Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1995 dalla Corte d'assise di

Genova nel procedimento penale a carico di Scarola Antonio, iscritta

al n. 327 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte d'assise di Genova, con ordinanza

dibattimentale del 9 marzo 1995 emessa nel corso di un giudizio

avente ad oggetto un'imputazione di omicidio pluriaggravato, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che la Corte remittente premette che nel giudizio a quo

l'imputato ha formulato, in termini, richiesta - non assentita dal

pubblico ministero - di giudizio abbreviato;

che il rito speciale è risultato precluso, nel caso di specie,

in base agli enunciati della sentenza n. 176 del 1991 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui detta norma stabiliva la sostituzione della pena

dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta;

che questa statuizione, anche alla luce della giurisprudenza di

legittimità successivamente consolidatasi, non consente al giudice

del dibattimento, all'esito di un processo per un reato astrattamente

punibile con l'ergastolo, di applicare la riduzione di pena stabilita

dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, neanche

quando il medesimo giudice ritenga, in concreto, di applicare una

pena temporanea per il riconoscimento di circostanze attenuanti

ritenute prevalenti o equivalenti alla o alle circostanze aggravanti

che comportavano la punibilità in astratto con la pena perpetua;

che il giudice a quo richiama i numerosi interventi della Corte

costituzionale con i quali è stato affidato al giudice del

dibattimento il potere di accordare la riduzione di pena in tutti i

casi in cui il dissenso del pubblico ministero risulti ingiustificato

ovvero il diniego del giudice per le indagini preliminari alla

celebrazione del rito speciale risulti, sul punto della non

definibilità allo stato degli atti, erroneo;

che ad avviso del remittente si pone il problema di verificare

se analogo potere non debba essere riconosciuto anche nell'ipotesi,

accennata, di valutazione delle circostanze del reato tale da

orientare per l'applicazione, in concreto, di una pena temporanea a

seguito del giudizio di comparazione;

che, sempre secondo il giudice a quo, questa possibilità - allo

stato preclusa, come si è detto - dovrebbe invece essere

riconosciuta, alla luce del criterio dell'art. 2, direttiva n. 53,

della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale n. 81 del

1987, secondo cui la riduzione di un terzo della pena va riferita al

reato "ritenuto in sentenza" e dunque, come recita l'art. 442, comma

2, del codice di procedura penale, "tenendo conto di tutte le

circostanze";

che da questo rilievo il giudice a quo fa discendere il sospetto

di incostituzionalità delle norme impugnate, per violazione della

delega legislativa, nella parte in cui precludono l'ammissibilità

del rito speciale in base al criterio della punibilità edittale con

la pena perpetua anziché riferirsi alla concreta determinazione

sanzionatoria;

che inoltre il giudice del rinvio demanda a questa Corte, per

l'ipotesi di accoglimento della questione sopra detta, di valutare

l'eventuale declaratoria di illegittimità della diversa ma connessa

norma, ricavabile dalle stesse disposizioni denunciate in combinato

disposto, che preclude al giudice per le indagini preliminari la

trattazione con il rito del giudizio abbreviato dei procedimenti per

reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, ma in concreto

puniti con pena temporanea;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della

questione;

Considerato che con la sentenza n. 176 del 1991 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega,

dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui esso stabiliva la sostituzione della pena dell'ergastolo con

quella della reclusione per anni trenta, proprio in relazione al

criterio di cui all'art. 2, punto 53, della legge-delega n. 81 del

1987 oggi invocato dal remittente e, segnatamente, sul rilievo della

delimitazione, da parte del legislatore delegante, del beneficio

sostanziale conseguente al rito, ad una sola riduzione proporzionale

(la diminuzione di un terzo della pena) e non anche ad un vantaggio

di tipo qualitativo (la sostituzione della pena perpetua con quella

temporanea); un rilievo, questo, che, ricollegato al nesso

inscindibile tra giudizio abbreviato e riduzione di pena istituito

appunto dal legislatore delegante, escludeva in radice il ricorso al

primo una volta che non fosse possibile operare la seconda;

che l'accennata indefettibile correlazione tra possibilità di

accesso al giudizio abbreviato e possibilità di riduzione

proporzionale della pena è stata ulteriormente più volte ribadita

da questa Corte (ordd. n. 12 del 1993, n. 163 del 1992),

configurandosi pertanto coerentemente la non punibilità in astratto

con la pena dell'ergastolo come un presupposto di ammissibilità del

rito speciale;

che, rispetto a questa configurazione, non rivestono incidenza

in senso contrario le pronunce di questa Corte, evocate dal

remittente, con le quali si è affidato al giudice dibattimentale il

potere di accordare la riduzione di pena ogni qualvolta l'accesso al

giudizio abbreviato sia risultato, a posteriori, ingiustamente o

comunque erroneamente negato: per il dissenso ingiustificato del

pubblico ministero (sentt. n. 81 del 1991, n. 183 del 1990, n. 66 del

1990); o per errata valutazione circa la non definibilità del

procedimento allo stato degli atti da parte del giudice per le

indagini preliminari (sent. n. 23 del 1992); o, specificamente sul

profilo che rileva, per inesatta contestazione di un titolo di reato

ovvero di circostanze aggravanti tali da determinare una punibilità

astratta con la pena perpetua che poi si sia rivelata inesatta (sent.

n. 305 del 1993; ordd. n. 204 del 1994 e n. 163 del 1992);

che, viceversa, nella prospettazione oggi all'esame della Corte

non è dedotto alcun profilo di diniego arbitrario del rito, ma, al

contrario, si presuppone l'esattezza di esso;

che, in questa stessa prospettazione, l'esito cui si

perverrebbe, a seguire il petitum del rimettente, sarebbe dunque

quello di mantenere fermo il presupposto negativo di ammissibilità

del giudizio (la non punibilità del reato con l'ergastolo) e al

contempo di fare applicazione di una norma che disciplina l'effetto

sostanziale di quello stesso giudizio, pur legittimamente non

passibile di svolgimento: un esito evidentemente paradossale, che

condurrebbe alla frattura di quel nesso inscindibile tra celebrazione

del rito e vantaggio sostanziale che è a fondamento dell'istituto e

che è stato, come si è detto, più volte sottolineato da questa

Corte;

che non può condurre a diversa soluzione la dedotta

formulazione della direttiva n. 53, assunta a sostegno della censura,

giacché, a parte l'improprietà della commistione letterale tra

criterio di delega e norma delegata operata dall'ordinanza di rinvio,

il riferimento al reato "ritenuto in sentenza" attiene sempre al modo

e al momento di operatività del beneficio sostanziale di riduzione

della sanzione penale, ma non anche ai presupposti del rito: è

l'inoperatività in toto del meccanismo sulla pena ad escludere che

da esso possa estrarsi un criterio attinente alla premessa di

svolgimento del giudizio;

che, inoltre, la contraddizione insita nello scenario di un

giudizio non consentito ma di cui si dovrebbe fare applicazione nella

sola parte degli effetti sul piano sostanziale è rivelata dalla

stessa ordinanza di rinvio, nella parte in cui con essa si propone,

sia pure in forma ipotetica ed eventuale, la connessa censura sul

punto della preclusione, per il giudice per le indagini preliminari,

alla celebrazione del rito, in presenza di una imputazione di reato

comportante in astratto l'ergastolo ma "da punirsi in concreto con

pena temporanea";

che quest'ultima censura ripropone dunque la tematica della

attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di

mutare il nomen iuris del reato o di riconoscere ed applicare

circostanze attenuanti e dunque "neutralizzare" le aggravanti, così

da escludere in concreto l'editto di pena perpetua;

che, al riguardo, questa Corte ha più volte sottolineato

l'eccezionalità dell'attribuzione di un tale potere al di fuori del

giudizio sul merito della regiudicanda, ed ha anzi posto in evidenza

la coerenza della preclusione, sia rispetto alla configurazione

dell'udienza preliminare nel nuovo processo penale sia per evitare

l'opposto inconveniente di determinazioni arbitrarie e

incontrollabili da parte di quel giudice, allo stato della normativa

(ordd. n. 263 del 1995, n. 204 del 1994; sent. n. 305 del 1993);

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata, rappresentando la riproposizione, sia pure

in relazione a diverso parametro, di quesiti già ripetutamente

affrontati e risolti da questa Corte; una ripetizione, questa,

indicativa peraltro del disagio degli organi giurisdizionali nella

applicazione del giudizio alternativo in discorso, cui il legislatore

soltanto può porre rimedio, ridisegnando l'istituto, su questo come

su altri profili (cfr. sentt. nn. 318, 187 e 92 del 1992), in termini

di maggiore razionalità della disciplina e così di più adeguato

utilizzo di questo strumento alternativo al giudizio ordinario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e

442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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