Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 440, 441, 442,

primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Fusco Carmine ed altra, iscritta al n. 740 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito dell'instaurazione, all'udienza preliminare, di un

giudizio abbreviato chiesto da due imputati, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ammetteva

l'interrogatorio di uno di costoro, in quanto mezzo di difesa e non

di prova, non escluso dalle disposizioni dell'udienza preliminare

richiamate dall'art. 441 cod. proc. pen. Poiché da tale

interrogatorio risultava modificata la versione precedentemente resa,

il Giudice, ritenendo il processo non più decidibile allo stato

degli atti, revocava l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e,

all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio.

Il Tribunale di Torino, peraltro, ritenendo che l'ordinanza

ammissiva del giudizio abbreviato non possa essere revocata neanche

in presenza di dichiarazioni spontanee dell'imputato, dato che con

essa è preclusa ogni ulteriore attività diretta all'acquisizione di

nuovi elementi di prova, dichiarava la nullità del provvedimento di

revoca e stabiliva la competenza dello stesso Giudice dell'udienza

preliminare a definire il processo con rito abbreviato.

Detto Giudice con ordinanza del 23 aprile 1991 sollevava allora

questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede esplicitamente che l'ordinanza

ammissiva del giudizio abbreviato sia revocabile nel caso in cui lo

"stato degli atti" sia modificato a seguito dell'interrogatorio

dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, non essendo consentito sollevare

conflitto di competenza contro il suddetto provvedimento del

Tribunale, dal vincolo allo svolgimento del giudizio abbreviato

nonostante il venir meno del presupposto della decidibilità allo

stato degli atti deriverebbe una violazione del principio del giudice

naturale di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché lo "stato degli atti" potrebbe mediante

l'interrogatorio essere modificato anche strumentalmente,

dall'irrevocabilità deriverebbero una limitazione della pienezza di

giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza

nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e perciò una

violazione degli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, della

Costituzione.

Infine, la motivazione della decisione conclusiva del giudizio

abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza

rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso,

con conseguente violazione dell'art. 111, primo comma, della

Costituzione.

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, in quanto basata su un errore

interpretativo. Poiché, infatti, le disposizioni sull'udienza

preliminare sono richiamate dall'art. 441, primo comma, solo "in

quanto applicabili" e l'esclusione dell'applicabilità degli artt.

422 e 423 evidenzia l'intento di impedire che, nel corso del giudizio

abbreviato, si dia luogo ad un'attività di integrazione istruttoria

dalla quale possa derivare un'alterazione del quadro probatorio su

cui le parti hanno fondato la richiesta ed il consenso al rito

abbreviato, dovrebbe ritenersi che nel corso di questo l'imputato non

possa essere ammesso a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 421,

essendo preclusa in tale rito qualsiasi attività istruttoria.

Mancherebbe, perciò, il presupposto dal quale il giudice a quo

desume la necessità di consentire la revoca del provvedimento

ammissivo.

2. - Con ordinanza del 29 gennaio 1992, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio una

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non è preveduta la

possibilità d'una revoca del provvedimento introduttivo del giudizio

abbreviato allorquando, nel corso della trattazione e fino alla fine

della discussione, siano prospettati fatti nuovi o nuove fonti di

prova, tali da indurre la revoca della richiesta o del consenso di

parte e comunque una difforme valutazione giudiziale circa la

decidibilità allo stato degli atti raccolti antecedentemente",

assumendone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Nel caso di specie, disposto il giudizio immediato per i reati di

omicidio volontario, porto e detenzione di arma comune da sparo, si

era, su richiesta dell'imputato e col consenso del pubblico

ministero, introdotto il giudizio abbreviato, ritenendosi da parte

del giudice che gli atti fossero idonei a consentire la decisione.

Quindi, il difensore aveva depositato alcuni documenti che tendevano

a suffragare una ricostruzione del fatto diversa da quella emergente

dalle indagini del pubblico ministero e venivano perciò considerati

come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto.

Veniva anche depositata una dichiarazione del fratello della vittima

attestante l'avvenuto, integrale riconoscimento del danno,

costituente anch'essa nuova prova di una nuova circostanza.

Tanto premesso, il giudice a quo rileva che il giudizio abbreviato

si caratterizza per la fissità del quadro probatorio rispetto al

quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale

di idoneità degli atti a consentire la decisione, sicché non è

consentita né la prospettazione di fatti nuovi, né l'introduzione

di nuovi mezzi di prova sui fatti già enunciati. In simili

evenienze, d'altra parte, non è consentita né la revoca della

richiesta di giudizio abbreviato, né la possibilità di regresso

alla fase dell'udienza preliminare o del giudizio immediato

attraverso la revoca del provvedimento ammissivo: con la conseguenza

che la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova va rigettata e

che la decisione finale va assunta senza tener conto di questi, anche

ove da essi possa emergere la prova dell'innocenza dell'imputato.

Di qui, il dubbio se possa considerarsi "giusto processo" un

giudizio nel quale l'apprezzamento di ulteriori prove utili od

essenziali all'accertamento del fatto è precluso per il fatto stesso

della sua introduzione e nel quale l'accordo ha per oggetto non solo

la rinuncia a valersi della forma dibattimentale della prova

acquisita, ma anche la rinuncia a valersi di qualsiasi prova emerga

nel corso del giudizio: con l'introduzione, quindi, di un concetto di

verità processuale che prescinde ed eventualmente contrasta con

prove prospettate nel processo prima della sua conclusione.

Più in particolare, considerando i beni sui quali potenzialmente

incide la rinuncia in caso di condanna, il giudice rimettente ravvisa

nella rinuncia negoziale all'eventuale effetto di circostanze

accadute o emerse dopo tale manifestazione di volontà una lesione

del principio di indisponibilità della libertà personale (art. 13

della Costituzione).

Sospetta, inoltre, una violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il

profilo del diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei

soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato,

sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a

seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del

pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa

pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento

resta reversibile fino alla fine della discussione (art. 562).

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 27 Cost. sia perché la

possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di

personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché

la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la

presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la

pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione

processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale

dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo

comma).

Quanto alle possibili soluzioni, il giudice rimettente prospetta

quella - già considerata nei lavori preparatori - dell'introduzione

di un meccanismo, per quanto selettivo, di introduzione delle nuove

prove nel giudizio; ma considera più corrispondente alla funzione

assegnata all'istituto, ed idonea a risolvere buona parte almeno dei

problemi sopra illustrati, quella che, sulla falsariga del giudizio

abbreviato pretorile, consenta la regressione o trasformazione del

rito una volta che si sia dissolto il consenso delle parti o sia

maturata una valutazione giudiziale di sopravvenuta indecidibilità

allo stato degli atti.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiama innanzitutto,

quanto alla possibilità di integrazione probatoria nel giudizio

abbreviato, la sentenza di questa Corte n. 92 del 1992. Osserva, poi,

che le norme in tema di giudizio abbreviato non stabiliscono

espressamente che l'ordinanza ammissiva sia irrevocabile e che questa

presuppone che il processo possa essere deciso allo stato degli atti.

Perciò, ove tale presupposto venga meno perché le stesse parti

deducono che vi sono altri elementi da prendere necessariamente in

considerazione, l'ordinanza dovrebbe ritenersi revocabile in base al

principio generale di revocabilità delle ordinanze; e di

conseguenza, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile o

infondata perché basata su un assunto normativo inesatto. Considerato in diritto

1. - I due procedimenti concernono questioni analoghe, ed è

perciò opportuno disporne la riunione.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino, muovendo dal presupposto che sia ammissibile esperire nel

giudizio abbreviato l'interrogatorio dell'imputato di cui all'art.

421 del codice di procedura penale, dubita che l'art. 440 dello

stesso codice, in quanto non prevede la revocabilità dell'ordinanza

ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato

degli atti conseguente a detto interrogatorio, contrasti:

- con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto il vincolo a

decidere con rito abbreviato, anziché ordinario, nonostante la

modifica dello stato degli atti comporterebbe una violazione del

principio del giudice naturale;

- con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, Cost., in

quanto, potendo lo stato degli atti essere modificato anche

strumentalmente mediante l'interrogatorio, dall'irrevocabilità

deriverebbe una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed

una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione

giurisdizionale;

- con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la

motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non

potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle

acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso.

A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano dubita che gli artt. 441, 442, primo comma e 458,

secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in

caso di prospettazione di fatti nuovi o di nuove fonti di prova, la

revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento

ammissivo di esso, contrastino:

- con l'art. 13 della Costituzione, perché la rinuncia

negoziale, espressa col consenso a tale giudizio, all'eventuale

effetto di circostanze accadute o emerse dopo di esso si tradurrebbe,

in caso di condanna, in lesione del principio di indisponibilità

della libertà personale;

- con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del

diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei soggetti

giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto

il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si

tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato

che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla

decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta

reversibile fino alla fine della discussione (art. 562);

- con l'art. 27 della Costituzione: sia perché la possibilità

di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità

della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura

integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione

di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si

collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione

processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale

dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo

comma).

3. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'assunto interpretativo da

cui muove la prima delle predette ordinanze, sostenendo che

l'interrogatorio dell'imputato sarebbe incompatibile con il giudizio

abbreviato e che perciò mancherebbe il presupposto da cui il giudice

a quo desume la necessità di consentire la revoca dell'ordinanza

ammissiva. Tale tesi non è però condivisa dalla Corte di cassazione

(sez. I, 27 marzo 1991, n. 3501), oltre che dalla maggior parte della

dottrina: di conseguenza, questa Corte non ritiene di poterla far

propria.

Del pari non accoglibile è la tesi dell'Avvocatura - prospettata

in riferimento alla seconda ordinanza - secondo la quale l'ordinanza

ammissiva sarebbe revocabile già alla stregua dell'attuale

disciplina, dato che la gran parte degli studiosi ne ritiene invece

argomentatamente l'irrevocabilità.

4. - Alla base delle censure sta l'illustrazione di tre evenienze

concretamente verificatesi nei due giudizi a quibus dopo l'emanazione

dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Nel primo, la

prospettazione da parte di uno dei due imputati, in sede di

interrogatorio, di una versione del fatto diversa da quella resa

all'atto della convalida dell'arresto e tale da comportare una

sostanziale modifica dello "stato degli atti" considerato in sede di

emanazione dell'ordinanza ammissiva e da richiedere ulteriori

approfondimenti delle rispettive posizioni (alla stregua di essa,

infatti, il coimputato avrebbe dovuto essere scagionato). Nel

secondo, il deposito di alcuni documenti coi quali la difesa tendeva

a suffragare una versione del fatto diversa da quella emergente dalle

indagini del pubblico ministero poste a base del rito abbreviato,

documenti qualificati perciò dal giudice a quo come nuovi mezzi di

prova in ordine a nuove circostanze di fatto; ed inoltre, il deposito

di un'attestazione circa l'avvenuto risarcimento del danno,

costituente nuova prova di una nuova circostanza.

A fronte di tali evenienze - osservano i giudici a quibus - sta la

cristallizzazione del quadro probatorio rispetto al quale sono

maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di

idoneità degli atti a consentire la decisione, che non consente né

la prospettazione di fatti nuovi né l'introduzione di nuovi mezzi di

prova sui fatti già ricompresi in tale quadro: onde la necessità di

permettere che ciò avvenga attraverso la revoca dell'ordinanza

ammissiva del giudizio abbreviato e la conseguente introduzione di

quello ordinario, che sarebbe, a loro avviso, la soluzione idonea ad

evitare il sacrificio dei principi costituzionali di cui lamentano la

violazione.

5. - Le questioni, pur nella diversità delle norme impugnate e

dei parametri costituzionali invocati, investono il nucleo essenziale

dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, che si configura

"come giudizio 'a prova contratta', basato, cioè, su uno scambio in

cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse

dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia

dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di

prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma richiede, in

più, la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni difensive"

(sentenza n. 92 del 1992); un giudizio, in altri termini, in cui il

meccanismo convenzionale fa premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del diritto dell'imputato a

"difendersi provando" (cfr. art. 190 cod. proc. pen.).

Se ciò è vero, ne discende che lo scrutinio che la Corte è

chiamata a compiere non può esaurirsi nella considerazione di

aspetti particolari della disciplina, ma deve allargarsi a valutarne

l'assetto complessivo e le implicazioni che sul piano costituzionale

discenderebbero dalla correzione di tale assetto che i giudici

rimettenti propongono.

In effetti, talune almeno delle censure avanzate evidenziano

profili che non sono in sintonia rispetto al quadro costituzionale in

riferimento.

Se si ammette che l'imputato possa rendere l'interrogatorio a

propria difesa, e quindi prospettare circostanze esulanti dal quadro

probatorio prefissato, non può poi stabilirsi che tali deduzioni

siano a priori irrilevanti ed insuscettibili di verifica attraverso

gli appropriati mezzi processuali di accertamento. In tal modo, il

diritto di difesa resta mera enunciazione e vengono alterati i

connotati propri all'esercizio della funzione giurisdizionale

stabiliti negli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma e 111,

primo comma, della Costituzione. La legge può infatti, in vista di

particolari esigenze, porre limitazioni agli strumenti probatori

utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un

determinato mezzo, non può poi, senza violare quei principi,

prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio

che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio

convincimento.

Inoltre, se la legge sostanziale considera una certa circostanza,

come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come

rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della

sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale

circostanza precludendone la deduzione comporta che la

responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia

pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio": ciò che non

può dirsi in armonia con il principio di "personalità" di tale

responsabilità (art. 27, primo comma, della Costituzione).

6. - Per porre rimedio a siffatti vizi, ed agli altri da essi

denunziati, i giudici a quibus propongono che la disciplina del

giudizio abbreviato venga modificata nel senso di prevedere che, di

fronte alle suesposte evenienze, sia consentito al giudice di

revocare l'ordinanza ammissiva.

Ma una simile pronuncia "correttiva" non può considerarsi

ammissibile, dato che la Corte non può introdurre modifiche

normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano suscettibili a

loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di

incostituzionalità.

In effetti, riesaminando le fattispecie già considerate dal punto

di vista delle implicazioni della regressione al rito ordinario, è

agevole constatare che, se la deduzione di una ragione di

attenuazione di pena "fino ad un terzo" (ad esempio, l'avvenuto

risarcimento del danno) dovesse condurre alla revoca di un rito che

di per sé comporta la riduzione fissa di un terzo della pena,

l'imputato sarebbe verosimilmente indotto a rinunciare alla stessa

prospettazione dell'attenuante per non perdere tale beneficio. Allo

stesso modo, se l'esposizione di pur consistenti ragioni difensive -

ad esempio, attraverso l'interrogatorio o la produzione di nuovi

documenti - dovesse determinare il passaggio al rito ordinario,

l'imputato si troverebbe posto nella difficile alternativa tra

tentare di difendersi e rinunciarvi per beneficiare dello sconto di

pena.

L'inammissibilità delle questioni, d'altra parte, emerge anche

dalla considerazione che la soluzione della revocabilità

dell'ordinanza ammissiva, non solo non appare idonea - per le ragioni

ora esposte - a far fronte a tutte le implicazioni della

configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova

contratta", ma non sarebbe neanche l'unica possibile, dato che ben

potrebbe disporsi che l'introduzione di ulteriori elementi di

giudizio avvenga nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, come

del resto già si prevede in quello disciplinato dall'art. 452,

secondo comma, cod. proc. pen.

Questa Corte, invero, esaminando il problema sotto il diverso - ma

in certo modo complementare - profilo del condizionamento che alla

delimitazione del quadro probatorio può derivare da scelte

discrezionali del pubblico ministero, ha già sottolineato la

necessità che la riconduzione dell'istituto "a piena sintonia con i

principi costituzionali" avvenga mediante "l'introduzione di un

meccanismo di integrazione probatoria" (sentenza n. 92 del 1992; cfr.

anche, nella stessa direzione, in riferimento al giudizio di appello,

la sentenza n. 470 del 1991). Un simile meccanismo era peraltro già

esplicitamente previsto nell'originario testo della legge delega

(approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 15 luglio

1982: direttive nn. 47 e 48) e la sua positiva previsione fu poi

sostenuta da "ampia parte della Commissione redigente" (cfr.

Relazione al progetto preliminare del codice, pp. 105-106). Del

resto, è lo stesso giudice rimettente, nella seconda delle ordinanze

qui in esame, ad indicare tale soluzione come alternativa a quella

poi proposta e ad evidenziarne l'idoneità a sanare le violazioni

lamentate; e le considerazioni svolte nella presente decisione

rafforzano indubbiamente tale prospettiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio

abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente

all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli

artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111,

primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile

1991;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di

fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del

provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza

del 29 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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