Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1995 dal

pretore di Firenze nel procedimento vertente tra Brogini Roberto ed

altra, n.q., e Ministero della sanità iscritta al n. 417 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Brogini Roberto ed altra;

Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Sergio Grasselli per Brogini Roberto ed altra.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso dai genitori

esercenti la potestà sul minore (nato il 26 marzo 1978) colpito da

invalidità permanente a seguito della vaccinazione obbligatoria

antipolio cui era stato sottoposto nel luglio 1978, e diretto sia

alla richiesta di una diversa decorrenza dell'indennizzo riconosciuto

sia alla determinazione di una misura superiore di esso, il pretore

di Firenze, con ordinanza del 19 aprile 1995, ha sollevato, in

riferimento all'art. 32 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n.

210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di

tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati) "nella parte in cui, nel caso di

incidente vaccinale verificatosi anteriormente alla data di entrata

in vigore della legge stessa, fanno decorrere l'indennizzo dal primo

giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

posteriore alla legge medesima, e non dal verificarsi del danno

all'integrità fisico-psichica, o dalla conoscenza che di esso abbia

l'avente diritto, come invece è previsto per i casi insorti"

successivamente alla entrata in vigore della legge medesima.

Il giudice a quo, premesso che la "sussistenza e la causa della

menomazione sono comprovati in atti e sono stati accertati, in sede

amministrativa, con le procedure di cui all'art. 4 della legge", e

ravvisata la rilevanza della questione dal momento che "dalla sua

soluzione dipende la possibilità di accogliere la domanda,

quantomeno sotto l'aspetto della decorrenza temporale della

prestazione attualmente goduta (il che potrebbe riflettersi anche sul

capo di domanda relativo al quantum)", osserva che il tenore

dell'art. 3, comma 7, della legge, - ai sensi del quale è concesso a

coloro che abbiano subìto menomazioni, pregresse rispetto

all'entrata in vigore della legge stessa, il termine di tre anni da

quest'ultima data per la presentazione della domanda di indennizzo -

non consente di interpretare in senso retroattivo il disposto del

precedente art. 2, comma 2, della legge che subordina la prestazione

economica alla domanda, facendola decorrere dal mese successivo a

quello di presentazione della domanda stessa.

Esclusa quindi la possibilità - anche per il concorso degli

ulteriori elementi documentali prescritti dall'art. 2, commi 4 e 5 -

di considerare utili le domande presentate anteriormente all'entrata

in vigore della legge, così come, agli stessi fini, tutte le

precedenti manifestazioni di volontà (nella specie, in concreto,

intervenute), nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la

normativa impugnata, nella parte in cui fa decorrere l'indennizzo

dalla domanda presentata dopo la legge n. 210 e non invece

dall'effettivo insorgere del danno alla persona o comunque dalla

conoscenza che di esso abbia l'avente diritto nel caso in cui il

danno sia insorto precedentemente, contrasterebbe con l'art. 32 della

Costituzione perché non assicurerebbe al soggetto leso, per il

passato, quella "protezione ulteriore" della quale la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, ha ravvisato

l'indefettibile necessità allorché si verifichi un danno alla

salute, "seppur non riferibile a responsabilità di alcuno", reso

possibile dal trattamento di vaccinazione obbligatoria imposto

nell'interesse della collettività.

La decorrenza del beneficio così determinata priverebbe

l'interessato di quell'indennità che il principio di solidarietà,

invocato da questa Corte nella sentenza citata, reclamerebbe invece

fin dal configurarsi della menomazione, così come poi avviene per

gli incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge,

potendo la domanda di indennizzo essere proposta non appena risulti

la conoscenza del danno.

2. - Si sono costituite le parti private, ovverosia i genitori

esercenti la potestà sul minore, esponendo in fatto che, in seguito

alla menomazione del loro figlio - consistita in una invalidità

permanente con paralisi flaccida degli arti ed impossibilità alla

deambulazione autonoma - avevano presentato, in data 19 novembre

1981, domanda di riconoscimento di invalidità civile che veniva

accolta il 16 settembre 1982, e che in più occasioni si erano

rivolti ad uffici pubblici sanitari per ottenere anche il

risarcimento per i danni subìti, ricevendo però risposte negative.

Nel marzo del 1991 - a seguito della notizia del risarcimento del

danno riconosciuto dal tribunale di Milano a persona contagiata da

soggetto vaccinato nonché della sentenza n. 307 del 1990 di questa

Corte - gli interessati chiedevano formalmente l'attribuzione, a

carico dello Stato, di un indennizzo a favore del figlio, e, a

seguito dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, in data

27 aprile 1992 rinnovavano la formale domanda di indennizzo. Svolti i

necessari accertamenti ed accolta la domanda, veniva liquidato

l'indennizzo annuo a decorrere "dal primo giorno del mese successivo

a quello di presentazione della domanda formulata sulla base della

legge n. 210" cit., senza tener conto delle precedenti richieste

tendenti ad una decorrenza del beneficio anticipata.

A sostegno delle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione

le parti private osservano che, una volta che lo Stato riconosce la

propria responsabilità per i danni prodotti alla salute dei

cittadini da eventi temporalmente individuati, non possono poi essere

fissati limiti alla decorrenza del diritto al risarcimento in una

data, arbitrariamente indicata, diversa da quella in cui l'evento si

è verificato, senza che ciò implichi una violazione dell'art. 32

della Costituzione che assicura la tutela del diritto alla salute

senza limitazioni temporali.

Rilevano altresì che, in tema di pensioni militari per fatti

bellici (materia di cui sottolineano l'analogia con quella degli

indennizzi per danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie, a causa

del ricorrere in entrambe dell'interesse della collettività), l'art.

98 della legge 23 dicembre 1978 n. 915 obbliga l'ospedale o

l'istituto, che effettua la visita di controllo del militare per

l'accertamento delle menomazioni che comportano il diritto a pensione

o ad assegno di guerra, a rimettere d'ufficio la documentazione alla

competente commissione medica per gli accertamenti sanitari e,

comunque, l'art. 23 della stessa legge fa decorrere l'indennizzo per

fatti di guerra dalla data dell'evento. Il differente trattamento

riservato a coloro che abbiano subìto danni a seguito di

vaccinazioni obbligatorie appare tanto più ingiustificato, ove si

consideri che la poliomielite è malattia soggetta a denuncia

obbligatoria da parte dei sanitari che la rilevano e lo Stato

potrebbe quindi agevolmente individuare i casi da sottoporre ad

accertamento, senza richiedere domanda di sorta da parte dei

cittadini.

Inoltre la legge n. 210 creerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra soggetti che abbiano subìto lo stesso danno da

vaccinazione in momenti diversi; difatti la mancata previsione

dell'indennizzo per il periodo compreso tra il momento dell'evento

(vaccinazione) e il momento della domanda si configurerebbe come un

ostacolo d'ordine economico e sociale che perdura nel tempo e che

l'art. 3, secondo comma, della Costituzione impone di rimuovere fin

dal suo sorgere.

3. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato

una memoria nella quale hanno segnalato che, nel procedimento

legislativo di conversione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135,

era stata introdotta una norma sulla decorrenza dell'indennizzo per

danno da vaccinazione obbligatoria dal momento della lesione,

riconoscendosi così l'esigenza di tutelare in modo completo il

diritto assoluto e inviolabile dell'individuo alla propria salute,

anche nel suo contenuto economico.

Il decreto-legge veniva approvato da entrambi i rami del

Parlamento, ma la legge di conversione veniva rinviata allo stesso

Parlamento per mancanza di copertura finanziaria.

Ciò posto, nella memoria si chiede che la Corte, una volta

chiarito se quanto accaduto costituisca "riconoscimento

stragiudiziale del diritto almeno nei confronti dei ricorrenti che

hanno agito in giudizio", estenda il proprio giudizio anche sulla

misura dell'indennizzo "palesemente non adeguata all'estrema gravità

dei danni biologici subìti dall'interessato, anche in relazione ai

danni che gli derivano in ordine alla vita di relazione ed alla sua

capacità lavorativa, derivati pur sempre dalla vaccinazione". Considerato in diritto

1. - Il pretore di Firenze solleva di fronte a questa Corte

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), nella parte in cui stabiliscono che l'indennizzo per il

danno derivante da vaccinazione obbligatoria "ha decorrenza dal primo

giorno del mese successivo a quello della presentazione della

domanda" intesa ad ottenerlo e che "per coloro che, alla data di

entrata in vigore della ... legge hanno già subìto la menomazione

..., il termine (per la presentazione della domanda) decorre dalla

data di entrata in vigore della legge". Ad avviso del giudice

rimettente, le norme suddette si porrebbero in contrasto con l'art.

32 della Costituzione che tutela la salute "come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività", in quanto non

garantirebbero un'indennizzabilità temporalmente piena a favore di

coloro che abbiano subìto menomazioni da vaccinazione obbligatoria

nel tempo anteriore alla legge in questione.

2. - La parte privata, nei suoi atti difensivi, prospetta altresì

una censura di incostituzionalità in ordine alla misura

dell'indennizzo prevista dalla legge impugnata. Ma tale censura non

può trovare accesso nel giudizio, i cui termini sono fissati

nell'atto introduttivo nei limiti testé indicati.

3. - Deve innanzitutto essere chiarita la portata della denunciata

disciplina della legge n. 210 del 1992, in relazione agli eventi

dannosi alla salute verificatisi in epoca anteriore alla sua entrata

in vigore.

L'art. 1, comma 1, stabilisce con norma generale che "chiunque

abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per

ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesione o infermità,

dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità

psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle

condizioni e nei modi" che la legge stessa stabilisce negli articoli

seguenti.

Con altra norma di portata altrettanto generale, l'art. 2, dopo

aver determinato al comma 1 la struttura e l'ammontare

dell'indennizzo, al comma 2 ne stabilisce la decorrenza dal primo

giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda

intesa ad ottenerlo.

Tale domanda, secondo l'art. 3, comma 1, nel caso di vaccinazione

obbligatoria, deve essere presentata al Ministero della sanità entro

3 anni. La decorrenza del triennio tuttavia è diversa a seconda che

il danno si sia verificato in epoca successiva o anteriore

all'entrata in vigore della legge. Nel primo caso, il triennio

decorre dal momento della conoscenza del danno; nel secondo,

dall'entrata in vigore della legge (art. 3, comma 7).

Le norme richiamate sono dunque chiare nel prevedere che gli eventi

ante legem, al pari di quelli post legem, sono indennizzabili e che,

tanto per gli uni che per gli altri, la decorrenza del diritto

all'indennizzo è fissata al primo giorno del mese successivo alla

presentazione della domanda. Perciò, coloro che abbiano subìto il

danno in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge non

potranno essere indennizzati che per il periodo successivo. Essi

sono, per così dire, rimessi in termini ma solo proceduralmente,

essendo loro consentito di presentare domanda anche oltre il triennio

dall'evento (ma comunque entro il triennio dall'entrata in vigore

della legge), non anche - per dir così - sostanzialmente, valendo il

previsto indennizzo soltanto per il tempo successivo alla domanda.

Questa disciplina è tuttora vigente, pur essendo stata

riconsiderata dal legislatore in sede di conversione in legge del

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia

di assistenza farmaceutica e di sanità), nono decreto-legge di una

serie che continua tuttora ed è giunta alla quattordicesima

reiterazione (decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89). Con un

emendamento all'art. 6 del suindicato decreto-legge n. 135 del 1995,

approvato tanto dalla Camera dei deputati (sedute del 17 maggio 1995,

in prima lettura, e del 28 giugno 1995 in seconda lettura) quanto dal

Senato della Repubblica (seduta del 21 giugno 1995), si era

riconosciuto il principio dell'indennizzabilità temporalmente piena,

estendendo la decorrenza dell'indennizzo al tempo passato, dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui l'avente diritto avesse

riportato la lesione o l'infermità. Tale innovazione non si è

peraltro tradotta in una modifica delle norme impugnate, poiché la

legge di conversione, rinviata alle Camere dal Presidente del Senato

della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di Presidente della

Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione (messaggio del 28

giugno 1995), in relazione precisamente alle nuove norme contenute

nell'art. 6 del decreto-legge, come modificato nel corso del

procedimento di conversione in legge, non è stata riapprovata e la

catena dei decreti-legge, spogliati dell'innovazione suddetta, ha

ripreso a scorrere.

Di qui la presente questione di costituzionalità, essendo data a

tutt'oggi l'indennizzabilità temporalmente solo parziale, cioè

esclusivamente per il futuro, degli eventi dannosi derivanti da

vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, verificatisi

anteriormente all'entrata in vigore della legge: indennità solo

parziale che risulta dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e

3, comma 7, che devono ritenersi le norme in concreto impugnate.

4. - L'esatto inquadramento del problema di costituzionalità che

la Corte è chiamata a risolvere presuppone la chiarificazione del

significato del diritto costituzionale alla salute con riferimento al

caso in cui la sua dimensione individuale confligga con quella

collettiva, ipotesi che può ricorrere tipicamente nei casi di

trattamenti sanitari obbligatori, tra i quali rientra la vaccinazione

antipoliomielitica.

La disciplina costituzionale della salute comprende due lati,

individuale e soggettivo l'uno (la salute come fondamentale diritto

dell'individuo), sociale e oggettivo l'altro (la salute come

interesse della collettività). Talora l'uno può entrare in

conflitto con l'altro, secondo un'eventualità presente nei rapporti

tra il tutto e le parti. In particolare - questo è il caso che qui

rileva - può accadere che il perseguimento dell'interesse alla

salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le

vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla

salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti

ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli

oltre il limite del normalmente tollerabile.

Tali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art.

32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una

riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona

umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n.

258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del

legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il

rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è

evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella

collettiva entrano in conflitto. Il caso da cui trae origine il

presente giudizio di costituzionalità ne è un esempio. La

vaccinazione antipoliomielitica comporta infatti un rischio di

contagio, preventivabile in astratto - perché statisticamente

rilevato - ancorché in concreto non siano prevedibili i soggetti che

saranno colpiti dall'evento dannoso. In questa situazione, la legge

che impone l'obbligo della vaccinazione antipoliomielitica compie

deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed

individuali in questione, al limite di quelle che sono state

denominate "scelte tragiche" del diritto: le scelte che una società

ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso,

l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male

(nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce

qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che

sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma

stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri.

Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente

eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia

mediche - e per la vaccinazione antipoliomielitica non è così -, la

decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a

questo genere di scelte pubbliche.

5. - L'anzidetto carattere della vaccinazione obbligatoria

antipoliomielitica, in un ordinamento come è il nostro, orientato a

riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo (art. 2

della Costituzione), comporta una condizione da cui ne dipende la

legittimità, condizione ulteriore rispetto a quelle prescritte nel

secondo comma dell'art. 32 della Costituzione - quasi un altro

elemento di rafforzamento della riserva di legge ivi prevista -

secondo quanto è chiarito nella sentenza n. 307 del 1990 di questa

Corte, la quale costituisce il necessario punto di riferimento della

presente decisione.

In quell'occasione la Corte costituzionale ha affermato che il

rilievo dalla Costituzione attribuito alla salute in quanto interesse

della collettività, se è normalmente idoneo da solo "a giustificare

la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce

al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale",

cioè a escludere la facoltà di sottrarsi alla misura obbligatoria

(si veda, altresì la sentenza n. 258 del 1994), non lo è invece

quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto

individuale alla salute. Impregiudicato qui il problema del rilievo

da riconoscersi all'obiezione di coscienza nei confronti dei

trattamenti medicali, in nome del dovere di solidarietà verso gli

altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento

sanitario (o, come nel caso della vaccinazione antipoliomielitica che

si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di

genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere

liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a

sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure

tutti gli altri. La coesistenza tra la dimensione individuale e

quella collettiva della disciplina costituzionale della salute

nonché il dovere di solidarietà che lega il singolo alla

collettività, ma anche la collettività al singolo, impongono che si

predisponga, per quanti abbiano ricevuto un danno alla salute

dall'aver ottemperato all'obbligo del trattamento sanitario, una

specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del

danno. Un ristoro, occorre aggiungere, dovuto per il semplice fatto

obiettivo e incolpevole dell'aver subìto un pregiudizio non

evitabile, in un'occasione dalla quale la collettività nel suo

complesso trae un beneficio: dovuto dunque indipendentemente dal

risarcimento in senso proprio che potrà eventualmente essere

richiesto dall'interessato, ove ricorrano le condizioni previste

dall'art. 2043 del codice civile. E, mentre la tutela contro

l'illecito predisposta dalla norma menzionata ha necessariamente

effetti risarcitori pieni anche del danno alla salute in quanto tale

- secondo la "fermissima" giurisprudenza di questa Corte (sentenze

nn. 455 del 1990, 1011 e 992 del 1988, 559 del 1987, 184 del 1986 e

88 del 1979) -, non altrettanto è per l'indennizzo in questione, il

quale prescinde dalla colpa e deriva dall'inderogabile dovere di

solidarietà che, in questi casi, incombe sull'intera collettività

e, per essa, sullo Stato. Si tratta di una misura che, pur non

potendo essere irrisoria e - come anche ha precisato la suddetta

sentenza (n. 307 del 1990) - pur dovendo tenere conto di tutte le

componenti del danno stesso, ha natura equitativa.

Il necessario collegamento, come condizione di legittimità

costituzionale, che questa Corte ha affermato doverci essere tra la

previsione legislativa dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione e

l'indennizzabilità del pregiudizio da essa derivante, rende palese

la differenza tra questa e tutte le altre evenienze in cui, in nome

della solidarietà, la collettività assuma su di sé, totalmente o

parzialmente, le conseguenze di eventi dannosi fortuiti e comunque

indipendenti da decisioni che la società stessa abbia preso nel

proprio interesse. Nella prima ipotesi - che è quella della sentenza

n. 307 del 1990 e anche quella su cui cade la presente decisione - la

solidarietà non implica soltanto, come invece nella seconda, un

dovere al quale il legislatore possa dare seguito secondo quei

criteri di discrezionalità e quella necessaria ragionevole

ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo

costituzionale che valgono per i diritti previsti da norme

costituzionali a efficacia condizionata all'intervento del

legislatore (sentenza n. 455 del 1990), ma comporta un vero e proprio

obbligo, cui corrisponde una pretesa protetta direttamente dalla

Costituzione.

Si tratta perciò di un obbligo avente uno speciale carattere. Per

la collettività è in questione non soltanto il dovere di aiutare

chi si trova in difficoltà per una causa qualunque, ma l'obbligo di

ripagare il sacrificio che taluno si trova a subi're per un beneficio

atteso dall'intera collettività. Sarebbe contrario al principio di

giustizia, come risultante dall'art. 32 della Costituzione, alla luce

del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2, che il soggetto

colpito venisse abbandonato alla sua sorte e alle sue sole risorse o

che il danno in questione venisse considerato come un qualsiasi

evento imprevisto al quale si sopperisce con i generali strumenti

della pubblica assistenza, ovvero ancora si subordinasse la

soddisfazione delle pretese risarcitorie del danneggiato

all'esistenza di un comportamento negligente altrui, comportamento

che potrebbe mancare.

6. - Riassumendo con ordine, la menomazione della salute derivante

da trattamenti sanitari può determinare una di queste tre

conseguenze: a) il diritto al risarcimento pieno del danno,

riconosciuto dall'art. 2043 del codice civile, in caso di

comportamenti colpevoli; b) il diritto a un equo indennizzo,

discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con

l'art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia stato

subìto in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; c) il

diritto, a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di

sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito

dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri

discrezionali, in tutti gli altri casi.

7. - L'art. 1 della impugnata legge n. 210 del 1992 prevede -

secondo il titolo della legge stessa - un "indennizzo a favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati". Le ipotesi ivi previste sono assai varie, dal punto di

vista tanto del tipo di danno, quanto dei soggetti indennizzabili.

Circa il danno, si tratta di menomazioni permanenti, di qualsiasi

tipo, da vaccinazioni obbligatorie, di infezioni da HIV, da

somministrazione di sangue e suoi derivati e di epatite

post-trasfusionale. Quanto ai soggetti, si tratta, a seconda dei

casi, di persone giuridicamente obbligate, semplicemente necessitate

o non obbligate al trattamento medico, di persone sottoposte al

trattamento o di persone entrate in contatto con soggetti infetti per

qualsiasi motivo, ovvero per ragioni attinenti all'esercizio di

professioni sanitarie. Questa complessa casistica non si presta a una

valutazione unitaria, alla stregua della anzidetta ricapitolazione

tripartita. Per questa ragione, le conclusioni cui qui si deve

pervenire in ordine al diritto all'indennizzo dei soggetti colpiti,

senza colpa di altri, da menomazioni conseguenti a vaccinazione

obbligatoria antipoliomielitica non possono ritenersi di per sé

estensibili a tutte le altre ipotesi previste dall'art. 1 della legge

in questione.

8. - L'ascrivibilità all'anzidetta ipotesi sub b) (v. par. n. 6)

della situazione giuridica propria dei soggetti colpiti da

menomazione a seguito di vaccinazione antipoliomielitica spiega come

questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1990, abbia potuto non solo

dichiarare l'incostituzionalità della legge 4 febbraio 1966, n. 51

(Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), perché non

prevedeva alcuna indennità a carico dello Stato a favore di coloro

che avessero subìto conseguenze menomanti la loro salute, ma

altresì dichiarare, attraverso l'applicazione diretta della norma

costituzionale anche in questo caso, l'esistenza del diritto di

costoro a ottenere un equo indennizzo, demandandone al giudice la

quantificazione in concreto, fino a quando - si intende - il

legislatore non fosse intervenuto in materia.

Ciò è avvenuto con la legge n. 210 del 1992, la quale ha operato

la quantificazione dell'indennizzo e ha precisato le modalità per

far valere la pretesa dell'indennizzo medesimo, così dando seguito

alla pronuncia della Corte costituzionale, del riferimento alla quale

i lavori preparatori portano traccia abbondante. Ma

contemporaneamente, l'impugnato art. 2, comma 2, in connessione con

l'art. 3, comma 7, ha stabilito una limitazione temporale, che

equivale ad una riduzione parziale del danno indennizzabile:

limitazione che risulta inammissibile alla stregua della natura del

diritto che deve essere riconosciuto ai danneggiati, un diritto -

come si è visto - che il legislatore può modellare equitativamente

soltanto circa la misura. La disciplina impugnata, per la parte che

interessa la presente questione di costituzionalità, pertanto, non

soltanto si è posta contro il diritto alla salute sancito dall'art.

32 della Costituzione, ma ha altresì contraddetto la sentenza n. 307

del 1990 di questa Corte, nella quale il riconoscimento dell'obbligo

di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria

antipoliomielitica non trovava particolari limitazioni di carattere

temporale.

La dichiarazione di incostituzionalità che si rende dunque

necessaria colpisce le norme impugnate nella parte in cui escludono

il diritto a un indennizzo per il tempo anteriore all'entrata in

vigore della legge e conduce, come conseguenza, a ripristinare, per

quel tempo, la portata della sentenza della Corte costituzionale

illegittimamente ridotta. Pertanto, a coloro i quali abbiano subìto

un danno da vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica,

direttamente o anche indirettamente, a causa dell'assistenza

personale prestata ai primi - come si ebbe a precisare nella sentenza

n. 307 del 1990 - spetta, per il danno patito dal momento del

manifestarsi dell'evento dannoso fino all'ottenimento dell'indennizzo

previsto dalla legge, un equo ristoro determinato alla stregua dei

criteri indicati dalla predetta decisione di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e

3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso

tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della

predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma

della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043

del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le

menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria

antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti

abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Zagrebelsky

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari