Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439,440 e

442 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

3 gennaio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rieti, il 17 aprile 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il 10 aprile

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino, l'8 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Treviso, il 19 luglio 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, il-25 luglio

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino e il 19 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Termini Imerese, ordinanze iscritte ai nn.

145, 379, 421, 531, 592, 603, 661 del registro ordinanze 1990 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, n. 25, n.

27, n. 36, n. 39 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell'udienza preliminare instaurata davanti al

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti nei

confronti di Marzola Giancarlo, Impeciati Ivetta e Bonfante Gaetano,

due degli imputati, il Marzola e il Bonfante, richiedevano la

definizione del processo con rito abbreviato: su tali richieste

il pubblico ministero esprimeva un «dissenso non motivato».

Con ordinanza del 3 gennaio 1990 (n. 145 del 1990), il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti,

dopo aver separato gli atti relativi alla Impeciati, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione

di legittimità degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di

procedura penale, nelle parti in cui: subordinano al consenso

non motivato ed insindacabile del pubblico ministero l'adozione

del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato; non consentono

al giudice di valutare le ragioni addotte dal pubblico ministero

a giustificazione del «dissenso»; non attribuiscono al giudice,

una volta ritenuto ingiustificato «il dissenso medesimo», il

potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, dello stesso codice.

Il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che, per un

verso, il processo sarebbe definibile allo stato degli atti

nell'udienza preliminare, «non essendo state richieste né risultando necessarie nuove acquisizioni probatorie ex art. 422 c.p.p.» e,

per un altro verso, che la risoluzione della questione incide non

soltanto sulla scelta del rito, ma anche «direttamente e sostanzialmente» sulla misura della pena ove venisse affermata la

responsabilità degli imputati, «ai quali non potrà riconoscersi

da questo giudice né dal giudice del dibattimento la riduzione di

pena prevista dall'art. 442 c.p.p., anche quando la richiesta risultasse fondata all'esito dell'esame degli atti o dell'istruttoria

dibattimentale»; e, in punto di manifesta infondatezza, che la

normativa denunciata determina sotto diversi profili un'irragionevole disparità di trattamento (ed una conseguente violazione,

oltre che dell'art. 3, anche dell'art. 25 della Costituzione): in

primo luogo fra accusa e difesa; in secondo luogo fra più

imputati, «in ipotesi nell'ambito di uno stesso procedimento o per

gli stessi reati»; infine, rispetto alla disciplina dettata per il

«patteggiamento», dove l'esercizio della funzione giurisdizionale, riservata al giudice, non è menomato, a differenza di quanto

avviene per la disciplina dettata per il rito abbreviato, dalla

scelta insindacabile del pubblico ministero.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, prima serie speciale,

del 4 aprile 1990.

2. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Uldanh

Massimiliano e La Forgia Roberto per violazioni alla legge sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, gli imputati formulavano

tempestivamente richiesta di giudizio abbreviato, richiesta cui

il pubblico ministero si opponeva «sul presupposto che fosse

necessaria l'audizione degli agenti di P.G. che avevano proceduto

all'arresto».

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino, con ordinanza del 10 aprile 1990 (n. 421 del 1990), ha

sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 25, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli

artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, «laddove principalmente non è dato al Giudice di sindacare il dissenso

del P.M.».

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza,

il giudice a quo rileva che da situazioni identiche, sia sotto

l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale, possono

derivare conseguenze diverse sul piano sanzionatorio (la riduzione

di un terzo della pena) «a seconda che vi sia, o no, l'adesione

facoltativa del P.M. alla adozione del rito abbreviato».

Quanto alla violazione del principio di legalità della pena,

l'ordinanza osserva che la disciplina predisposta dagli artt. 438

e seguenti del codice di procedura penale, oltre a conferire al

pubblico ministero un potere discrezionale in grado di vincolare

il giudice nella commisurazione della sanzione, pone il singolo

nell'impossibilità di conoscere previamente quale pena debba

essergli irrogata. L'art. 25 sarebbe, poi, vulnerato pure nel primo

comma, giacché il negato consenso al giudizio abbreviato sottrae

l'imputato alla decisione del giudice dell'udienza preliminare,

«sottoponendolo al giudizio di un Giudice collegiale diversamente

competente».

Risulterebbero altresì violati: l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, perché, incidendo il dissenso del pubblico ministero

anche sulla determinazione della pena, si realizzerebbe «uno sconfinamento del P.M. in un'attività decisoria»; l'art. 24 della

Costituzione, perché sarebbe preclusa ogni difesa dall'imputato;

l'art. 111, primo comma, della Costituzione, perché la motivazione

dell'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviazione del rito

adottata dal giudice si esaurisce «in una presa d'atto del dissenso

del P.M. (motivata o immotivata che sia)».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale,

del 4 luglio 1990.

3. - Con ordinanza dell'8 maggio del 1990 (n. 531 del 1990),

emessa nell'udienza preliminare a carico di Merlo Maria Elena, il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso

ha sollevato, su eccezione della difesa dell'imputata, questione di

legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

438, primo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in

cui non prevede l'obbligo di motivazione da parte del P.M. circa il

dissenso da lui prestato alla richiesta di rito abbreviato» e,

d'ufficio, questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24

e 101 della Costituzione, dell'art. 438, primo comma, e 440, primo

comma, dello stesso codice, nella parte in cui non vi si «prevede la

possibilità di sindacato del Giudice sul rifiuto del P.M. al

giudizio abbreviato».

Le censure prospettate dal giudice a quo si porrebbero come

conseguenziali alla sentenza n. 66 del 1990, che, «quantomeno sotto

il profilo della non manifesta infondatezza», avrebbe delineato un

regime contrastante con l'art. 3 della Costituzione anche per il

rito abbreviato avente sede, per il caso di specie, nell'udienza

preliminare.

Sussisterebbe pure la sottrazione al giudice di ogni «sindacato

circa la motivazione del rifiuto», con conseguente violazione degli

artt. 24 e 101 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36, prima serie speciale, del 12

settembre 1990.

4. - Con ordinanza emessa il 19 luglio 1990 (n. 592 del 1990),

il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Brescia nell'udienza preliminare a carico di Scotuzzi Simone -

premesso che l'imputato, a mezzo del suo procuratore speciale,

aveva tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato e che

a tale richiesta si era opposto il pubblico ministero «senza

motivare in alcun modo il diniego» - ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo e

secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439,

440 e 442 del codice di procedura penale, «laddove principalmente

non è dato al giudice di sindacare il dissenso del p.m.».

Sarebbe, in primo luogo, violato il «principio di legalità della

pena» espresso dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

condizionandosi la misura della pena stessa alla condotta del

pubblico ministero e, quindi, di una parte (v. sentenza n. 249

del 1990) - senza predeterminazione dei criteri (v. sentenza n. 66

del 1990) e, perciò, con il rischio di arbitri - e conseguente

impossibilità per il singolo di conoscere «l'entità della pena che

potrà essergli inflitta».

Sussisterebbe, inoltre, contrasto con gli artt. 101, secondo

comma, e 102, primo comma, della Costituzione, incidendo il dissenso

del pubblico ministero dalla richiesta di giudizio abbreviato

avanzata dall'imputato non soltanto sul rito, ma anche «sulla

funzione giurisdizionale della dosimetria della pena».

Risulterebbe, poi, vulnerato il principio di eguaglianza per

l'irragionevole disparità di trattamento tra accusa e difesa:

infatti, «mentre le ragioni della parte privata sono sottoposte al

vaglio del giudice, le ragioni della parte pubblica si impongono

allo stesso giudice», nonostante il dissenso del pubblico

ministero coinvolga non soltanto il rito, ma pure il merito.

Anche il «diritto di azione e difesa» resterebbe compromesso:

e ciò in conseguenza della definitiva sottrazione della richiesta

dell'imputato - qualificata dalla Corte (v. sentenza n. 277

del 1990) «vero e proprio diritto subiettivo a chiedere il giudizio

abbreviato e ad ottenere la riduzione della pena» - alla

valutazione del giudice.

Si deduce, infine, contrasto con l'art. 25, secondo comma,

e, 111, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, del

3 ottobre 1990.

5. - Albigiani Giuseppe formulava davanti al Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese richiesta

di giudizio abbreviato, richiesta non condivisa dal Pubblico

ministero per «insufficienza probatoria». Il detto giudice,

rilevato che la motivazione «dedotta dal P.M., a fondamento della

ritenuta non deducibilità allo stato degli atti, non pare condivisibile», con ordinanza del 19 luglio 1990 (n. 661 del 1990), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del

codice di procedura penale, «nella parte in cui non consente al

giudice di sindacare il diniego espresso dal P.M. in ordine alla

richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e nella

parte in cui non consente allo stesso giudice di ammettere il rito

quando ritenga ingiustificato il diniego espresso dal P.M.».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43, prima serie speciale, del 31

ottobre 1990.

6. - Guida Piero, imputato di omicidio colposo, formulava,

all'apertura dell'udienza preliminare, richiesta di giudizio abbreviato, in ordine alla quale il Pubblico ministero negava il suo

assenso, occorrendo «effettuare ulteriori accertamenti sul rapporto

assicurativo, accertamenti che potevano riflettersi sulla responsabilità del Guida».

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino, con ordinanza del 25 luglio 1990 (n. 603 del 1990), ha

sollevato, su eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice

di procedura penale, «nella parte in cui non è previsto, in caso

di dissenso del P.M. alla procedura con rito abbreviato richiesta

dall'imputato, un potere di sindacato dello stesso da parte del

giudice».

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che è all'udienza

preliminare che si consuma il potere dell'imputato di formulare la

richiesta «anche nella previsione che possa essere riconosciuta

all'esito del giudizio (dibattimentale) la valutazione cui si ha

riguardo, secondo il meccanismo dell'art. 448 C.p.p.»; quanto alla

non manifesta infondatezza, richiama le sentenze costituzionali

n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, deducendo che la norma censurata

contrasterebbe con il principio di legalità della pena e con il

principio di eguaglianza, lederebbe il «il diritto di azione e

difesa», comporterebbe uno sconfinamento del pubblico ministero

nell'attività decisoria riservata al giudice.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale,

del 3 ottobre 1990.

7. - In tutti i suddetti giudizi - ad eccezione di quello

instaurato dal Giudice per le indagini preliminari di Torino con

ordinanza del 10 aprile 1990 (n. 421 del 1990) - è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe dal restare «inaffermata la natura

e l'ampiezza del controllo "sostitutivo" che dovrebbe effettuare il

giudice in caso di disaccordo sul rito», nonché, quel che più

conta, dall'impossibilità di identificare una «soluzione

costituzionalmente imposta per contemperare - con una sorta di "prognosi postuma" - l'interesse ad ottenere un beneficio sul piano

sanzionatorio nella ipotesi di condanna, con l'essenziale diritto

delle parti a sviluppare nel dibattimento la reciproca attività

probatoria».

La non fondatezza deriverebbe dal rilievo che l'accordo tra

pubblico ministero ed imputato, necessario presupposto del giudizio

abbreviato, non può essere suscettibile di sindacato esterno.

8. - Con ordinanza del 17 aprile 1990 (n. 379 del 1990), il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i

minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

27 e 101 della Costituzione, questione di legittimità degli

artt. 438, primo comma, e 442 del codice di procedura penale, «nella

parte in cui non prevedono la motivazione del dissenso del P.M. e la

possibilità per il giudice di sindacare tale dissenso applicando

ugualmente la riduzione della pena se ritiene tale dissenso ingiustificato».

La violazione dell'art. 3 della Costituzione viene addebitata alla

disparità di trattamento rispetto all'«analogo» istituto

dell'applicazione della pena su richiesta, una disparità «ancora

più evidente» per gli imputati minorenni, cui non è permesso

accedere al procedimento «ex art. 444 e ss. c.p.p. che sotto il

profilo in esame appare senza dubbio più favorevole», nonché, in

combinato disposto con l'art. 24 della Costituzione, alla vulnerazione della «proclamata parità processuale tra accusa e difesa».

Quanto agli altri parametri invocati, il giudice a quo ravvisa

un contrasto con gli artt. 25 e 101 della Costituzione per il

vincolo imposto al giudice ad opera di una parte processuale, un

vincolo che non incide solo sulla scelta del rito, ma anche sulla

commisurazione della pena; ritiene, altresì, violati gli artt. 3

e 27 della Costituzione per lesione dei principi di legalità e

di colpevolezza, in quanto, da un lato, la riduzione di un terzo

della pena resta vincolata alla mera scelta dell'accusa, sottraendosi

all'imputato la certezza delle conseguenze dei suoi comportamenti,

mentre, dall'altro lato, è latente il pericolo dell'irrogazione

di pene sproporzionate tra chi fruisca e chi non fruisca nella

medesima situazione del consenso immotivato del pubblico ministero,

in contrasto con «il canone di adeguatezza e proporzione».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25, prima serie speciale,

del 20 giugno 1990.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non

fondata. Richiamate le sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990 e

n. 313 del 1990, l'Avvocatura rileva come non possa ravvisarsi

nelle peculiarità del rito minorile alcun ulteriore contrasto con

l'art. 3 Cost. Il fatto che l'imputato minorenne non possa accedere

all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - peraltro,

compensato dalla previsione di analoghi vantaggi ex art. 32,

secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - si spiega

in quanto «sono di norma carenti nel minorenne la maturità e la

consapevolezza necessarie per effettuare la valutazione e la scelta

che sono alla base del "patteggiamento" ». Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe, anche se non sempre coincidenti

nell'individuazione delle norme denunciate e dei parametri

costituzionali invocati, mettono tutte in discussione la legittimità

costituzionale della disciplina che il titolo I del libro VI del

codice di procedura penale dedica al giudizio abbreviato ordinario,

tutte muovendo dalla considerazione che il dissenso non motivato

del pubblico ministero toglie al giudice ogni possibilità di

valutare la richiesta avanzata dall'imputato sia prima sia nel

corso dell'udienza preliminare.

I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con

un 'unica sentenza.

2. - Ai fini di una migliore puntualizzazione, quanto a norme

denunciate, delle questioni di volta in volta proposte, occorre

precisare che ad essere oggetto di censura sono ora il combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale, ora il combinato disposto degli artt. 438, primo comma, e

440, primo comma, ora gli artt. 438 e 442 singolarmente considerati

(con limitazione, in un caso, al primo comma dell'art. 438 e al

secondo comma dell'art. 442), ora il solo art. 438, sempre in parti

di mancate previsioni variamente individuate. Più in particolare,

mentre quasi tutte le ordinanze (n. 145 del 1990, n. 379 del 1990, n.

421 del 1990, n. 531 del 1990, n. 592 del 1990) lamentano tanto che

il pubblico ministero non sia tenuto a motivare il suo dissenso alla

definizione del processo con il rito abbreviato, quanto che tale

dissenso non sia passibile di controllo giurisdizionale, due di esse

(n. 603 del 1990, n. 661 del 1990)-entrambe emanate nel corso di

processi in cui, pur non obbligato dalla legge, il pubblico ministero

aveva motivato il suo dissenso (un evento, peraltro, verificatosi

anche nel corso del processo sfociato nell'ordinanza n. 421 del

1990)-si dolgono unicamente del fatto che il giudice non possa

sindacarlo.

Ulteriormente distinguendo, non si può non rilevare come, accanto ad

un'ordinanza (n. S31 del 1990) che vorrebbe il controllo al termine

del dibattimento, cosi da consentire al giudice di quest'ultimo, in

caso di dissenso ritenuto ingiustificato, di applicare la riduzione

di pena, ve ne siano tre (n. 421 del 1990, n. 592 del 1990, n. 661

del 1990), che, perseguendo la finalità di un controllo esteso anche

alla possibilita di dare egualmente corso al giudizio abbreviato,

rivendicano il controllo sul dissenso del pubblico ministero allo

stesso giudice dell'udienza preliminare, mentre altre due ordinanze

(n. 145 del 1990, n. 603 del 1990) chiedono l'affidamento del

controllo allo stesso giudice dell'udienza preliminare e, in

subordine, al giudice del dibattimento.

Poiché la disciplina oggetto di censura si impernia tutta sul

dissenso immotivato del pubblico ministero, l'ordine logico dei

quesiti variamente proposti viene a tradursi in una serie di momenti

successivi, strettamente conseguenziali l'uno all'altro: se sia

costituzionalmente legittimo che il pubblico ministero possa opporsi

senza motivazione di sorta alla richiesta di giudizio abbreviato; se,

nel caso di risposta in senso negativo, sia costituzionalmente

legittimo che tale motivazione vada esente da ogni controllo

giurisdizionale; infine, anche qui a seguito di una risposta

negativa, a quale giudice debba essere demandato il controllo ed in

quale ambito questo debba estrinsecarsi, con una duplice alternativa:

o il giudice dell'udienza preliminare, nella quale evenienza

resterebbe intatta la possibilita di far luogo al giudizio

abbreviato, con conseguente automatica applicazione, ove venisse

pronunciata condanna, della riduzione di pena, oppure il giudice del

dibattimento, nella quale evenienza, preclusa l'instaurabilità del

giudizio abbreviato, il controllo sul dissenso del pubblico

ministero, collocandosi dopo la conclusione del dibattimento, darebbe

luogo, ove venisse pronunciata condanna, alla sola riduzione di pena.

La complessità della situazione richiede di muovere dalla

prospettazione piu ampia, relativa al combinato disposto degli artt.

438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale.

3. - Quanto ai parametri costituzionali invocati, uno solo e

riscontrabile in tutte le ordinanze, grazie al concorde riferimento

all'art. 3 della Costituzione, di volta in volta affiancato agli

artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo e secondo comma, 27, 101,

secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, della

Costituzione.

Diversi sono, però, i profili sotto cui il parametro comune risulta

invocato: si lamenta, infatti, un'irragionevole disparita di

trattamento, da un lato, fra accusa e difesa e, dall'altro, fra piu

imputati dello stesso reato coinvolti in ipotesi nell'ambito di uno

stesso processo, nonche la diversita di disciplina rispetto all'altro

rito speciale rappresentato dall'applicazione della pena su

richiesta. Quest'ultimo profilo, presente fin dalla prima delle

ordinanze in epigrafe (n. 145 del 1990; v. anche n. 379 del 1990),

pur anteriore alla sentenza n. 66 del 1990 di questa Corte, si

ritrova con espresso rinvio a tale sentenza in due ordinanze

successive (n. 531 del 1990 e n. 661 del 1990, ove si parla di

«analoga questione»).

4. - La questione prospettata nell'ottica dei rapporti con il rito

dell'applicazione della pena su richiesta-argomento che in un caso

(ordinanza n. 379 del 1990, relativa al processo minorile) neppure si

appalesa praticabile, data l'inoperativita di tale rito speciale nel

processo a carico di imputati minorenni - non è fondata.

A scanso di equivoci, va subito detto che l'autonomia della

disciplina del giudizio abbreviato, quale configurata dall'art. 247

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

rispetto alla disciplina del giudizio abbreviato ordinario dettata

dal codice di procedura penale, impedisce di considerare la presente

questione "analoga" a quella oggetto della sentenza n. 66 del 1990. E

lo stesso si dica per i suoi rapporti con la questione oggetto della

sentenza n. 183 del 1990, in ordine alla richiesta di trasformazione

del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato.

Le differenze che intercorrono fra la disciplina ordinaria, da un

lato, e la disciplina transitoria, dall'altro, come pure le

differenze che intercorrono fra la disciplina ordinaria, da un lato,

e la disciplina prevista per il passaggio dal rito direttissimo al

rito abbreviato, dall'altro, sono di portata fondamentale, trovando

il giudizio abbreviato ordinario collocazione all'interno

dell'udienza preliminare, davanti al giudice preposto ad essa, mentre

tanto il giudizio abbreviato previsto dalle norme transitorie quanto

il giudizio abbreviato per conversione del giudizio direttissimo

trovano posto nella fase predibattimentale, davanti al giudice del

dibattimento. Cosicché, non potendosi qui dire che "il rito viene

sostanzialmente a corrispondere per quel che concerne giudice,

momento e sede della decisione finale", risulta del tutto inadeguato

il richiamo alla statuizione contenuta nella sentenza n. 66 del 1990

(e ribadita nella sentenza n. 183 del 1990), in base alla quale "non

si giustifica che il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta

di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche

l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del

proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una

richiesta di applicazione della pena, dove un rito sostanzialmente

corrispondente può essere sacrificato dal pubblico ministero solo

enunciando le ragioni del dissenso e l'effetto sulla pena può essere

sacrificato solo con un dissenso non ritenuto ingiustificato dal

giudice".

In particolare, le notevoli analogie riscontrabili fra giudizio

abbreviato ed applicazione della pena su richiesta, quali configurati

sia dalle norme transitorie sia dalle norme del codice relative alla

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, si

stemperano così fortemente nella configurazione dei rispettivi

regimi ordinari da passare in seconda linea di fronte alle rilevanti

differenze che reciprocamente ne caratterizzano la fisionomia.

5. - È, invece, fondata la questione proposta in riferimento

all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irrazionale

disparità cui la normativa impugnata, vista all'interno della sua

applicazione, darebbe luogo tanto nei rapporti fra pubblico ministero

ed imputato, quanto nei rapporti fra imputato ed imputato.

Non risponde, infatti, alle esigenze di coerenza e ragionevolezza

una disciplina che autorizza il pubblico ministero ad opporsi non

soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", la qual

cosa sarebbe pienamente "in armonia con le normali prerogative del

pubblico ministero" (v. sentenza n. 120 del 1984), ma anche a una

consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso

di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale

opposizione, così sottraendola all'"obiettiva ed imparziale

valutazione" del giudice (v., ancora, sentenza n. 120 del 1984). Per

giunta, in un sistema, come quello del nuovo codice, imperniato sul

principio di "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di

parità in ogni stato e grado del procedimento" (v. art. 2, n. 3,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81), non dovrebbe essere consentito

che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al

punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e,

perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di

un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilità di un

ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati destinatari di

un'identica imputazione e portatori di un'analoga capacità a

delinquere, qualora il pubblico ministero adotti un atteggiamento

consenziente nei confronti dell'uno e dissenziente nei confronti

dell'altro, senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle

sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale.

6. - Quanto ai parametri cui la motivazione del pubblico ministero

dovrebbe rapportarsi nel manifestare la sua opposizione, la Corte ha

già avuto modo di prendere in esame (v. sentenza n. 66 del 1990,

nonché sentenza n. 183 del 1990) quel passo della Relazione al

progetto preliminare dove si sostiene che tali parametri non

sarebbero "né tipizzati né tipizzabili dalla legge". Ma - pur

riconoscendo che, data la collocazione del rito abbreviato ordinario

"nell'udienza preliminare", fase "destinata in via primaria al

controllo della richiesta di rinvio a giudizio", si "renderebbe

difficilmente ipotizzabile l'esternazione delle ragioni del dissenso

del pubblico ministero o, più precisamente, della mancata

prestazione del suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato

formulata dall'imputato" - la Corte non ha mancato di rilevare come

"le argomentazioni della Relazione in tanto sono condivisibili in

quanto il pubblico ministero, non tenuto a motivare, possa

liberamente determinarsi a dissentire". Ne consegue che, una volta

ritenuta illegittima la mancata previsione per il pubblico ministero

del dovere di motivare il proprio eventuale dissenso dalla richiesta

di giudizio abbreviato ordinario, il problema dei parametri implica

la soluzione di altri due problemi, concernenti l'uno la sede ove il

controllo su tale motivazione deve esplicarsi e l'altro il giudice al

quale affidare tale controllo.

Poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito

abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo

sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è

il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può

trovar posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può

venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò

significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni

del pubblico ministero. Solo al termine del dibattimento il giudice

di quest'ultimo sarà in grado di verificare se il dissenso del

pubblico ministero sia da ritenere giustificato e - qualora la

verifica si risolva negativamente - di riconoscere all'imputato la

riduzione della pena prevista dall'art. 442, secondo comma.

Una volta escluso che il giudizio abbreviato sia instaurabile

senza il consenso del pubblico ministero ed individuata la funzione

della motivazione del suo eventuale dissenso e del susseguente

controllo di essa nel dare al giudice del dibattimento la

possibilità di far luogo alla riduzione della pena allorquando il

dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato, l'unico

criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio della suddetta

funzione deve considerarsi, al momento, quello imperniato

sull'effettiva utilità del passaggio al dibattimento: criterio che,

alla stregua della normativa in vigore, non può che identificarsi in

quello - ricavabile dal confronto con i poteri conferiti al giudice

dall'art. 440, primo comma - consistente nel ritenere il processo non

definibile allo stato degli atti. Vedrà il legislatore, se del caso

utilizzando lo strumento predisposto dall'art. 7 della legge delega,

se siano enucleabili criteri ulteriori.

7. - La questione proposta nei confronti del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale va,

quindi, accolta, tanto nella parte in cui non vi si prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso dalla richiesta di giudizio

abbreviato avanzata dall'imputato, sia tenuto ad enunciarne le

ragioni, quanto nella parte in cui non vi si prevede che il giudice,

qualora, a dibattimento concluso, ritenga ingiustificato il dissenso

del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di

pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice,

restando con ciò assorbita ogni altra censura proposta in

riferimento agli ulteriori parametri costituzionali dai giudici a

quibus.

9. - Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa, in

termini analoghi, sia all'art. 458, primo e secondo comma, con

riguardo alla richiesta di trasformazione del giudizio immediato in

giudizio abbreviato, sia all'art. 464, primo comma, con riguardo alla

richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto

penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

A) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in

caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

B) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo

e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia

tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che

il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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