La legge, in vista di particolari esigenze, può porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo (nella specie: interrogatorio dell'imputato nel giudizio abbreviato) non può poi, senza violare i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e ridurre il diritto di difesa a mera enunciazione, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento. Parimenti, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione, comporta che la responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio", con conseguente violazione del principio della personalità di tale responsabilità (art. 27 Cost.). Tuttavia per porre rimedio a siffatti vizi la soluzione - indicata da tutti i giudici 'a quibus' - di una pronuncia "correttiva" della Corte che consenta di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non appare praticabile sia per la possibile perdita, per l'imputato, dei benefici connessi al giudizio abbreviato e le censure di incostituzionalità (ved. massima C), che potrebbero nascerne, sia perché tale soluzione non è l'unica possibile, in alternativa ad essa ben potendo ipotizzarsi quella - indicata anch'essa in una delle ordinanze di rimessione e già prevista del resto nel testo originario della legge delega e considerata altresì, rispetto ad altre questioni sul nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, in recenti pronunce della Corte - di una integrazione probatoria dello stesso giudizio abbreviato. Onde la necessità di un intervento del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 440, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, prospettata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.) - Cfr. S. nn. 92/1992 e 470/1991.
Art. 440 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.