Codice di procedura penale

Art. 637 c.p.p. — Sentenza

La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 53/1968

    Ha colpito questo articolo
    29 maggio 1968

    dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui comportano che i provvedimento del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa nei sensi di cui in motivazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9…

    Art. 636 c.p.p. · Art. 637 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 69/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    dichiara: a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt…

    Art. 642 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 106 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 168/1972

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 1972

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza pr…

    Art. 642 c.p.p. · Art. 646 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art637 · fonte del testo

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