I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attivita':

  • a)programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
  • b)erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, con le modalita' stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
  • c)autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
  • d)partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
  • e)definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
  • a)promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
  • b)coordinare programmi e attivita' degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unita' sanitarie locali per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di zona;
  • c)adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
  • d)effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
  • e)garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti comunali. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Testo vigente dal 13 novembre 2000

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16188/2026

    25 maggio 2026

    Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

    Art. 6 · Art. 41 cost. · Art. 1322 c.c. · Art. 3 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Rassegna di maggio 2026, p. 109 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15014/2025

    4 giugno 2025

    In tema di individuazione dell'ente territoriale competente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'art. 4, comma 3, della l.r. Lombardia n. 34 del 2004 fa riferimento, diversamente dall'art. 6 della l. n. 328 del 2000, non alla "presa a carico" ("ricovero") ma all'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, sicché, ove sia stato nominato il tutore a seguito della sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, il comune onerato delle spese è quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, restando irrilevante ogni successiva modifica.

    Art. 6

    Rassegna di giugno 2025, p. 10 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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