Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118

(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in

favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11

febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi

civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 19

novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore

Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al

n. 83 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta, avevano

richiesto l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per il

periodo compreso tra il 1° luglio 1980 ed il 1° gennaio 1989, il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 19 novembre 1990, ha

sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e

dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui

escludono, per il periodo considerato, il diritto all'indennità in

argomento per gli invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta

menomazione;

che il Pretore osserva come i soggetti de quibus abbiano

acquisito il diritto alla pensione d'invalidità dal 1° luglio 1980

ex art. 14 septies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,

n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980,

n. 33, mentre dal 1° gennaio 1989 sia stata loro erogata, in

sostituzione di tale provvidenza, l'indennità di accompagnamento ex

art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

che, secondo il giudice a quo, l'esclusione dell'indennità per

tale arco di tempo configurerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai

quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione in quanto l'indennità, di ammontare

superiore alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe

un incremento della tutela degli invalidi in questione;

Considerato che, mentre ai termini dell'impugnata normativa è

concessa agli invalidi civili minori di età la sola indennità di

accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacità a

deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita, ai

minori ciechi assoluti venne erogata, nell'arco temporale cui la

censura si riferisce, la pensione non reversibile già spettante a

tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di età;

che tale misura rappresentò una provvidenza sui generis, volta

non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto

piuttosto ad assicurare, con carattere di generalità ed

immediatezza, uno speciale beneficio in ragione del particolare

disagio che la gravità della menomazione comporta, a prescindere

dalla capacità di guadagno;

che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema,

appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta

"pensione" con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato

importo, nello specifico ammontare previsto per i ciechi e non

subordinata ad alcun limite di reddito;

che, conseguentemente, anche nel periodo considerato sono

riscontrabili sia quella privilegiata tutela accordata a tale

categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidità civile (ordinanza

n. 280 del 1990), sia la diversità logica dei presupposti che

legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione

dall'altro (sentenza n. 346 del 1989);

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della

legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio

1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e

dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di

accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata,

in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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