Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lamezia Terme, nel processo penale a carico di Leone

Flora Eugenia, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lamezia Terme ha, con ordinanza del 17 gennaio 1991,

sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 440 del

codice di procedura penale, "nella parte in cui dispongono che il

giudice, sul dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di

definizione del processo con giudizio abbreviato, quantunque motivato

dalla non definibilità del processo medesimo allo stato degli atti,

debba limitarsi a prendere atto di tale determinazione e disporre la

prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, anche nella ipotesi

in cui non condivida la motivazione del dissenso";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991,

dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in

caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, del codice di procedura penale, ha precisato che

"poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito

abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo

sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è

il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può

trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non

può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò

significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni

del pubblico ministero";

che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla

sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta

infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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