Codice di procedura penale

Art. 426 c.p.p. — Requisiti della sentenza

La sentenza contiene:

  • a)l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
  • b)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;
  • c)l'imputazione;
  • d)l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata;
  • e)il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
  • f)la data e la sottoscrizione del giudice. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 378/1992

    Questione infondata
    27 luglio 1992

    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è person…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 425 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 408/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 novembre 1981. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il…

    Art. 441 c.p.p. · Art. 423 c.p.p. · Art. 424 c.p.p. · Art. 426 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art426 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari