Art. 556 c.p.p. — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. ((Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)).

Testo vigente dal 8 giugno 2001

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 433/2006

    Questione infondata
    19 dicembre 2006

    Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo , determinando l'incompatibilità del giudicante.

    Art. 556 c.p.p. · Art. 34 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 265/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede…

    Art. 458 c.p.p. · Art. 556 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2002

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 556 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 557 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2001. 38 parole aggiunte.

… i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. aggiunto: Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art556 · fonte del testo

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