Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale del 1988, in relazione all'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, e dell'art. 247 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promossi con cinque

ordinanze emesse il 29 gennaio 1990 dal Pretore di Avellino, il 26

gennaio 1990 e il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Napoli, il 13

novembre 1989 dal Tribunale di Bologna e il 12 dicembre 1989 dalla

Corte di assise di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 144, 159,

162, 164 e 192 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 16 e 18, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Avellino con ordinanza del 29 gennaio

1990, il Tribunale di Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e

del 26 gennaio 1990, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 13

novembre 1989 e la Corte di assise di Salerno con ordinanza del 12

dicembre 1989 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,

102, 111 e 112 della Costituzione, questioni di legittimità degli

artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e 247 del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo, 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non

prevedono che il pubblico ministero sia tenuto a motivare il proprio

dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata

dall'imputato in regime transitorio e nella parte in cui non

consentono al giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato,

di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice

di procedura penale del 1988;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o

analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle

formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a

processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,

la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non

potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus, data

l'autonomia, nonché la diversità, della disciplina transitoria

rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n.

66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione

di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1988";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Avellino,

dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Bologna e dalla Corte

d'assise di Salerno con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni

e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a

dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988", questione sollevata dal Pretore di Avellino, dal

Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d'assise

di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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