Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Massa Carrara nel procedimento penale a carico di

Baldini Giorgio, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un

procedimento penale a carico di persona imputata di omicidio

aggravato il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Massa Carrara ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione;

che, all'esito di una disamina di alcune delle pronunce rese da

questa Corte in tema di giudizio abbreviato (sentt. nn. 176 del 1991

e 23 del 1992; ordd. nn. 48 e 163 del 1992) e dei conseguenti

sviluppi giurisprudenziali di legittimità (in particolare con

riguardo alla inapplicabilità di detto rito speciale per i reati

punibili con la pena dell'ergastolo), e dato altresì atto del

consenso espresso, nel giudizio principale, dal pubblico ministero

alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato,

nonostante il mantenimento di una imputazione preclusiva, il giudice

rimettente lamenta in primo luogo l'impossibilità di sindacare detta

imputazione e perciò, una volta ritenuta erronea la valutazione

degli elementi di fatto trasfusi nell'imputazione medesima, di

escludere le circostanze aggravanti che ostacolano l'accesso al rito

speciale e ai correlativi vantaggi sostanziali;

che, per questo primo profilo, l'accennata situazione

risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza, discriminando

fra imputati in dipendenza di contestazioni rivelatesi errate e che

non consentono - ad avviso dal giudice a quo - neppure la

"riparazione" consistente nella riduzione di pena in sede

dibattimentale, sia del diritto di difesa, sia infine del principio

di precostituzione del giudice naturale, che dovrebbe essere quello

per le indagini preliminari;

che, svolgendo un diverso profilo della questione, il giudice a

quo lamenta inoltre come, nell'ipotesi in cui l'imputazione

circostanziata risulti viceversa corretta, non sia possibile per

l'imputato fruire della riduzione di pena in sede dibattimentale

nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti ("già

presenti nella fase dell'udienza preliminare") idonee a neutralizzare

gli effetti dell'aggravante contestata (e preclusiva del rito): una

situazione, questa, che sarebbe anch'essa lesiva del parametro

costituzionale dell'eguaglianza, se posta a raffronto con la

situazione di chi può, invece, giovarsi del rito abbreviato in

quanto imputato di un analogo reato, non aggravato (ma neppure

attenuato), nonostante che al secondo possa in concreto essere

irrogata una pena superiore a quella applicabile al primo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di non

fondatezza della questione.

Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già

disatteso, con la sentenza n. 305 del 1993, questione analoga e

prospettata in riferimento ai medesimi - e ad altri - parametri

costituzionali;

che nella richiamata decisione si è, in particolare, osservato

che la preclusione al sindacato da parte del giudice per le indagini

preliminari sull'esattezza dell'imputazione (sub specie della

qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze del reato)

formulata dal pubblico ministero ai fini dell'ammissione al giudizio

abbreviato non è in contrasto con alcuno dei parametri

costituzionali oggi invocati;

che l'ordinanza di rimessione non presenta al riguardo alcun

nuovo o diverso argomento, che possa indurre questa Corte, per quanto

riguarda il profilo in esame (che rappresenta il petitum centrale

dell'ordinanza di rinvio, al di là della esattezza o meno circa

l'individuazione delle norme da cui ha origine il problema dedotto),

a discostarsi dalle conclusioni già raggiunte; alle quali,

piuttosto, può qui aggiungersi l'ulteriore aspetto della

contraddizione tra una assoluta libertà di qualificazione del fatto

da parte del giudice per l'udienza preliminare - nell'ambito della

statuizione sull'accesso al giudizio speciale ed in presenza dei

relativi ulteriori presupposti - e la mancanza di uno strumento di

controllo idoneo a prevenire l'opposta patologia processuale,

consistente in possibili determinazioni erronee da parte di detto

giudice: un profilo, questo, che assume maggiore rilievo alla luce

della delimitazione "interna" dell'appellabilità della decisione,

resa al termine del rito speciale, da parte dell'accusa, e cioè alla

(sola) ipotesi di mutamento del titolo del reato rispetto a quello

sulla cui base è stato accordato e si è quindi svolto il giudizio

abbreviato (art. 443, terzo comma, c.p.p.) e non anche, allo stato

della normativa, al richiesto mutamento finalizzato appunto a

consentire il rito de quo (giacché in quest'ultima ipotesi non si

verifica variazione del titolo giuridico nell'ambito del giudizio

speciale);

che, d'altra parte, i dubbi di legittimità costituzionale

prospettati dal rimettente muovono dalla ritenuta "irrecuperabilità"

di una preclusione rivelatasi poi erronea, quantomeno sul piano delle

conseguenze sulla pena;

che, in contrario, già nell'ordinanza n. 163 del 1992 -

richiamata dal giudice a quo - e poi ulteriormente nella citata

sentenza n. 305 del 1993, questa Corte ha individuato nel giudizio

dibattimentale la sede di "recupero" del vantaggio sostanziale

indebitamente precluso all'imputato da una contestazione impropria da

parte dell'accusa, per cui perdono rilievo le premesse argomentative

di questo profilo della questione riferito alla discriminazione di

situazioni omogenee;

che, ancora in rapporto al medesimo profilo ma con riguardo

anche ad un petitum ulteriore, mirato cioè al riconoscimento del

potere di modificazione dell'imputazione non più solo quale nomen

iuris del fatto-reato, bensì anche come contestazione di una

determinata materialità dei fatti (ciò secondo il riferimento

dell'ordinanza di rinvio alla "eventuale erronea valutazione degli

elementi di fatto"), deve parallelamente ribadirsi che, prima e al di

fuori della cristallizzazione dell'imputazione ai fini e nei limiti

della decisione sull'ammissibilità del rito, ritrova pienezza e anzi

doverosità di applicazione il principio della necessaria costante

corrispondenza tra l'imputazione e le emergenze processuali (sent. n.

88 del 1994 di questa Corte), per cui le eventuali disarmonie tra

questi due elementi troveranno risoluzione nell'ambito della

fluidità della contestazione, anche nell'udienza preliminare (sent.

n. 88 del 1994 citata), con gli strumenti utilizzabili a tal fine dal

giudice;

che, quanto al secondo profilo della questione, concernente il

(mancato) potere di riconoscimento ed applicazione di circostanze

attenuanti, deve essere riaffermata la assoluta eccezionalità di una

attribuzione di questo tipo al di fuori del giudizio sul merito della

regiudicanda (sent. n. 431 del 1990), e, altresì, la coerenza di una

siffatta esclusione avuto riguardo alla configurazione dell'udienza

preliminare nel disegno del nuovo processo penale (sentt. nn. 41 del

1993; 381 del 1992; 64 del 1991); non senza sottolineare comunque che

la diversificazione tra le ipotesi sostanziali poste a raffronto - un

reato aggravato ed un reato non aggravato, rispettivamente - esclude

la dedotta lesione del parametro dell'eguaglianza;

che, pertanto, sotto ogni profilo la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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