Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1991 dalla Corte di Assise

di Genova nel procedimento penale a carico di Costa Elio iscritta al

n. 387 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Elio Costa

imputato del reato di omicidio aggravato commesso in danno della

moglie, la Corte di assise di Genova, nella fase degli atti

introduttivi al dibattimento, ha sollevato (con ordinanza in data 29

marzo 1991), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte

in cui non consente al giudice del dibattimento, di concedere,

all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442

del codice di procedura penale, qualora ritenga ingiustificata o

comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini

preliminari, nonostante il consenso del pubblico ministero, rigetta

la richiesta di giudizio abbreviato.

In ordine alla rilevanza della questione, la Corte rimettente

osserva che, nonostante il procedimento fosse in realtà definibile

allo stato degli atti, l'impossibilità di un controllo sul

provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari le

impedisce di riconoscere, all'esito del dibattimento, il diritto

dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 442

del codice di procedura penale.

La circostanza che un tale diritto possa essere posto nel nulla da

un provvedimento del giudice sottratto a qualsiasi controllo

risulterebbe del tutto irragionevole. E difatti, perplessità al

riguardo - ed anche in relazione all'impossibilità di riesaminare il

dissenso del pubblico ministero - furono sollevate nel corso dei

lavori parlamentari e di esse si troverebbe traccia nella relazione

ministeriale al codice, dove si pone, peraltro, in evidenza la

difficoltà di configurare un riesame sia della decisione del giudice

che del dissenso del pubblico ministero. Per quanto attiene a

quest'ultimo, però, la recente sentenza della Corte n. 81 del 1991,

avrebbe dimostrato come le prospettate difficoltà erano superabili e

come, ad avviso del giudice a quo, lo siano anche per ciò che

riguarda il provvedimento negativo del giudice per le indagini

preliminari.

La differenza esistente fra le due fattispecie (valutazione

negativa di una parte - il p.m. - e valutazione negativa di un

giudice) potrebbe essere agevolmente superata dalla considerazione

del preponderante rilievo che il consenso delle parti assume in tale

tipo di procedimento.

I principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.)

e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato

contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo

diritto, imporrebbero, secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di

rinvio, di affidare al giudice del dibattimento il riesame del

provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, con

soluzione analoga a quella adottata nella citata sentenza n. 81 del

1991.

Si osserva infine che, dopo quest'ultima decisione, si sarebbe

venuta a creare una disparità di trattamento tra l'imputato che, pur

avendo ottenuto il consenso del pubblico ministero, si vede negare il

giudizio abbreviato e, quindi, l'eventuale riduzione della pena e

l'imputato che, invece, nonostante il dissenso espresso dal pubblico

ministero tale beneficio può ancora ottenere in sede dibattimentale.

2. - Nel giudizio così promosso ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato limitandosi a chiedere che la

questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui

non consentono che il giudice del dibattimento, - ritenuto

ingiustificato, o comunque erroneo, il provvedimento con cui il

giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio

abbreviato, avanzata con il consenso del pubblico ministero - possa

applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, del codice di procedura penale.

2. - La questione è fondata.

Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice

di procedura penale ha già formato oggetto di scrutinio di

costituzionalità con la sentenza n. 81 del 1991, che ne ha

dichiarato l'illegittimità nelle parti in cui nella formulazione

originaria non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice

all'esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all'imputato

la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice.

Ai fini di tale pronuncia la Corte mosse dalla considerazione che,

in caso di disaccordo in ordine alla richiesta di applicazione del

rito abbreviato, il cui svolgimento comporta la riduzione della pena

come previsto dall'art. 442, secondo comma, del codice, l'organo

competente ad applicare tale riduzione - verificandone la sussistenza

dei presupposti - dovesse essere il giudice del dibattimento, non

potendo "il controllo sulla motivazione del diniego (del pubblico

ministero) .. trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e,

quindi, .. venire affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò

significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione

del pubblico ministero".

Pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della

questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla

precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, perché

essa non è stata generata dal dissenso del pubblico ministero

rispetto alla richiesta dell'imputato, bensì dalla pronuncia del

giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che il processo

non potesse essere deciso allo stato degli atti, tuttavia è da

rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello già

deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di

carattere sostanziale, perché dall'ammissione al rito abbreviato

deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente

riduzione della pena.

È per questa stessa ragione che - come nel caso di conflitto tra

imputato e pubblico ministero circa l'ammissibilità del rito

abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla

pretesa dell'imputato non potesse essere definita "all'interno della

udienza preliminare" - deve ritenersi che, qualora nonostante

l'adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga

soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa

spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla

decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza

possibilità di controllo, incide sulla misura della pena. Ciò

soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e

strettamente consequenziali ad una situazione processuale

prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti.

E poiché sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze

sull'entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione

sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al

giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso

negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo.

Dato che "nessuna disposizione del codice medesimo consente al

giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice

per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito

abbreviato" (vedi ord. n. 101 del 1991), sottrarre al primo un

controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della

decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo

irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore

svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.

3. - Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa negli

stessi termini, analogamente a quanto disposto nella sentenza n. 81

del 1991, sia all'art. 458, primo e secondo comma, con riguardo alla

richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio

abbreviato, sia all'art. 464, primo comma, che attiene alla richiesta

di giudizio abbreviato in sede di opposizione al decreto penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento,

ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli

atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la

riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso

codice;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo

e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che

il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice

per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena

prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo

comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede

che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo

poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le

indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1992:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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