Codice di procedura penale

Art. 442 c.p.p. — Decisione

Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. 20 116 200 Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. 328 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2. 17 30

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

17

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

20

La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1991, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1991, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale".

Corte costituzionale

30

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4

116

Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno".

Successivamente la Corte Costituzionale

200

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (che ha disposto la modifica del comma 2 del presente articolo).

Corte Costituzionale

328

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 442 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 27059/2025

    23 luglio 2025

    a) Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. b) Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

    Art. 442 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 37899/2024

    15 ottobre 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.

    Art. 442 c.p.p. · Art. 163 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 81/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 1991

    Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto più che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parità tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e, perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilità di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacità a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 111/2004

    Altra decisione
    2 aprile 2004

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 441 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/2004

    Altra decisione
    27 gennaio 2004

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 441 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (35)

Se ne mostrano 13 su 35, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 28 dicembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art442 · fonte del testo

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