Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 247 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438,

440, primo comma, e 442 del codice di procedura penale del 1988,

promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1989 dal Tribunale di

Lecco, il 23 novembre 1989 e il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di

Roma, il 5 dicembre 1989 e il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di

Milano, il 21 novembre 1989 e il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di

Napoli, iscritte ai nn. 46, 49, 51, 59, 64, 65 e 69 del registro

ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con due ordinanze del 23

novembre 1989 e del 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), e degli artt. 438, 440 e 442 dello stesso codice, in quanto non

attribuiscono al giudice il potere di sindacare il dissenso del

pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta

dall'imputato e di applicare la riduzione di pena prevista dall'art.

442 del codice di procedura penale;

e che analoghe questioni hanno proposto anche il Tribunale di

Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e del 19 dicembre 1989,

il Tribunale di Milano con due ordinanze del 4 dicembre 1989 e del 5

dicembre 1989 e il Tribunale di Lecco con ordinanza del 18 dicembre

1989;

e che nel primo dei due giudizi promossi dal Tribunale di Napoli

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o

analoghe, vanno riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate prima delle

formalità di apertura di dibattimenti di primo grado relativi a

procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale (per tali procedimenti v. art. 242, primo

comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale del 1988);

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella data

la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, le altre norme denunciate non potrebbero ricevere

diretta applicazione nei giudizi a quibus, data l'autonomia della

disciplina transitoria in materia rispetto alla corrispondente

disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173

e 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,

debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt.3, 24,

25, 27, 101, 102, 107 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di

Roma, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Milano e dal

Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di

Napoli, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Lecco con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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