Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2001

Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, commi 1

e 4, 441 e 443, comma 3, del codice di procedura penale, promosso

nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 4

luglio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Napoli, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, con ordinanza in data 4 luglio 2000, il giudice per

le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in funzione di

giudice della udienza preliminare, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

dell'art. 438, commi 1 e 4, del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,

"nella parte in cui non prevede il contraddittorio con il p.m. nella

richiesta di giudizio abbreviato e non conferisce efficacia giuridica

alle sue richieste eventualmente contrarie all'ammissibilità del

rito";

dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento al medesimo

parametro, "nella parte in cui non prevede che il p.m. abbia autonoma

facoltà di formulare richieste di prova";

dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111,

terzo comma, Costituzione, "nella parte in cui non prevede che il

p.m. abbia autonoma facoltà di interrogare e far interrogare,

davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a carico

dell'imputato";

dell'art. 438, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento

all'art. 111, primo, secondo e sesto comma, Costituzione, "nella

parte in cui non prevede che l'ordinanza con la quale il giudice

ammette la richiesta di giudizio abbreviato debba essere giustificata

da una valutazione della compatibilità del procedimento con la

semplificazione (almeno parziale) dell'istruttoria propria del rito

abbreviato, sulla base del controllo dei presupposti che giustificano

il beneficio della riduzione della pena", nonché, per i delitti

punibili con l'ergastolo, anche in riferimento agli artt. 3, 25,

primo comma, 102, terzo comma, Costituzione, "nella parte in cui, in

base a mera richiesta dell'imputato, determina automaticamente la

sottrazione al giudice naturale indicato dall'art. 5 c.p.p. e

l'applicazione di una pena di specie diversa da quella edittale

prevista per lo stesso fatto";

dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli

artt. 111, secondo comma, e 112 Costituzione, "nella parte in cui non

consente al p.m. di proporre appello contro le sentenze di condanna";

che il rimettente precisa in fatto che, in sede di udienza

preliminare, due imputati per il delitto di cui all'art. 416-bis del

codice penale e per altri reati di competenza della Corte di assise,

punibili con l'ergastolo, avevano chiesto di essere giudicati con il

rito abbreviato;

che la nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta

dalla legge "n. 497" (recte, n. 479) del 1999 comporta "la completa

estromissione del p.m. dalla decisione del rito correlata al mancato

riconoscimento dell'iniziativa di chiedere prove", e "l'automatismo

della [...] ammissione [di tale rito] che determina, a priori, il

diritto a uno sconto di pena e, nel caso dei delitti punibili con

l'ergastolo, ad una pena di specie diversa";

che nel sistema accusatorio la sede naturale per la

formazione della prova è il dibattimento, sicché impedire al

pubblico ministero la facoltà sia di interloquire, quanto meno a

livello meramente consultivo, sugli aspetti attinenti alla

ammissibilità e procedibilità del rito, sia di assumere iniziative

probatorie a seguito della unilaterale richiesta di giudizio

abbreviato formulata dall'imputato, pone l'organo dell'accusa in una

condizione di inferiorità, contrastante con l'art. 111, secondo

comma, Costituzione, secondo cui "ogni processo si svolge nel

contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a

giudice terzo e imparziale";

che tale precetto non sarebbe derogato da quello recato dal

successivo comma quinto del medesimo articolo (alla stregua del quale

"la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo

in contraddittorio per consenso dell'imputato"), che va correlato

alla precedente disposizione del comma quarto, quale eccezione al

principio del contraddittorio "nella formazione della prova", mentre

la previsione del comma secondo riveste una portata più ampia e

riguarda tutte le fasi del procedimento;

che, nel caso di specie, trattandosi di accusa fondata

essenzialmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia,

l'imputato può ben rinunciare alla facoltà "di interrogare o di far

interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico", ma

senza che ciò possa "neutralizzare il paritetico diritto dell'accusa

di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a suo

carico" mediante l'unilaterale opzione di un rito;

che, ancora, l'automatismo della sostituzione della pena

dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta non è

necessariamente giustificato dalla prospettiva premiale correlata

alla esigenza di semplificazione del procedimento, in quanto, specie

nei procedimenti che si basano su dichiarazioni di collaboratori di

giustizia, "si potrebbe prospettare la necessità di un'istruttoria

d'ufficio paritetica a quella dibattimentale", sicché l'introduzione

del rito diverrebbe "mero strumento per la cancellazione non motivata

della pena dell'ergastolo" e "per la sottrazione alla competenza

[della Corte di assise] di cui agli artt. 102, terzo comma [Cost.] e

5 c.p.p.";

che, infine, anche il disposto dell'art. 443, comma 3, cod.

proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero,

salvo casi limitati, di proporre appello avverso le sentenze di

condanna, "appare del tutto sproporzionato, nei casi come quello in

oggetto concernente reati astrattamente punibili con l'ergastolo";

che successivamente lo stesso giudice ha trasmesso a questa

Corte il verbale di una udienza preliminare tenuta il 12 gennaio

2001, in pendenza della sospensione del procedimento, nel corso della

quale il giudice, preso atto della "rinuncia" di uno degli imputati

al rito abbreviato e tenuto conto del decreto-legge 24 novembre 2000,

n. 341, revocava l'ordinanza di sospensione del processo "per la

sopravvenuta irrilevanza della questione" di legittimità

costituzionale e disponeva, all'esito dell'udienza, il rinvio a

giudizio dell'imputato.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

intervenuto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni

urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della

giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

che l'art. 7 dello stesso decreto-legge, da un lato, ha

fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo

periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena

dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza

isolamento diurno e, dall'altro, ha modificato l'art. 442 cod. proc.

pen., aggiungendo, in fine al comma 2, il periodo "Alla pena

dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e

di reato continuato, è sostituta quella dell'ergastolo.";

che l'art. 8 del medesimo decreto-legge ha espressamente

previsto che nei processi penali in corso alla data della sua entrata

in vigore, quando è applicabile la pena dell'ergastolo con

isolamento diurno, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio

abbreviato, e che in tali casi il procedimento prosegue secondo il

rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata

fatta la richiesta;

che pertanto, procedendo il giudice rimettente con il rito

abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno,

si impone la restituzione degli atti allo stesso giudice affinché

verifichi se le questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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