Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e

442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal Tribunale di Napoli con ordinanza emessa il

9 maggio 2001, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito di

decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell'art. 456

del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevedono che il giudice del

dibattimento possa applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione

di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o

comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini

preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato,

subordinata ad integrazione probatoria necessaria ai fini della

decisione, ritenendola non necessaria ovvero non conciliabile con le

finalità di economia processuale proprie del rito alternativo".

Il Tribunale premette:

che l'imputato, nel termine previsto dall'art. 458, comma 5,

cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato,

subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla

assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa

l'avvenuto risarcimento del danno;

che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto

l'istanza, ritenendo che "la richiesta di integrazione probatoria non

fosse necessaria" ai fini della decisione;

che nel corso degli atti introduttivi del dibattimento i

difensori dell'imputato chiedevano l'applicazione, all'esito del

giudizio, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc.

pen., ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le

indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le

indagini preliminari, "l'integrazione probatoria richiesta aveva una

propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla

valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità

dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove

ne avesse riconosciuta la responsabilità".

2. - Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il

rimettente osserva che, vigente la disciplina del giudizio abbreviato

precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, la Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992 aveva

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nonché degli

artt. 458, commi 1 e 2, e 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di

giudizio abbreviato, il giudice, in esito al dibattimento, ritenendo

che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal

giudice per le indagini preliminari, avesse il potere di applicare la

riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Pur riconoscendo che l'attuale disciplina del giudizio abbreviato

è stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il

rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di

costituzionalità analoghi a quelli che avevano indotto la Corte

costituzionale a intervenire con la sentenza n. 23 del 1992.

Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata, a

norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad integrazione

probatoria, la valutazione che il giudice è tenuto a compiere sulla

necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua

compatibilità con le finalità di economia processuale è infatti

sottratta - esattamente come lo era prima dell'intervento della Corte

il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti - a

qualsiasi verifica da parte del giudice del dibattimento, nonostante

dall'ammissione al rito abbreviato derivi la possibilità per

l'imputato di fruire di una consistente riduzione di pena.

La mancata previsione del potere del giudice di applicare

all'esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena,

qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di rito

abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, si esporrebbe

quindi alla medesime censure di incostituzionalità per violazione

degli artt. 3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte

dalla Corte, in quanto limita irragionevolmente nell'ulteriore

svolgimento del processo il diritto di difesa dell'imputato in ordine

alla concreta determinazione della sanzione.

Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della

totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di

ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella

introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non

poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi

enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perché la

struttura del rito in esame è ora radicalmente mutata, "ma anche per

la necessità di sottoporre alla verifica del Giudice delle leggi la

correttezza, sotto il profilo dei principi costituzionali che si

assumono violati, della ritenuta equiparazione tra i poteri del

giudice per le indagini preliminari previsti dall'art. 438, comma

quinto, come novellato e quelli che spettavano allo stesso giudice ai

sensi dell'art. 440, comma primo, c.p.p., ormai abrogato". Considerato in diritto

1. - La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442

cod. proc. pen. investe, sotto i profili della irragionevolezza e

della lesione del diritto di difesa, la disciplina che non prevede il

potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto

ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della

richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una

integrazione probatoria.

Nella specie l'imputato, a seguito di notificazione del decreto

di giudizio immediato, aveva richiesto il giudizio abbreviato a norma

dell'art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla assunzione delle

testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli avrebbero

permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e

di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.

Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la

richiesta, ritenendo l'integrazione probatoria non necessaria, con

una motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in

quanto a suo avviso la prova richiesta "aveva una propria rilevanza

ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice

avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in

relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse

riconosciuta la responsabilità".

2. - Il rimettente sollecita un intervento additivo della Corte

sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza

n. 23 del 1992: dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al

dibattimento, il potere di valutare se la prova a suo tempo richiesta

dall'imputato era necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella

eventualità di condanna, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc.

pen.

Con la sentenza n. 23 del 1992 (che a sua volta ricalcava la

soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990, n. 183

del 1990 e n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali

l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal

dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero), era stata

dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice

di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da

parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di

giudizio abbreviato.

La sentenza era intervenuta su un contesto normativo in cui

presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta

dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla

stregua di una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli

elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; la

disciplina allora vigente prevedeva inoltre, quale condizione di

ammissibilità, una valutazione positiva del giudice per le indagini

preliminari in ordine alla possibilità di definire il processo allo

stato degli atti.

La Corte, prendendo atto che sia la mancanza di consenso del

pubblico ministero, sia la valutazione negativa del giudice per le

indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato

degli atti precludevano l'instaurazione del rito, aveva pertanto

riconosciuto al giudice, in esito al dibattimento, il potere di

sindacare tale valutazione, al fine di applicare la riduzione della

pena.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del

1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle

parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta

dell'imputato; inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è ora

attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi

necessari ai fini della decisione. Abbandonato quindi il parametro

della definibilità allo stato degli atti, una valutazione di

ammissibilità è prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta

di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione

probatoria; valutazione i cui presupposti sono individuati

dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere

la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le

finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto

conto degli atti già acquisiti e utilizzabili.

3. - Malgrado le profonde modifiche apportate alla disciplina del

giudizio abbreviato, con particolare riferimento ai meccanismi

introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive

all'instaurazione del rito basate sulla non definibilità del

processo allo stato degli atti, il rimettente ripropone acriticamente

la medesima soluzione a suo tempo indicata da questa Corte, cioè il

potere di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena

prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

Nel formulare tale richiesta il giudice a quo non tiene peraltro

conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non si

richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo

allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere

sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell'udienza

preliminare è ora chiamato a verificare solo la necessità

dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua

compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del

procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro

molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più

necessariamente essere collocato in esito al dibattimento.

4. - La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile,

atteso che, al fine di superare i denunciati profili di

incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua

rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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