Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 223d.lgs. 51/1998
  • art. 56d.lgs. 51/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e

442, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale nel testo

modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione

forense), e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado), come modificato dall'art. 56 della suddetta legge n. 479 del

1999, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai

Giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Roma, di Bologna,

di Imperia e dal tribunale di Firenze con ordinanze emesse in data

4 aprile, 19 e 14 gennaio, 16, 10, 19 e 9 maggio 2000, iscritte

rispettivamente ai nn. 279, 305, 405, 464, 465, 474 e 607 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 23, 24, 29, 37, 38 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno

2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 14 gennaio 2000 (r.o. n. 405 del 2000) il

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 438 del codice di procedura penale, come

novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione

forense), "nella parte in cui non prevede il contraddittorio delle

parti nella ammissione al rito abbreviato" e nella parte in cui non

attribuisce al giudice alcun potere di preliminare delibazione in

ordine alla ammissibilità del rito, in riferimento agli artt. 101 e

111 della Costituzione;

b) dell'art. 441 del codice di procedura penale, come

modificato dalla legge n. 479 del 1999, nella parte in cui consente

al giudice che, investito di una richiesta di giudizio abbreviato,

ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere

anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, in

riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Il rimettente premette che nel corso dell'udienza preliminare

l'imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato e il

pubblico ministero aveva eccepito l'illegittimità costituzionale

dell'art. 438 cod. proc. pen. sotto il duplice profilo della

violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e della

violazione del principio della soggezione del giudice alla legge

(art. 101 Cost.), censurando rispettivamente la mancata previsione

del consenso della pubblica accusa e l'impossibilità per il giudice

di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito.

Il giudice a quo condivide le censure del pubblico ministero, ma

ritiene che il contrasto della nuova disciplina con il novellato

art. 111 della Costituzione emerga soprattutto dalla attribuzione al

giudice di particolari poteri istruttori che ne snaturerebbero la

configurazione originaria. Gli artt. 438 e 441 cod. proc. pen., come

modificati dalla legge n. 479 del 1999, delineano infatti, secondo il

rimettente, una "nuova figura di giudice che ineluttabilmente rimanda

a quella del giudice istruttore"; un giudice che non ha alcun potere

di delibazione preliminare sulla richiesta di giudizio abbreviato ma

che, qualora non ritenga di poter decidere allo stato degli atti,

assume, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc.

pen., gli elementi necessari ai fini della pronuncia, che pure è

chiamato a adottare, a differenza del "vecchio" giudice istruttore,

sulla responsabilità dell'imputato.

Evidente sarebbe quindi sotto questo particolare profilo il

contrasto della nuova disciplina con quanto disposto nell'art. 111

Cost., secondo cui il processo è regolato dal principio del

contraddittorio nella formazione della prova.

L'attribuzione al giudice di così rilevanti poteri di

integrazione probatoria ex officio violerebbe inoltre, a giudizio del

rimettente, anche l'art. 24, secondo comma, Cost; quand'anche si

intendesse l'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. come disposizione

"parallela" all'art. 507 cod. proc. pen., l'imputato che ha chiesto

il rito abbreviato rimarrebbe infatti esposto ad un mutamento del

quadro probatorio e persino, essendo fatta salva l'applicabilità

dell'art. 423 cod. proc. pen., ad una modifica dell'imputazione,

senza alcuna possibilità di "ripensamento".

1.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Per quanto concerne la censura riferita alla violazione del

principio del contraddittorio, che deriverebbe dalla eliminazione

della necessità del consenso al rito del pubblico ministero, la

difesa erariale rileva che la nozione di contraddittorio individuata

dal costituente è da riferire al contraddittorio nella formazione

della prova, "indefettibile in tutti i casi diversi da quelli che lo

stesso articolo 111 della Costituzione individua, casi tra i quali,

appunto, si annovera il consenso dell'imputato e, a più forte

ragione, la richiesta dell'imputato".

Quanto alla presunta lesione dell'art. 101 della Costituzione per

l'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla

ammissibilità del rito, nell'atto di intervento si sottolinea che,

essendo la legge ordinaria a prevedere che il giudice debba procedere

con le forme del giudizio abbreviato a richiesta dell'imputato, il

giudice in realtà non soggiace alla mera volontà delle parti ma

alla legge che di quella volontà regola gli effetti.

Infine, in relazione alla censurata attribuzione al giudice di

poteri di integrazione probatoria ex officio l'Avvocatura sottolinea

che il principio della separazione fra funzioni accusatorie e

funzioni decisorie ovvero tra queste ultime e le funzioni

istruttorie, principio intorno al quale sostanzialmente si fondano le

argomentazioni del giudice a quo, non trova riconoscimento

costituzionale (v. sentenza n. 123 del 1970) e che comunque,

quand'anche si volesse ritenere che esso sia derivabile direttamente

da quello costituzionale del contraddittorio nella formazione della

prova, è lo stesso art. 111 della Costituzione a prevederne la

possibilità di deroga per effetto del consenso dell'imputato, in

questo caso implicito nella richiesta di giudizio abbreviato.

2. - Con ordinanza del 19 gennaio 2000 (r.o. n. 305 del 2000) il

giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 101,

primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale: 1) dell'art. 438, commi 1 e 4, cod.

proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato venga ammesso

al giudizio abbreviato a seguito di semplice richiesta, senza alcuna

preliminare delibazione da parte del giudice; 2) degli artt. 438,

commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui

prevedono che alla richiesta dell'imputato, non soggetta ad alcuna

verifica da parte del giudice, consegua la riduzione di un terzo

della pena; 3) dell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella

parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti

non utilizzabili nel rito ordinario; 4) dell'art. 441, comma 3, cod.

proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato

si celebra in udienza camerale, salvo che tutti gli imputati

richiedano che si svolga in udienza pubblica.

Il giudice a quo premesso in fatto che l'imputato aveva chiesto

la definizione del procedimento con il rito abbreviato, in primo

luogo rileva che l'opzione legislativa di rimettere in via esclusiva

ad una sola delle parti la scelta del rito, senza alcun controllo di

"congruità" da parte del giudice, contrasta con l'art. 102, primo

comma, Cost., che "implicitamente postula l'illegittimità di

qualunque forma, anche mediata, di condizionamento [della funzione

giurisdizionale] da parte di soggetti diversi" e ciò tanto più

quando la scelta sulle modalità di definizione del procedimento è

destinata ad incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

La mancata attribuzione al giudice di un potere di controllo

sulla richiesta formulata dall'imputato sarebbe inoltre lesiva

dell'art. 3 della Costituzione se confrontata con la diversa

disciplina prevista per l'ipotesi in cui l'imputato subordini la

richiesta di giudizio abbreviato a integrazione probatoria; in questo

caso infatti il giudice può, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod.

proc. pen., rigettare la richiesta di giudizio abbreviato,

esercitando un potere che, secondo il rimettente, irragionevolmente

gli viene sottratto nell'altra situazione sostanzialmente identica.

In secondo luogo il rimettente denuncia l'illegittimità

costituzionale degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod.

proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta

dell'imputato, non soggetta ad alcun controllo del giudice, consegua

la riduzione di un terzo della pena o la sostituzione della pena

dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta.

La riduzione derivante dalla scelta del rito, per essere

conseguenza anch'essa di una manifestazione di volontà unilaterale,

violerebbe infatti non solo l'art. 102 Cost., posto che la

determinazione in concreto della pena è atto di giurisdizione che

spetta al giudice ed è affidato al suo potere discrezionale ai sensi

dell'art. 132 cod. pen., ma anche gli artt. 3 e 27, primo comma,

Cost., che impongono che la pena, determinata in base al principio di

proporzionalità, sia altresì ragguagliata alla gravità del fatto e

alla capacità a delinquere del colpevole.

La prevista diminuzione di un terzo della pena conseguente alla

scelta del rito semplificato contrasterebbe inoltre con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione secondo cui la pena deve tendere alla

rieducazione del condannato: "difatti, se in relazione ad un

determinato reato commesso da un determinato imputato si considera

rieducativa la pena fissata in una certa misura, tale non può essere

considerata anche una pena inferiore di un terzo".

Altro profilo di incostituzionalità viene individuato

nell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella parte in cui

consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non

utilizzabili nel rito ordinario, per l'irragionevole disparità di

trattamento che conseguirebbe da una disciplina per la quale, a

fronte di identiche situazioni, i medesimi atti, a seconda del rito

prescelto, possono o meno concorrere a formare il convincimento del

giudice, con possibilità di esiti processuali contraddittori.

Il giudice a quo dubita infine, in riferimento agli artt. 3, 101,

primo comma, e 102, primo comma, Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte

in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza

camerale, salvo che tutti gli imputati richiedano che si svolga in

udienza pubblica.

In base alla disposizione censurata la scelta fra udienza

pubblica e udienza camerale, verrebbe irragionevolmente sottratta al

giudice e rimessa in modo esclusivo e insindacabile a una delle

parti, così da consentire che anche fatti di estrema gravità, tali

da suscitare un enorme allarme sociale, vengano giudicati nel segreto

della camera di consiglio.

A giudizio del rimettente tale disciplina si rivela non solo

irragionevole (art. 3 Cost.) e lesiva dell'art. 102, primo comma,

della Costituzione (in quanto sottrarrebbe al giudice un potere

intimamente connesso alla funzione giurisdizionale), ma anche in

evidente contrasto con il principio secondo cui la giustizia è

amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.) e con

quello della pubblicità del processo, principio ritenuto dalla

stessa Corte costituzionale "garanzia di giustizia e mezzo per

allontanare qualsiasi sospetto di parzialità" (si richiama in

proposito la sentenza n. 25 del 1965).

L'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., richiedendo per l'adozione

dell'udienza pubblica l'unanime volontà di tutte le parti,

violerebbe inoltre anche l'art. 6, primo comma, della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (e, quindi, l'art. 10 Cost.), in quanto il diritto alla

pubblica udienza di alcuni imputati viene ad essere vanificato dal

"diritto di veto" di coloro che invece vogliono che si proceda in

camera di consiglio.

2.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

A parere dell'Avvocatura le modifiche apportate al giudizio

abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 rispondono a un preciso invito

rivolto dalla Corte al legislatore che, nel por mano alla riforma, si

è mosso su tre fronti.

Da un lato ha allargato l'area di operatività dell'istituto,

ricomprendendovi ipotesi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo

esclusi dalla Corte solo per eccesso di delega, dall'altro ha

valorizzato la riduzione di pena, che è stata così configurata come

una sorta di facoltà dell'imputato e, infine, ha previsto la

possibilità di integrazione probatoria anche d'ufficio.

Secondo l'Avvocatura però anche una complessa integrazione

probatoria non autorizza a sostenere che lo "sconto" di pena sia

concesso "senza contropartita".

In realtà, oggetto della integrazione probatoria non può che

essere, secondo l'Avvocatura, unicamente la prova "necessaria" ai

fini della decisione e ciò a prescindere dal tipo di richiesta

formulata dall'imputato. Indipendentemente dal tenore testuale

dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., infatti, la richiesta

condizionata a integrazione probatoria priverebbe l'organo giudicante

solo degli ordinari poteri di verifica della superfluità e

irrilevanza della prova (art. 192 cod. proc. pen.) "per

restituirglieli sul piano della accoglibilità della richiesta"

dovendosi intendere il riferimento, contenuto in tale norma, alla

compatibilità della richiesta con le finalità di economia

processuale proprie del rito, come finalizzato unicamente ad evitare

richieste pretestuose.

L'ordinamento inoltre riconosce una congrua attenuazione della

pena a coloro che, optando per una rinuncia al metodo dialogico della

formazione della prova, acconsentono all'utilizzazione degli atti

raccolti nel fascicolo del pubblico ministero e in prospettiva, in

relazione ad eventuali integrazioni probatorie, all'assunzione di

prove con modalità diverse (e meno dispendiose) rispetto a quelle

dibattimentali.

Secondo l'Avvocatura pertanto la nuova normativa, da un lato, non

lede in alcun modo l'esercizio della funzione giurisdizionale e,

dall'altro, lasciando all'imputato la scelta del metodo su cui

fondare la decisione in ordine alla responsabilità, non contrasta

con gli artt. 3 e 27 Cost.

Infine, per quanto concerne la censura relativa al previsto

svolgimento del giudizio in camera di consiglio, l'Avvocatura rileva

come non possa rinvenirsi alcun contrasto tra la disciplina censurata

e gli artt. 3, 101 e 102 della Costituzione in quanto i parametri

evocati "non implicano necessariamente che la pubblicità investa

udienze diverse da quelle dibattimentali, ovvero, in ipotesi, ed in

presenza di altre esigenze meritevoli di tutela, che siano sempre e

solo riferibili ad una udienza piuttosto che all'atto conclusivo di

questa".

3. - Con ordinanza in data 4 aprile 2000 (r.o. n. 279 del 2000),

il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc.

pen., nella parte in cui prevede l'obbligo del giudice di accogliere

la richiesta di giudizio abbreviato e di applicare la diminuzione di

un terzo della pena, in caso di condanna, anche quando lo stato degli

atti imponga di svolgere un'integrazione probatoria complessa, "non

dissimile da quella che sarebbe compiuta nel dibattimento".

Premette il rimettente che in sede di udienza preliminare

l'imputato ha chiesto la celebrazione del giudizio con il rito

abbreviato e che il procedimento, particolarmente complesso, non

appare decidibile allo stato degli atti, ma richiede una attività

istruttoria simile a quella che sarebbe compiuta nel dibattimento.

Il giudice a quo ricostruisce quindi l'istituto, come venutosi a

delineare a seguito della legge n. 479 del 1999, e rileva che il

giudizio abbreviato, "nella sua forma pura" è automaticamente

introdotto dalla richiesta dell'imputato, il cui accoglimento non è

più subordinato ad alcun requisito di ammissibilità; non è

previsto né il consenso del pubblico ministero né la verifica, da

parte del giudice, circa la decidibilità del processo "allo stato

degli atti".

Infatti, prosegue il rimettente, se il giudice ritiene di non

poter decidere allo stato degli atti, deve, anche d'ufficio, assumere

gli elementi necessari ai fini della decisione pure in ipotesi, come

quella in esame, in cui la carenza delle investigazioni del pubblico

ministero imponga di esperire una integrazione probatoria complessa.

Tale soluzione normativa, ad avviso del rimettente, non appare

ragionevole sia perché equipara situazioni processuali tra loro

diverse, sia perché non è in linea con la configurazione deflativa

del procedimento, fondato pur sempre su ragioni di economia

processuale e in relazione al quale è infatti prevista la riduzione

della pena nella misura di un terzo.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sarebbe inoltre

ravvisabile anche raffrontando tale forma di rito abbreviato con

quella, prevista dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., che

consente all'imputato di subordinare la richiesta del rito a una

integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione.

In tale ipotesi, infatti, il giudice è chiamato a valutare se

l'integrazione probatoria richiesta sia compatibile con le finalità

di economia processuale proprie del procedimento e può respingere la

richiesta se l'integrazione, per la sua complessità, sia

incompatibile con la natura del rito abbreviato.

L'"incoerenza interna delle diverse articolazioni del giudizio

abbreviato" appare al rimettente priva di razionale giustificazione:

a fronte della "obiettiva esigenza di una istruttoria complessa il

rito sarà ammesso nell'abbreviato puro e respinto - invece - in

quello condizionato"; la situazione, ad avviso del giudice a quo,

sarebbe simile a quella che ha indotto questa Corte a dichiarare

l'incostituzionalità dell'art. 247 del d.lgs. n. 271 del 1989

(sentenza n. 66 del 1990) e dell'art. 452 cod. proc. pen. (sentenza

n. 183 del 1990).

L'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede una

automatica diminuzione della pena nella misura di un terzo, anche in

presenza di una complessa attività istruttoria, si porrebbe inoltre

in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena,

enunciato dall'art. 27 Cost.

Vengono sul punto richiamate le sentenze nn. 313 e 284 del 1990.

3.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata,

formulando le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento

relativo all'ordinanza di rimessione iscritta al n. 305 del r.o. del

2000.

4. - Con ordinanze in data 9, 10, 16 e 19 maggio 2000 (r.o.

nn. 607, 465, 474 e 464 del 2000), il tribunale di Firenze ha

sollevato, su richiesta del pubblico ministero, in riferimento agli

artt. 3, 97 (parametro richiamato solo in r.o. n. 607 del 2000), 101

e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 438 del codice di procedura penale, da solo e in combinato

disposto con l'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado" (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), "nella parte in cui non

prevede il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito

abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso

motivato, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del

giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta".

Premettono in fatto i rimettenti che gli imputati hanno chiesto

il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo

n. 51 del 1998, ma che, nella specie, appare applicabile la nuova

formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., in quanto, "trattandosi

di norma a prevalente carattere processuale, essa è estensibile a

tutti i procedimenti pendenti, e quindi anche all'attuale processo".

L'art. 111 della Costituzione, rileva il giudice a quo, prevede

che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti e in

condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale;

previsione che non può che riguardare qualsiasi fase processuale in

quanto le disposizioni contenute nei "commi 4 e 5 regolano, più

specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle

sole fasi in cui viene assunta la prova".

A tutte le parti deve quindi essere riconosciuto il "diritto ad

interloquire" inteso non "come mera facoltà formale ad esprimersi"

ma nel senso che ad esso possa conseguire efficacia giuridica; in

caso contrario il diritto a contraddire e il principio della parità

delle parti resterebbero privi di contenuti concreti, con conseguente

violazione dell'art. 111 Cost.

L'attuale impianto normativo priva invece "il pubblico ministero

del diritto a contraddire le richieste dell'imputato in tema di

giudizio abbreviato" e non attribuisce alcuna efficacia giuridica

alle sue eventuali deduzioni.

Secondo il giudice a quo al pubblico ministero dovrebbe essere

data la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato:

in presenza di un dissenso motivato il processo dovrebbe proseguire

con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice, a

dibattimento concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e

applicare all'imputato la riduzione di pena.

In alternativa, secondo il rimettente, il giudice dovrebbe avere

la possibilità di ammettere o respingere la richiesta di rito

abbreviato.

I principi della parità delle parti e del contraddittorio

sarebbero altresì violati in quanto alla perdita da parte del

pubblico ministero della facoltà di interloquire sulla scelta del

rito non si accompagna né una disciplina del diritto alla prova, non

essendo riconosciuto al pubblico ministero di chiedere integrazioni

probatorie d'iniziativa, né "una modifica estensiva delle attuali

limitazioni alla facoltà di impugnare".

Inoltre, una normativa "che esclude il giudice dall'assolvimento

di indefettibili compiti istituzionali che gli sono propri,

violerebbe anche il principio della giurisdizione e quindi l'art. 101

della Costituzione".

L'eliminazione dei presupposti per accedere al giudizio

abbreviato avrebbe "trasformato" il diritto dell'imputato alla scelta

del rito in un "singolare diritto soggettivo assoluto" al

conseguimento automatico ed irragionevole del beneficio della

riduzione di pena.

La ratio del rito abbreviato, pur sempre rinvenibile nella

abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato

svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, e a fronte della quale

il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena, non appare più

sussistente nell'attuale normativa in cui il giudice ha comunque

l'obbligo di applicare la diminuente, anche nell'ipotesi in cui, non

potendo decidere allo stato degli atti, deve procedere ad una

integrazione probatoria, venendo così "disattese le ragioni di

speditezza e economia alla base dell'istituto".

La situazione da ultimo delineata violerebbe, secondo il

rimettente, l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo

dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica

amministrazione a causa della attribuzione agli imputati di vantaggi

significativi e del tutto ingiustificati.

Tali vantaggi, peraltro, riguarderebbero indifferentemente tutti

gli imputati, senza alcuna distinzione tra coloro che hanno

effettivamente contribuito alla riduzione dei tempi processuali e

"coloro che invece hanno dato causa alla dilatazione degli stessi

attraverso attività di integrazione probatoria resasi necessaria in

base alle valutazioni del giudice" con conseguente violazione anche

dell'art. 3 Cost.

4.1. - Nei giudizi instaurati con r.o. nn. 464, 465 e 474 del

2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e riportandosi

alle argomentazioni svolte con l'atto di intervento depositato in

relazione alla questione sollevata dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Roma (r.o. n. 279 del 2000). Considerato in diritto

1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte numerose

questioni di legittimità costituzionale relative a vari aspetti

della nuova disciplina del giudizio abbreviato, quale risulta a

seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, sollevate dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali

di Imperia (r.o. n. 405 del 2000), Bologna (r.o. n. 305 del 2000) e

Roma (r.o. n. 279 del 2000), nonché dal Tribunale di Firenze (r.o.

nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000). I profili di illegittimità

costituzionale denunciati dai rimettenti possono essere raggruppati

nei termini di seguito sintetizzati.

1.1. - Tutti i rimettenti in sostanza lamentano che il giudice

sia stato privato del potere di respingere la richiesta di giudizio

abbreviato, previsto dall'abrogato art. 440 del codice di procedura

penale nei casi in cui il giudice stesso ritenesse che il processo

non poteva essere deciso allo stato degli atti.

Sotto diverse angolazioni viene pertanto sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., da solo e

in combinato disposto con l'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), nella parte in

cui non prevede "un autonomo potere del giudice di decidere sulla

ammissibilità della richiesta" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del

2000, nonché r.o. n. 405 del 2000), "nella parte in cui consente che

l'imputato, con richiesta non soggetta ad alcuna verifica, venga

ammesso al giudizio abbreviato" (r.o. n. 305 del 2000), "nella parte

in cui non prevede che il giudice possa rigettare la richiesta di

giudizio abbreviato" (r.o. n. 279 del 2000).

Ancorché sia formalmente impugnato dal tribunale di Firenze

anche l'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, tutte le censure sono

rivolte in realtà all'art. 438 cod. proc. pen., come sostituito

dall'art. 27 della legge n. 479 del 1999: l'art. 223 è invero

richiamato, nella prospettiva dei rimettenti, solo come la

disposizione che consente in via transitoria l'instaurazione del rito

abbreviato nella fase dibattimentale.

Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata

contrasterebbe:

con l'art. 3 Cost.: a causa dell'irragionevole diversità di

trattamento riservato a situazioni processuali sostanzialmente

identiche, potendo il giudice rigettare la richiesta di rito

abbreviato solo se effettuata nella forma "subordinata" di cui al

comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. (r.o. n. 305 del 2000); perché

la riduzione di un terzo della pena a semplice richiesta trasforma,

in caso di condanna, "il diritto processuale dell'imputato alla

scelta del rito in un sostanziale diritto del medesimo al

conseguimento automatico e irragionevole del beneficio della

riduzione di pena" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000); perché

la norma censurata tratta in modo uguale situazioni diverse,

consentendo di procedere con il giudizio abbreviato, a semplice

richiesta dell'imputato, qualunque sia lo stato delle acquisizioni

probatorie e, quindi, anche in situazioni in cui si imponga una

consistente acquisizione probatoria, e perché, a fronte della

"obiettiva esigenza di un'istruttoria complessa, il rito sarà

ammesso nell'abbreviato puro e respinto - invece - in quello

condizionato" così determinando una diversità di trattamento di

situazioni identiche (r.o. n. 279 del 2000); infine, perché non pone

alcuna distinzione tra coloro che hanno "effettivamente contribuito

alla riduzione dei tempi processuali e coloro che invece hanno dato

causa alla dilatazione degli stessi attraverso attività di

integrazione probatoria resasi necessaria in base alle valutazioni

del giudice" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);

con gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., che esigono che "la

pena, in concreto, sia ragguagliata alla gravità del fatto e alla

capacità a delinquere del colpevole" (r.o. n. 305 del 2000);

con l'art. 27, terzo comma, Cost., per "l'interferenza

incontrollata di una diminuente processuale nel delicato esercizio

del potere di determinazione in concreto della pena" con conseguente

violazione del principio di proporzione e della funzione rieducativa

della pena (r.o. nn. 279 e 305 del 2000), con l'art. 97 Cost., in

quanto l'attribuzione agli imputati di vantaggi significativi ma

ingiustificati violerebbe i principi di imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione;

con l'art. 101 Cost., perché l'impossibilità per il giudice

di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del giudizio

abbreviato violerebbe il principio della soggezione del giudice solo

alla legge (r.o. n. 405 del 2000), traducendosi in soggezione del

giudice "alla mera volontà di una delle parti del processo" (r.o.

nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);

con l'art. 102 Cost., perché l'imputato, con la semplice

richiesta, può conseguire la diminuzione di un terzo della pena,

ovvero la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione in anni

trenta, così incidendo sulla determinazione della pena, la cui

"definizione in concreto [...] è atto di giurisdizione di spettanza

del giudice, rientrante nel suo potere discrezionale ex art. 132

c.p." con la conseguenza che l'esercizio della giurisdizione viene ad

essere sottoposto a impropri condizionamenti (r.o. n. 305 del 2000).

1.2. - Un secondo gruppo di censure, relative al medesimo

art. 438 cod. proc. pen., si riferisce alla posizione del pubblico

ministero, al quale, a differenza di quanto previsto dalla precedente

disciplina, non è riconosciuto alcun potere di interloquire sulla

richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. In

particolare, l'articolo in esame viene censurato nella parte in cui

non prevede né "il contraddittorio delle parti nell'ammissione al

rito abbreviato" (r.o. n. 405 del 2000), né "il diritto del p.m. di

intervenire nella richiesta di rito abbreviato, formulata

dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato" né la

facoltà, da parte del pubblico ministero, di chiedere una

integrazione probatoria (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000).

La nuova disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 111, secondo

comma, Cost., perché la omessa previsione dell'intervento del

pubblico ministero e della specifica facoltà di chiedere una

integrazione probatoria violerebbe il principio che ogni processo si

deve svolgere nel rispetto del contraddittorio, in condizioni di

parità tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

1.3. - La legittimità costituzionale del nuovo giudizio

abbreviato viene contestata anche sotto il profilo che l'art. 441

cod. proc. pen. "consente al giudice di assumere, anche d'ufficio,

gli elementi necessari ai fini della decisione" (r.o. n. 405 del

2000). La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 111 e 24 della

Costituzione perché la previsione, in capo allo stesso organo, di

poteri istruttori e decisori violerebbe il principio del

contraddittorio nella formazione della prova ed esporrebbe l'imputato

che ha chiesto il giudizio abbreviato ad un possibile mutamento del

quadro probatorio ed alla conseguente, eventuale modifica

dell'imputazione, senza che gli venga riconosciuta la facoltà di

rinunciare al rito abbreviato.

1.4. - In parte complementare alla precedente è la censura

rivolta all'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., "nella parte in

cui consente l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di atti non

utilizzabili nel giudizio ordinario" (r.o. n. 305 del 2000). La norma

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per la diversità

della disciplina concernente l'utilizzabilità degli atti del

fascicolo del pubblico ministero, consentita in toto solo nel

giudizio abbreviato, nonché per la irragionevolezza complessiva

della stessa disciplina.

1.5. - Infine, vengono avanzati dubbi sulla legittimità

costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., "nella parte

in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza

camerale salvo che tutti gli imputati richiedano l'udienza pubblica"

(r.o. n. 305 del 2000). La norma si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3, 10, 101 e 102 della Costituzione per la irragionevolezza di

una disciplina che, prevedendo anche per i reati punibili con

l'ergastolo la celebrazione del processo in camera di consiglio,

salvo che tutti gli imputati ne chiedano la trattazione in pubblica

udienza, da un lato sottrae al giudice la scelta tra l'udienza

pubblica e quella camerale, "fondamentale per il corretto e

trasparente esercizio della giurisdizione" dall'altro crea una sorta

di "diritto di veto" da parte dei coimputati, così vanificando il

diritto di coloro che richiedono l'udienza pubblica, riconosciuto

dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. - Poiché alcune delle questioni relative all'art. 438 cod.

proc. pen. sono sostanzialmente identiche, e comunque tutte

riguardano la nuova disciplina del giudizio abbreviato, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi.

3. - Prima di esaminare i due gruppi di censure concernenti,

rispettivamente, i poteri del giudice e del pubblico ministero nella

fase introduttiva del giudizio abbreviato, è opportuno premettere

che le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 hanno inciso

profondamente sulla disciplina di tale rito. In particolare, la

richiesta dell'imputato non è più subordinata al consenso del

pubblico ministero, previsto dal testo originario dell'art. 438,

comma 1, cod. proc. pen., e non è più sottoposta, salvo che

nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., al vaglio

di ammissibilità da parte del giudice, contemplato dall'art. 440,

comma 1, cod. proc. pen., ora abrogato. Ne deriva che l'imputato, ove

presenti la relativa richiesta, ha diritto di essere giudicato

mediante il rito abbreviato, così da usufruire, in caso di condanna,

della riduzione della pena prevista dalla legge.

I nuovi meccanismi introduttivi incidono su un altro carattere

fondamentale dell'originaria disciplina del giudizio abbreviato, che

non è più basato esclusivamente sugli atti raccolti durante le

indagini preliminari, ma prevede varie forme di integrazione

probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438, comma

5, cod. proc. pen.), del pubblico ministero, ammesso alla prova

contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere

l'integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), dello

stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato

degli atti (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).

4. - Le questioni di legittimità costituzionale esposte sub 1.1.

e sub 1.2. sono infondate.

4.1. - La scelta del legislatore di eliminare la valutazione del

giudice sull'ammissibilità del giudizio abbreviato - salvo che

nell'ipotesi, sopra menzionata, di cui all'art. 438, comma 5, cod.

proc. pen. - si innesta nel solco della giurisprudenza costituzionale

in materia.

Dapprima la Corte - sul presupposto che, in presenza delle

condizioni per addivenire al giudizio abbreviato, all'imputato che ne

abbia fatto richiesta deve essere riconosciuto il diritto di ottenere

la riduzione di un terzo della pena - ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della disciplina che non prevedeva la motivazione del

dissenso del pubblico ministero (sentenze nn. 66 e 183 del 1990,

n. 81 del 1991) e il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di

rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (sentenza n. 23 del

1992); con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il giudice del

dibattimento, ove ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico

ministero, ovvero non fondato il provvedimento con cui il giudice per

le indagini preliminari aveva dichiarato il procedimento non

definibile allo stato degli atti, applicava egli stesso la riduzione

di un terzo della pena.

Strettamente collegato a questi profili di illegittimità

costituzionale era il problema dei parametri ai quali avrebbe dovuto

attenersi il pubblico ministero nel motivare il proprio dissenso

sulla richiesta di giudizio abbreviato. In assenza di una esplicita

indicazione legislativa, la Corte ha individuato il parametro della

definibilità del procedimento allo stato degli atti, cioè il

criterio dettato per la valutazione di ammissibilità del rito

operata dal giudice per le indagini preliminari ex art. 440, comma 1,

cod. proc. pen. (sentenza n. 81 del 1991). E poiché, come ha

rilevato la successiva sentenza n. 92 del 1992, era lo stesso

pubblico ministero a decidere quali e quante indagini esperire in

vista della richiesta di rinvio a giudizio, ne derivava

"l'inaccettabile paradosso" per cui il pubblico ministero poteva

legittimamente precludere l'instaurazione del giudizio abbreviato

allegando lacune probatorie da lui stesso determinate; di qui

l'indicazione, "al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con

i principi costituzionali" di introdurre "un meccanismo di

integrazione probatoria" rimesso alle scelte discrezionali del

legislatore.

La Corte ha avuto ancora occasione di ritornare sulla disciplina

che precludeva la possibilità di integrazione probatoria,

ravvisandovi non solo la violazione del diritto di difesa, ma anche

una alterazione dei caratteri propri dell'esercizio della funzione

giurisdizionale (v., in particolare, sentenza n. 318 del 1992,

nonché sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994).

4.2. - Raccogliendo i reiterati inviti "ad evitare che permanga

la più volte constatata distonia dell'istituto con i principi

costituzionali" (sentenza n. 442 del 1994), tra il ventaglio delle

soluzioni possibili la legge n. 479 del 1999 ha operato scelte che si

propongono di porre rimedio agli aspetti contraddittori della

precedente disciplina, in particolare eliminando sia la valutazione

di ammissibilità da parte del giudice (salvo che nell'ipotesi di cui

all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), sia la necessità del

consenso del pubblico ministero. Con riferimento ad entrambe le

soluzioni, il legislatore ha evidentemente tenuto presenti le

considerazioni svolte da questa Corte circa i profili di

incostituzionalità derivanti dall'essere la definibilità allo stato

degli atti subordinata alla scelta discrezionale del pubblico

ministero di svolgere indagini più o meno approfondite.

L'eliminazione del potere di valutazione del giudice

sull'ammissibilità del rito - ora previsto, a norma dell'art. 438,

comma 5, cod. proc. pen., solo se l'integrazione probatoria richiesta

dall'imputato risulta necessaria ai fini della decisione e

compatibile con le finalità di economia processuale proprie del

procedimento - non determina l'irragionevole diversità di

trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche

denunciata dai rimettenti, né, tantomeno, anche ove il giudice

disponga d'ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. una

integrazione probatoria lunga e complessa, l'irragionevolezza

complessiva del giudizio abbreviato.

Al riguardo, e contrariamente a quanto ritengono i rimettenti,

ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia

processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con

l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente

e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla

precedente disciplina. Movendosi in quest'ottica, non è neppure

producente il confronto - anch'esso prospettato dai rimettenti - tra

giudizio abbreviato "puro", accompagnato dalla mera eventualità di

integrazione probatoria disposta ex officio, e giudizio condizionato

dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria.

Si deve infatti tener presente, da un lato, che sarebbe

incostituzionale, come in precedenza già ricordato, fare discendere

l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune

probatorie non addebitabili all'imputato; dall'altro che nelle

situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche

consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta

dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio

abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia

processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento:

chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente,

all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti

assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come

prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria

siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3

e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma

6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della

prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato

dal giudice monocratico dell'udienza preliminare.

Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria,

il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al

procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere

essenziale del giudizio abbreviato.

4.3. - Prive di fondamento sono anche le ulteriori censure,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 101, secondo comma, e 102,

primo comma, Cost., che contestano l'eliminazione della valutazione

sull'ammissibilità del rito sotto i diversi profili della violazione

dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa

della pena, nonché di esclusività dell'esercizio della

giurisdizione, con particolare riferimento al potere di autonoma

determinazione in concreto della pena, che verrebbe sottoposto ad

impropri condizionamenti dalla mera volontà dell'imputato.

Fermo restando l'automatismo della diminuzione di un terzo della

pena, rimane comunque intatto il potere del giudice di determinare la

pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la

misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti

circostanze attenuanti o aggravanti. Più in generale, la

compatibilità tra le facoltà esercitate dalle parti -

unilateralmente o previo accordo - in ordine alla scelta del rito ed

alla determinazione della pena, e i principi, rispettivamente

enunciati dagli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.,

della soggezione del giudice soltanto alla legge e dell'esclusività

dell'esercizio della funzione giurisdizionale, risulta costantemente

ammessa nelle decisioni con cui questa Corte ha affrontato analoghe

questioni di costituzionalità relative ai poteri dispositivi delle

parti e alla logica premiale che caratterizzano i procedimenti

speciali (v. ad esempio, sentenze nn. 313 e 284 del 1990); né, al

riguardo, i rimettenti prospettano argomentazioni che inducano a

riprendere in esame queste problematiche alla luce dell'attuale

disciplina.

4.4. - Sul terreno dei meccanismi introduttivi del giudizio

abbreviato si collocano anche le questioni relative all'eliminazione

del consenso del pubblico ministero e, più in generale, di qualsiasi

forma di intervento della pubblica accusa ai fini dell'ammissione al

rito. Il dedotto contrasto con l'art. 111, secondo comma, della

Costituzione sarebbe ravvisabile anche nella mancata previsione del

potere del pubblico ministero di chiedere una integrazione probatoria

a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, diversamente da

quanto stabilito in favore dell'imputato.

La scelta legislativa di non prevedere interventi del pubblico

ministero ostativi alla introduzione del giudizio abbreviato va

ricollegata alla dichiarazione di incostituzionalità della

disciplina relativa al dissenso immotivato del pubblico ministero e

alle rilevate distonie dell'istituto con i principi costituzionali,

per essere lo stesso pubblico ministero arbitro della "definibilità"

del procedimento allo stato degli atti. Da un lato il potere di veto

del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato

riprodurrebbe i profili di illegittimità costituzionale derivanti

dal sacrificio del diritto dell'imputato alla riduzione di pena;

dall'altro il principio del contraddittorio tra le parti, enunciato

dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è evocabile in relazione

a una disciplina che attiene alle forme introduttive del giudizio

abbreviato, quale si è venuta delineando, a seguito degli interventi

della giurisprudenza costituzionale e delle successive scelte

legislative, dall'originario accordo tra le parti alla richiesta

dell'imputato, e che si pone come diretta conseguenza della

specificità di tale rito.

Infine, l'omessa previsione di un potere di iniziativa probatoria

del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che

abbia presentato richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 5,

cod. proc. pen.), non viola l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto

il profilo del contrasto con il principio della parità tra le parti.

L'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare la

richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è

coerente con la posizione di tale soggetto processuale, che si trova

ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile

conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico

ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto

riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi e

ulteriori elementi di prova. Diversa è, invece, la posizione del

pubblico ministero: tenuto conto del ruolo svolto nelle indagini

preliminari, e fermo restando il suo diritto all'ammissione di prova

contraria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non è

irragionevole la scelta legislativa di non riconoscergli il diritto

di chiedere l'ammissione di prove a carico dell'imputato solo perché

questi ha presentato richiesta di giudizio abbreviato.

Da un lato, il pubblico ministero ha già esercitato il potere e

assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista

delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;

dall'altro, l'esigenza di completezza delle indagini preliminari (su

cui v. sentenza n. 88 del 1991) risulta rafforzata dal riconoscimento

del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia

richiesta, con il rito abbreviato. Il pubblico ministero dovrà

infatti tenere conto, nello svolgere le indagini preliminari, che

sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed

ottenere di essere giudicato con tale rito, e non potrà quindi

esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista

dell'esercizio dell'azione penale. Ne deriva che non costituisce

irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione

all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa

probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al

giudizio abbreviato.

4.5. - Infondate sono, infine, le censure sollevate in

riferimento all'art. 97 Cost.: il principio di buon andamento dei

pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in

senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento

dell'amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis sentenze

n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998, nonché ordinanza n. 412 del 1999).

5. - Manifestamente infondata è la questione relativa

all'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella parte in cui

consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non

utilizzabili nel giudizio ordinario, sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Bologna (r.o. n. 305 del 2000). Il fondamento del giudizio

abbreviato sta, appunto, nella utilizzazione probatoria - previo

consenso dell'imputato, implicito nella richiesta del rito speciale -

degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini

preliminari: al riguardo, è sufficiente ricordare che l'art. 111,

quarto comma, della Costituzione ha enunciato il principio del

contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, ma

ha poi espressamente previsto il consenso dell'imputato tra i casi di

deroga al principio stesso (quinto comma).

6. - Manifestamente inammissibile è la questione avente ad

oggetto l'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui

stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di

consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica

udienza, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 Cost.,

dal medesimo rimettente.

Dall'ordinanza di rimessione emerge che solo uno degli imputati

ha chiesto il giudizio abbreviato, con l'ovvia conseguenza che la

censura concernente il "diritto di veto" dei coimputati alla

celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza

nel caso di specie.

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore censura sollevata, in

riferimento ai medesimi parametri, nei confronti della disciplina che

affida esclusivamente all'imputato la scelta tra udienza pubblica e

udienza camerale, va riaffermato che nel "giudizio abbreviato entrano

in gioco interessi diversi che solo il legislatore può valutare

comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità"

(ordinanza n. 160 del 1994, nonché sentenza n. 373 del 1992): né il

rimettente prospetta argomenti che inducano questa Corte, alla luce

di una disciplina che oggi offre - sia pure a determinate condizioni

- maggiori spazi alla pubblicità del giudizio, a riesaminare tali

conclusioni.

7. - Infine, è manifestamente inammissibile per difetto di

motivazione sulla rilevanza la questione avente ad oggetto l'art. 441

cod. proc. pen., nella parte in cui prevede in capo allo stesso

giudice poteri istruttori e decisori, sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 111 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del

Tribunale di Imperia (r.o. n. 405 del 2000): l'ordinanza di

rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine

all'esigenza del giudice a quo di assumere elementi necessari ai fini

della decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 438 e 442, comma 2, del codice di procedura penale

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma,

97, 101, 102 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza

preliminare dei tribunali di Imperia, Bologna e Roma, e dal tribunale

di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di

Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e

102 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del

tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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