Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo,

secondo e terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), e degli artt. 438 e 442 del codice di procedura

penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Nwachuku Obioha

Okechuchu ed altri, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 ottobre

1989, emessa prima dell'apertura del dibattimento con rito

direttissimo nel processo a carico di Nwachuku Obioha Okechuchu, Agu

Maxwell Amobi e D'Angelo Vittoria, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

degli artt. 247, primo, secondo e terzo comma, del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438 e 442 del codice di procedura

penale del 1988, "in quanto il preclusivo ed incensurabile dissenso

formulato dal P.M. non consente l'applicazione della pena ex art. 442

c.p.p., nonostante lo "stato degli atti", eventualmente integrati ex

art. 452, comma 2°, c.p.p., consentirebbe un giudizio in ordine alla

colpevolezza degli imputati";

Considerato, quanto alla denuncia della disciplina codicistica,

che l'ordinanza è stata pronunciata prima delle formalità di

apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento

già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale (v., per tali procedimenti, art. 242, primo comma,

del decreto legislativo n. 271 del 1989);

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data

la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere

diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della

disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina

codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);

Considerato, quanto alla denuncia della disciplina transitoria,

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) proprio "nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,

debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza

del 30 ottobre 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990, "nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata

dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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