Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge

25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge

25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed

emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal

tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra A. V. e il

Ministero della sanità, iscritta al n. 283 del registro ordinanze

2000, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale di Firenze ha sollevato, con ordinanza

del 10 marzo 2000, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge

25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge

25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed

emoderivati), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che il tribunale espone, in punto di fatto, che il

ricorrente, affetto da emofilia congenita e sottopostosi perciò a

periodiche trasfusioni di emoderivati, ha contratto, a causa di

queste ultime, infezioni da HIV e da epatite post-trasfusionale HCV,

diagnosticate rispettivamente nel 1985 e nel 1988, ottenendo dal

Ministero della sanità l'indennizzo spettante in base alla legge

n. 210 del 1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo

a quello di presentazione delle domande amministrative (1° maggio

1992 per l'infezione HIV; 1° novembre 1994 per l'epatite), senza

alcuna erogazione per i periodi antecedenti; che pertanto lo stesso

ricorrente ha chiesto in sede giudiziale la condanna

dell'amministrazione della sanità, in via principale al pagamento

dell'indennizzo in misura piena a decorrere dal manifestarsi

dell'evento dannoso, e in via subordinata al pagamento, a decorrere

dalla medesima data, dell'assegno una tantum (pari al trenta per

cento dell'indennizzo pieno) quale previsto dagli artt. 2, comma 2,

ultima parte, della legge n. 210 del 1992 e 1, comma 2, seconda

parte, della legge n. 238 del 1997;

che, una volta escluso di poter dare ingresso alla domanda

principale di erogazione pro praeterito dell'indennizzo in misura

piena, in nessun caso prevista dalla legge, rileva - prosegue il

rimettente - la domanda subordinata, riferita alla richiesta di

erogazione dell'assegno una tantum per il periodo intercorrente tra

l'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo;

che tale ultima richiesta, osserva ancora il tribunale, allo

stato della legislazione non potrebbe essere accolta, perché

l'assegno può essere corrisposto, secondo le norme vigenti (art. 2,

comma 2, ultima parte, della legge n. 210 del 1992; art. 1, comma 2,

seconda parte, della legge n. 238 del 1997) e anche nell'estensione

che a esse è stata data con la sentenza n. 27 del 1998 della Corte

costituzionale, solo a chi abbia contratto un'infermità per effetto

di un trattamento obbligatorio (vaccinazione);

che, ad avviso del rimettente, l'esclusione dell'indennizzo

per menomazioni del diritto alla salute conseguenti a trattamenti

sanitari che, pur se non effettuati in adempimento di un obbligo

legale, si siano resi indispensabili in ragione delle condizioni di

salute dell'interessato - come si è verificato nella specie -

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, differenziando senza

razionale giustificazione situazioni tra loro analoghe: la necessità

di sottoporsi a un trattamento sanitario di emotrasfusione che sia

indispensabile per una patologia - argomenta il giudice a quo - non

potrebbe dirsi meno cogente del dovere di sottoporsi a un trattamento

sanitario che sia obbligatorio per legge o anche (secondo la sentenza

n. 27 del 1998 citata) promosso dalla competente autorità;

che la lacuna legislativa sarebbe altresì in contrasto con

l'art. 32 della Costituzione, che prevede la garanzia costituzionale

del diritto individuale alla salute, in quanto esclude dal diritto

all'indennizzo i soggetti che hanno contratto una infermità a

seguito di trattamenti terapeutici indispensabili appunto in vista

dell'esigenza di tutela individuale della salute;

che a sostegno della questione il tribunale rimettente

richiama infine per relationem altra ordinanza, emessa dallo stesso

ufficio giudiziario in data 29 settembre 1999 [r.o. 683/1999], con la

quale è stata rimessa alla Corte la medesima questione.

Considerato che il giudice rimettente richiede una pronuncia che

estenda il diritto all'assegno una tantum previsto dalle norme

impugnate - relativamente al periodo intercorrente tra il

manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo - per il

caso di menomazione permanente alla salute in conseguenza di

vaccinazione, obbligatoria o anche (per effetto della sentenza n. 27

del 1998 di questa Corte) promossa e incentivata nell'ambito di una

politica sanitaria pubblica, al diverso caso, che si verifica nella

specie, di chi abbia subito un danno irreversibile da infezione HIV o

da epatite post-trasfusionale contratta in conseguenza di trattamenti

trasfusionali ematici, assumendo che la censurata omissione

legislativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 32 della Costituzione,

per l'assimilabilità tra i due casi anzidetti sotto il profilo della

necessità del trattamento sanitario;

che, chiamata a pronunciarsi su identica questione sollevata

dal medesimo ufficio giudiziario (r.o. 683/1999, del resto richiamata

per relationem dalla presente ordinanza di rinvio), questa Corte, con

la sentenza n. 423 del 2000, ha già escluso che essa potesse trovare

accoglimento;

che nella citata decisione (specificando ulteriormente quanto

già precedentemente affermato con la sentenza n. 226 del 2000 nel

dichiarare non fondata una questione analoga sollevata dal pretore di

Milano) questa Corte ha osservato che l'assimilazione tra la

situazione di chi si sia sottoposto a un trattamento sanitario

imposto per legge (o incentivato e promosso dalla pubblica autorità)

e la situazione di chi abbia fatto ricorso a un trattamento

terapeutico di emotrasfusione reso necessario da una malattia come

l'emofilia - assimilazione sulla quale si fonda la censura da parte

del rimettente - non è sostenibile sul piano della ratio

costituzionale del diritto all'indennizzo riconosciuto in base agli

artt. 32 e 3 della Costituzione, poiché ciò che rileva è

l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute

collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale viene perciò

assunto a oggetto di un obbligo legale o di una politica pubblica di

diffusione: è in questo interesse la ragione della solidarietà a

carico della collettività che si esprime nel riconoscimento del

diritto all'indennizzo a favore di chi soffra di un pregiudizio alla

propria salute per essersi sottomesso al trattamento sanitario;

che il raffronto che il giudice rimettente istituisce tra la

cogenza dell'obbligo legale e la necessità terapeutica del

trattamento individuale non può dunque essere seguito ai fini della

richiesta equiparazione di disciplina perché, come già affermato

nella richiamata sentenza n. 423 del 2000, le rispettive situazioni

non si prestano a essere unificate alla stregua dell'art. 3 della

Costituzione, solo la prima e non la seconda corrispondendo a un

interesse generale che impone costituzionalmente alla collettività

di assumere la partecipazione alle difficoltà del singolo;

che, in mancanza di nuove argomentazioni o di ulteriori

profili da parte del rimettente, la questione sollevata deve pertanto

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio

1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni

obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come

integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238

(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in

materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni

obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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