinquanta per cento di quello calcolato secondo i criteri sopra

richiamati. Da ciò risulta un sistema di determinazione

dell'indennizzo nel caso in questione diverso da quello concernente

la materia delle pensioni di guerra, dal quale si richiede di

estrapolare un elemento e di inserirlo nel primo sistema, il che,

evidentemente, potrebbe essere realizzato solo con un intervento del

legislatore.

In conclusione, l'eterogeneità dei sistemi normativi messi a

confronto non consente di pervenire al risultato al quale la

questione di costituzionalità è orientata, questione dunque che

già sotto questo profilo appare non fondata.

2.2. - Neppure può essere seguita l'argomentazione del giudice

rimettente là dove, sottolineando la centralità del diritto

individuale alla salute nella materia in esame, afferma che

l'intervento indennitario dello Stato deve essere commisurato

esclusivamente al danno effettivamente subito dal soggetto che, anche

nell'interesse della collettività, si è esposto al rischio

conseguente al trattamento sanitario: argomentazione che proverebbe,

con l'irrilevanza della diversa tipologia delle cause e

dell'incidenza statistica del danno alla salute, la necessità di una

disciplina che non distingua, quanto all'applicazione della tabella E

di "superinvalidità", i soggetti la cui salute ha subito danno in

conseguenza di un trattamento sanitario obbligatorio dai soggetti che

il danno hanno subito per eventi bellici.

Questo modo di argomentare, innanzitutto, condurrebbe troppo

lontano poiché, dando rilievo solo all'effetto e non alle possibili

cause, porterebbe addirittura a concludere - ben al di là della

estensione di un singolo aspetto di una disciplina a un'altra - per

la necessità sul piano costituzionale di un'unica disciplina (per

usare la terminologia dell'ordinanza di rimessione) di "risarcimento

solidale" del danno alla salute da parte della collettività, quale

che sia la ragione che chiama in causa anche un interesse collettivo

che ha determinato la necessaria esposizione a rischio della salute

individuale. Ma, soprattutto, così ragionando, si trascura di

considerare che l'intervento pubblico in questione deriva, dal punto

di vista costituzionale, da un obbligo dello Stato non strettamente

commisurato al danno subito, un obbligo cioè di solidarietà sociale

nei confronti di coloro che hanno esposto la loro salute a un

rischio, nell'interesse non solo loro proprio, ma anche dell'intera

collettività. Se si trattasse di un risarcimento dovuto per la

lesione di un diritto, potrebbero ritenersi irrilevanti, ai fini

della determinazione quantitativa del risarcimento, le cause della

lesione. Poiché invece si tratta dell'adempimento di un dovere di

solidarietà, è naturale ammettere che tale dovere possa essere

avvertito e dal legislatore tradotto in norma, a seconda dei casi, in

maniera e misura variabile in rapporto alle circostanze in cui il

danno alla salute si è determinato e che quindi anche le conseguenti

misure indennitarie possano differenziarsi le une dalle altre.

Anche sotto questo profilo, dunque, il dubbio di legittimità

costituzionale non risulta fondato.

3. - È peraltro indubbio che la presente questione, come altre

sulle quali questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel

recente passato (sentenze n. 27 del 1998; n. 226 e n. 423 del 2000),

nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di

determinazione della misura dell'indennizzo nelle diverse ipotesi

previste dal legislatore del 1992 non sono i più congrui fra quelli

cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche

alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di

tale misura, che, oltre a dovere risultare "equa" rispetto al danno

subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve "tenere

conto di tutte le componenti del danno stesso" (sentenza n. 307 del

1990). L'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in

particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per

il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella che ha

riguardo a un caso distante da quello qui in discussione, cioè al

trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle Forze

armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da cause di

servizio. Il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata

nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si

addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in

relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992,

n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze

di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,

trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata

dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche

ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di

indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,

trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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