Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo

comma, 561, terzo comma, e 560, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1989 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico

di Chebiha Alì, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Chebiha Alì

(imputato dei reati di cui agli artt. 495 del codice penale e 152

T.U.L.P.S.), il pretore di Ragusa, in funzione di giudice per le

indagini preliminari, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre

1989, questione di legittimità costituzionale degli artt. 442,

secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del

1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art.

560, secondo comma, dello stesso codice in riferimento all'art. 112

della Costituzione.

Premesso che, su richiesta dell'imputato e con il consenso del

pubblico ministero, si procede nelle forme del giudizio abbreviato,

il giudice remittente rileva quanto segue:

a) la violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla

possibilità, prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale, di ottenere da parte dell'imputato una riduzione

della pena per cause non dipendenti né dalla gravità intrinseca del

reato, né dalla personalità del soggetto, ma esterne a queste e

collegate esclusivamente allo stato di attivazione delle indagini e

all'apprezzamento, discrezionale e insindacabile, del pubblico

ministero. La possibilità di un trattamento discriminatorio è

insita nella aleatorietà stessa del criterio introduttivo del

giudizio abbreviato, sulla quale la condotta dell'imputato - anche

successiva al reato - non ha alcun peso. Se si considera, prosegue il

giudice a quo, che la condizione perché il pubblico ministero possa

aderire alla richiesta di giudizio abbreviato è data dallo stato di

appariscenza della colpevolezza o comunque dallo stato cui sarà

giunta la sua attività di investigazione, non si vede in ciò quale

merito possa avere l'imputato per essere avvantaggiato rispetto a

quello nei cui confronti la ricerca della prova si presenti più

complessa e duratura. È facile figurarsi situazioni ingiuste, come

quella di due coimputati dello stesso reato puniti in misura

differente secondo il momento in cui si è evidenziata la

possibilità di riconoscerne la rispettiva responsabilità.

Anche nella relazione al codice si legge che erano state

manifestate perplessità sul piano dei principi per il fatto di

offrire un premio all'imputato senza altra contropartita che quella

di esonerare la giustizia dall'obbligo di fare fino in fondo il suo

corso, che non significa necessariamente, a differenza di quanto

avviene nel patteggiamento della pena, agevolare l'accertamento della

verità;

b) la violazione dell'art. 112 della Costituzione si verifica

nella parte in cui è consentito al pubblico ministero, che esprime

il suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato, di rinunciare

al proseguimento dell'attività investigativa e a quei mezzi di

prova, già individuati o individuabili, necessari all'esito

dell'azione penale. L'accettazione del giudizio abbreviato,

comportando l'abbandono da parte del pubblico ministero di ogni

ulteriore iniziativa indagatrice o diretta alla formazione della

prova, può concretamente tradursi in una disattivazione facoltativa

dell'azione penale, contraria al principio della sua obbligatorietà.

Il pericolo si prospetta, prosegue il giudice remittente, con

maggiore evidenza nel processo pretorile, dove il meccanismo del

giudizio abbreviato può innestarsi (art. 560, primo comma) in

qualsiasi momento delle indagini preliminari, indipendentemente dallo

stato di esse, con la conseguenza di far venir meno, a giudizio

insindacabile del pubblico ministero, in tutto o in parte la sua

attività di impulso processuale.

Né la possibilità del giudice di imporre il rito ordinario,

prevista dall'art. 562 del codice di procedura penale, è strutturata

come un mezzo di controllo sull'uso della facoltà del pubblico

ministero di fermarsi allo stato degli atti o di andare avanti. In

definitiva, conclude il giudice a quo, la facoltà del pubblico

ministero di accettare la chiusura anticipata del processo potrebbe

essere ammessa soltanto in quanto ciò implichi un giudizio negativo

sulla produttività ai fini dell'accusa della protrazione

dell'inchiesta; ma attualmente la legge non è in questo senso.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Rileva l'Avvocatura che con l'istituto del giudizio abbreviato -

nella direzione dell'accentuazione dell'aspetto della parità delle

parti da un lato, e in accordo con la finalità di deflazionare il

dibattimento dall'altro - si è consentito alle parti stesse di

valutare i vantaggi e gli svantaggi che possono loro derivare

dall'evitare la fase dibattimentale e, sulla base di tale

valutazione, di concordare la scelta del rito. Ne consegue che le

norme sul rito abbreviato hanno natura esclusivamente processuale;

che la scelta del rito non è un diritto dell'imputato, essendo

subordinata all'assenso del pubblico ministero e alla valutazione del

giudice; che la diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo

comma, non è un'attenuante di diritto sostanziale, ma una

contropartita processuale ai sacrifici fatti dall'imputato nello

scegliere il rito abbreviato (rinuncia al dibattimento, utilizzazione

degli atti del pubblico ministero, limiti all'appello).

Pertanto, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione

perché non vi sono posizioni di partenza uguali, ma situazioni in

fatto diverse, che giustificano l'assenso del pubblico ministero in

un caso e non in un altro; non è la norma ordinaria che crea la

disuguaglianza, se questa si vuol ipotizzare, ma la scelta concreta

dell'imputato.

Quanto, poi, all'art. 112 della Costituzione, osserva l'Avvocatura

che l'obbligatorietà dell'azione penale attiene all'esercizio

dell'azione e non ai suoi modi e che, sia pur attraverso il

patteggiamento sul rito, si giunge ad un giudizio sulla

responsabilità, il cui esito non incide sul principio costituzionale

qui in discussione, che impone al pubblico ministero di agire, non di

ottenere ad ogni costo la condanna. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Ragusa sottopone alla verifica di questa Corte

la legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561,

terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 560, secondo comma,

dello stesso codice in riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Con la prima questione il giudice a quo ravvisa nell'art. 442,

secondo comma, richiamato dall'art. 561, terzo comma, per il

procedimento davanti al pretore, una violazione dell'art. 3 della

Costituzione, poiché la riduzione della pena ivi prevista non

sarebbe in rapporto alla natura del reato, né alla personalità del

soggetto, bensì a cause esterne non collegate alla condotta

dell'imputato, così da rendere possibile una ingiustificata

disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato.

Con la seconda questione lo stesso giudice ritiene che l'art. 560,

secondo comma, possa confliggere con l'art. 112 della Costituzione,

in quanto il consenso del pubblico ministero alla richiesta di

giudizio abbreviato, comportando l'abbandono di ogni ulteriore

iniziativa indagatrice, potrebbe tradursi in una disattivazione

facoltativa dell'azione penale contraria al principio costituzionale

della sua obbligatorietà.

2. - La prima questione non è fondata.

Con le sentenze nn. 66 e 183 del 1990 la Corte, nel prendere in

esame l'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lgs. 28

luglio 1989 n. 271, e l'art. 452, secondo comma, (trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) del codice stesso, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate,

rispettivamente con le sentenze n. 66 e n. 183 del 1990, nelle parti

in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso,

debba enunciarne le ragioni, e che il giudice, a dibattimento o a

giudizio direttissimo concluso, ove ritenga ingiustificato il

dissenso, possa applicare, in caso di condanna, la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del vigente codice di

procedura penale.

L'ordinanza di rimessione del pretore di Ragusa, mettendo in

dubbio la legittimità costituzionale della norma che prevede come

necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato la

diminuzione della pena di un terzo, (o la sostituzione della

reclusione di trent'anni all'ergastolo), contesta l'istituto nella

sua essenza. È infatti del tutto evidente come l'esclusione del

beneficio della diminuzione della pena toglierebbe l'incentivo più

forte alla richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato.

2.1. - Dal complesso dei lavori preparatori si evince che il

giudizio abbreviato rappresenta una delle novità di maggior rilievo

del nuovo codice di procedura penale. Le sue caratteristiche sono

state indicate nei principi e criteri contenuti al n. 53 della legge

di delega 16 febbraio 1987 n. 81. Esso costituisce pertanto il frutto

di una scelta operata dal Parlamento, diretta, così come per quanto

attiene gli altri procedimenti speciali del libro sesto del codice,

attraverso la diminuzione dei giudizi da celebrarsi secondo il rito

ordinario, al superamento di uno degli inconvenienti più gravi e

lamentati della giustizia italiana, quello dei tempi di durata

eccessivamente lunghi dei processi.

"Indubbiamente l'innovazione del giudizio abbreviato" - si legge

nella relazione al progetto preliminare - "crea una commissione tra

decisioni processuali e trattamento sanzionatorio dell'imputato

responsabile e questa commissione, per il nostro ordinamento, ha

caratteri di assoluta originalità. L'innovazione, come si è detto,

è determinata dalla finalità pratica di creare un incentivo alla

richiesta di giudizi abbreviati da parte degli imputati, ed è certo

che l'assenza dell'incentivo renderebbe l'istituto pressoché

inutile".

È comprensibile che una novità di tale portata susciti

perplessità nei giudici, ed anche riserve in una parte della

dottrina. Ma, - ripetesi -, essa scaturisce da una scelta del

legislatore, che, se può apparire in contrasto con taluni canoni

tradizionali del nostro sistema penale, non viola l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo invocato dal remittente pretore di

Ragusa.

2.2. - Ad escludere la possibilità del trattamento

discriminatorio ravvisata dal giudice a quo, basta osservare come

l'adozione del rito abbreviato col conseguente beneficio, in caso di

condanna, della riduzione della pena, non che estranea alla condotta

dell'imputato, presuppone al contrario l'impulso costituito dalla

richiesta dell'imputato stesso. Tale richiesta comporta la rinuncia

alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerte dal

dibattimento, nonché una limitazione del potere di proporre appello

contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.

Che poi si tratti di un'attività dell'imputato in sede

processuale, non attinente perciò alla commissione del reato, è

altra questione che, come è stato detto innanzi, rappresenta uno

degli elementi caratterizzanti il nuovo istituto, ma che nulla ha a

vedere con l'art. 3 della Costituzione. Del resto, già l'art. 133

del vigente codice penale prevede, ai fini della determinazione della

pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato

contemporanea o susseguente al reato; in tal senso la richiesta del

giudizio abbreviato contribuisce ad un'attuazione più rapida della

giustizia. Nemmeno può essere considerato in contrasto con detto

art. 3 il fatto che la richiesta dell'imputato, presupposto

indefettibile, non sia tuttavia sufficiente perché il giudizio

abbreviato abbia corso. Il consenso del pubblico ministero e il

controllo del giudice, il quale "dispone il giudizio abbreviato se

ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti",

costituiscono condizioni connaturate alla logica del nuovo tipo di

giudizio. L'adozione di questo nel caso concreto non potrebbe certo

essere determinata dalla sola volontà dell'imputato, espressa in

funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa; e

comunque le differenze di trattamento sanzionatorio che derivano dal

consenso o meno da parte del pubblico ministero e dalla decisione,

favorevole o sfavorevole, del giudice scaturiscono da una diversità

di situazioni di mero fatto, che, in quanto tali, non concernono

posizioni omogenee comparabili.

3. - Nemmeno la questione relativa all'art. 560, secondo comma,

in riferimento all'art. 112 della Costituzione, è fondata.

Esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato che l'art. 112

impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale,

ma nulla stabilisce - né potrebbe essere altrimenti, non essendo

materia da disciplinarsi a livello costituzionale -, circa i tempi e

i modi nei quali l'azione stessa debba essere espletata. L'impugnato

secondo comma dell'art. 560 dispone che il pubblico ministero, se

"presta il consenso" alla richiesta del giudizio abbreviato formulata

nel corso delle indagini preliminari dalla persona sottoposta ad

esse, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al

giudice per le indagini preliminari. Basta rilevare che tale decreto

contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica

l'esercizio dell'azione penale (art. 405, primo comma), per

concludere che l'azione penale è effettivamente esercitata e

costituisce l'essenza di tutta l'attività del pubblico ministero: il

potere di consentire che essa possa sfociare (salva sempre la

decisione del giudice in proposito) nel nuovo tipo di giudizio

denominato abbreviato rientra così nel quadro delle sue funzioni e

delle sue responsabilità. Ne segue che alla regolamentazione

adottata dal legislatore ordinario non può muoversi l'appunto di

mancato rispetto dell'art. 112 della Costituzione, sotto il profilo

dedotto nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di

procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal pretore di Ragusa con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 560, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988

in riferimento all'art. 112 della Costituzione, sollevata con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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