Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. 3 4 Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte. 3 4 6 7

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 25.000." Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000." La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 5) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.

D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33

6

Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."

L.13 dicembre 1986, n.912

7

La L.13 dicembre 1986, n.912 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa."

Testo vigente dal 14 gennaio 1987

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 152/2020

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Il rimettente non contesta la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure oggetto di censura, ma denuncia, quanto alla prima disposizione, il superamento non valicabile del limite delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute ai disabili, rappresentato dal minimo vitale; e, quanto alla seconda disposizione, non ne revoca in dubbio la pertinenza all'area della discrezionalità legislativa, ma chiede un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 10 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1991

    Questione infondata
    31 ottobre 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 475/1989, 486/1989 e 391/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 490/1990

    Questione infondata
    22 ottobre 1990

    Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (In…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1980 al 14 gennaio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L.13 dicembre 1986, n.912

    La L.13 dicembre 1986, n.912 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art12 · fonte del testo

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