Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo,

secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in relazione agli

artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Corte d'Assise

di Torino nel procedimento penale a carico di La Vaccara Giuseppe,

iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 1989, la Corte d'Assise

di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 247, secondo e terzo comma, delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) in rapporto all'art. 442, secondo comma, del nuovo

codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, primo

comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma,

Cost., nella parte in cui non ammette alcun sindacato del giudice in

ordine al non motivato diniego del consenso del pubblico ministero

alla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato prima del

compimento delle formalità d'apertura del dibattimento e non

consente l'applicabilità della diminuzione di pena di cui all'art.

442, secondo comma, del codice di procedura penale;

b) dell'art. 247, primo comma, dello stesso testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in rapporto agli artt.

438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte

in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con

la pena dell'ergastolo, per contrasto con l'art. 77 Cost. per eccesso

di delega, trattandosi di ipotesi non prevista ed anzi esclusa dalla

direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1989, n. 81;

Considerato - in ordine alla questione sub a) - che questa Corte,

con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle

norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988";

che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (cfr. ordinanze nn. 174 e 253 del 1990);

che - in ordine alla questione sub b) - nel momento in cui

l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato per un reato punibile

con la pena dell'ergastolo, il giudice a quo, ove avesse nutrito

dubbi sulla legittimità costituzionale dell'estensione anche a tali

reati della possibilità d'esperire il giudizio abbreviato, avrebbe

dovuto subito, ancor prima di chiedere il parere del pubblico

ministero, sollevare la relativa questione di legittimità

costituzionale;

che, invece, il giudice a quo ha sollevato la questione solo in

via subordinata, espressamente sottolineando che la stessa è

rilevante soltanto "conseguenzialmente all'eventuale accoglimento"

della questione sub a), con ciò mostrando chiaramente di ritenere

che la rilevanza della questione stessa è condizionata ad un

eventuale giudizio negativo, da parte del giudice, sulle motivazioni

addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo dissenso;

che, pertanto, secondo la stessa prospettazione del giudice a

quo, la questione si presenta allo stato come meramente ipotetica,

divenendo rilevante soltanto quando, a conclusione del dibattimento,

il giudice dovrà valutare il fondamento (in relazione alla

definibilità del procedimento allo stato degli atti) delle

motivazioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo

dissenso al fine, in caso di valutazione negativa, d'applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1988;

che quindi la seconda questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per irrilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del

1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in

caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione

di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino

con ordinanza del 7 dicembre 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo comma,

delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale del 1988, in rapporto agli artt. 438 e

442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella

parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati

puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art.

77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre

1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari