Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge

11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi

civili totalmente inabili) e dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971,

n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove

norme in favore di mutilati ed invalidi civili), promosso con

ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Guerri Orfeo e il Ministero degli

Interni, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Guerri Orfeo

nei confronti del Ministero degli Interni per vedersi riconosciuto il

diritto all'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi

civili assoluti dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

l'adito Pretore di Pisa rilevava che nella specie l'istante era

affetto:

a) da cecità parziale, per la quale fruiva di una modesta

pensione (L. 25.000 mensili);

b) da altre gravi patologie comportanti un'invalidità valutata

in sede amministrativa nella percentuale dell'80%, che non gli dava

però titolo ad alcuna provvidenza in ragione del superamento dei

limiti di reddito stabiliti al riguardo.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio, e dall'iniziale valutazione

della stessa Amministrazione resistente, emergeva che sommando la

cecità alle altre patologie ne sarebbe risultata un'invalidità del

100%, che avrebbe dato titolo sia alla pensione d'invalidità che

all'indennità di accompagnamento, per un totale di circa L. 800.000

mensili.

Ciò premesso, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 25 ottobre

1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., una

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della citata

legge n. 18 del 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "nella

parte in cui non consentono la percezione dell'indennità di

accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale

titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%, posto che la

complessiva invalidità lo rende del tutto inabile a compiere gli

atti quotidiani della vita".

La prima di tali norme, osserva il giudice a quo, rinvia, quanto

alla definizione dell'invalidità civile che dà titolo

all'indennità di accompagnamento, alla seconda; e questa esclude che

ai fini del riconoscimento dello status di invalido possano rilevare

ragioni di invalidità che - come nella specie - danno autonomamente

titolo ad una prestazione diversa (ciechi, invalidi per lavoro o per

servizio, ecc.). Ciò, però, a suo avviso, comporta, una manifesta

disparità di trattamento tra soggetti le cui affezioni siano nel

complesso tali da impedire loro di provvedere agli ordinari bisogni

della vita, a seconda che tra di essi ve ne sia o meno taluna che dà

titolo ad una prestazione autonoma, posto che la presenza di questa

si traduce, come nel caso di specie, in un trattamento assistenziale

deteriore.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver

osservato che la cumulabilità delle provvidenze previste in favore

di categorie distinte - invalidi civili, ciechi civili e sordomuti si

risolverebbe in una duplice valutazione delle stesse minorazioni, ha,

peraltro, chiesto il rinvio degli atti al giudice a quo perché

riesamini la rilevanza della questione alla stregua della

sopravvenuta normativa di cui agli artt. 1 e 3 della legge 21

novembre 1988, n. 508 e 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988,

n. 509. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa

dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11

febbraio 1980, n. 18 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella

parte in cui tali norme, nel loro combinato disposto, escludono che,

ai fini del riconoscimento dello stato di tale invalidità civile

assoluta che dà diritto all'indennità di accompagnamento, possano

essere computate le affezioni - come, nella specie, la cecità

parziale - che danno titolo ad un'autonoma prestazione assistenziale.

Nel definire le condizioni per l'attribuzione di tale indennità agli

invalidi civili totalmente inabili, infatti, la prima di tali

disposizioni richiama la seconda; e questa, nell'ultimo comma,

esclude dalle prestazioni di invalidità civile "gli invalidi per

cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i

sordomuti per i quali provvedono altre leggi".

Nel caso oggetto del giudizio a quo, la congiunta considerazione

della cecità parziale e delle altre affezioni riscontrate al

ricorrente - comportanti un'invalidità valutata nell'80% - avrebbe

dato luogo al riconoscimento di un'invalidità totale con inabilità

a compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi all'attribuzione

dell'indennità di accompagnamento; ma ciò ostava la preclusione,

discendente dalle norme impugnate, a considerare nel coacervo la

cecità parziale, per la quale egli fruiva di autonoma pensione.

Ad avviso del Pretore rimettente, le cennate disposizioni

contrastano con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto comportano

un'irrazionale disparità di trattamento tra soggetti parimenti

abbisognevoli di assistenza continuativa perché non in grado di

compiere gli atti quotidiani della vita. Se infatti a determinare

tale condizione concorrono affezioni specificamente disciplinate come

la cecità ed il sordomutismo - che danno titolo ad autonoma

prestazione, il trattamento assistenziale complessivo risulta

deteriore rispetto a quello goduto da chi sia totalmente inabile a

causa di affezioni di altra natura.

Il descritto assetto normativo circa la spettanza dell'indennità

di accompagnamento in caso di pluriminorazione comprensiva della

cecità parziale non risulta modificato, nella prassi applicativa,

dalle sopravvenute disposizioni contenute nella legge 21 novembre

1988, n. 508 e nel decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (cfr.

circolare del Ministero dell'Interno n. 2/89 del 19 gennaio 1989):

sicché non può accogliersi la richiesta di restituzione degli atti

per riesame della rilevanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato.

2. - La questione è fondata.

È d'uopo premettere che la normativa vigente non vieta, in caso

di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per

l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il

sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive,

però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a

malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare

l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la

stessa causa (cfr. circolare cit. e parere del Consiglio di Stato,

Sez. I, n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).

Tale regola, connessa all'apprestamento di specifiche discipline

per le sopradette cause di invalidità, è già di per sé

suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione

delle singole minorazioni conduca ad un'insufficiente individuazione

delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è

affetto. Ma essa risulta priva di razionalità se applicata nei

confronti dell'indennità di accompagnamento: la quale spetta, oltre

che ai ciechi assoluti, ai soggetti totalmente inabili per affezioni

fisiche o psichiche "che si trovino nella impossibilità di

deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non

essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,

abbisognano di una assistenza continua" (cfr. art. 1 legge n. 18 del

1980 e, oggi, art. 1 legge n. 508 del 1988). La legge, infatti

considera qui una condizione specifica, quella dei soggetti non

deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze

della vita quotidiana, che è ulteriore ed aggiuntiva rispetto allo

stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente, appresta

una specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle

esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione

necessariamente comporta.

Tale carattere aggiuntivo dell'indennità in questione è

dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto

non abbia da provvedere a tali esigenze perché ricoverato

gratuitamente in istituto (art. 1, terzo comma, legge n. 18 del

1980); dall'altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione

d'invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali,

e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non

fruiscono di detta pensione (artt. 1 della legge n. 18 del 1980 e 12

della legge n. 118 del 1971).

La possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse

alle invalidità con l'indennità di accompagnamento trova quindi

ragione nella diversa funzione di tali provvidenze: le quali tendono,

nell'un caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa

dell'invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di

sostentamento; nell'altro, a consentire ai soggetti non

autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità

della persona umana.

L'assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di

solidarietà additati dall'art. 2 Cost., ed ha preminente rilievo

nell'ambito dei compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38,

primo comma; e per altro verso, data l'autonomia della situazione in

discorso, contrasta certamente col principio d'uguaglianza il

concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che

ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscano o no di

provvidenze preordinate ad altri fini.

Le disposizioni impugnate vanno perciò, nel loro combinato

disposto, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in

cui escludono che ai fini della valutazione dello stato di inabilità

totale che dà diritto all'indennità di accompagnamento possa essere

considerata la cecità parziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18

(Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente

inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118

(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove

norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui

esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto

all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre

minorazioni, la cecità parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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