Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, censurati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità prevista a favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Risulta infatti improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, l'attribuzione di una singola componente retributiva stabilita dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina e la difformità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto. Risulta conseguentemente priva di ogni consistenza anche la denunciata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione ne', del resto, è in alcun modo argomentata l'idoneità in sé, delle norme in vigore, ad assicurare ai dipendenti in questione un trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro da essi svolto. A.M.M.
Art. 16 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 43 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 2 Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia · Art. 3 cost.