Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/2001

Altra decisione · depositata il 30/03/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e

442 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dalla Corte di assise di Palmi con ordinanza

emessa il 15 giugno 2000, iscritta al n. 706 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 48 dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 15 giugno 2000 la Corte di assise

di Palmi ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 438 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui

non prevede il diritto al contraddittorio del pubblico ministero

sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato e il potere del

giudice di decidere su di essa";

dell'art. 441 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111

Cost., "nella parte in cui prevede l'assunzione anche d'ufficio degli

elementi necessari ai fini della decisione e con le forme di cui

all'art. 422 c.p.p.";

dell'art. 442 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111

Cost., "nella parte in cui prevede la utilizzazione (..) ai fini

della delibazione, degli atti contenuti nel fascicolo di cui

all'art. 416 e la documentazione di cui all'art. 419 c.p.p.",

nonché, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., "nella

parte in cui prevede la diminuzione di un terzo della pena e la

sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta";

che la Corte rimettente premette in fatto che alcuni imputati

che dovevano rispondere di reati punibili con l'ergastolo, avevano

chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato "ai sensi

dell'art. 438 c.p.p., come novellato dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, art. 27 e, per la modifica all'art. 223 decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, dall'art. 56 della medesima legge e, quindi,

successivamente, dall'art. 4-bis e 4-ter del d.l. 7 aprile 2000,

n. 82, con le modifiche della legge di conversione n. 144 del 2000";

che il giudice a quo afferma di condividere i contenuti

dell'ordinanza 9 maggio 2000, con la quale il Tribunale di Firenze ha

sollevato analoga questione di legittimità costituzionale (r.o.

n. 607 del 2000), che viene integralmente riprodotta;

che, in particolare, nel fare proprie le argomentazioni

svolte nella citata ordinanza, il giudice a quo denuncia: la

irragionevolezza di una disciplina che, eliminando i presupposti per

l'accesso al rito abbreviato, trasforma il "diritto processuale

dell'imputato alla scelta del rito in un sostanziale diritto del

medesimo al conseguimento automatico e irragionevole del beneficio

della riduzione di pena"; la attribuzione agli imputati di vantaggi

significativi ma del tutto ingiustificati; l'esclusione del giudice

dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono

propri; la mancata previsione del "diritto del pubblico ministero di

intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata

dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato", e della

facoltà, da parte dello stesso pubblico ministero, di chiedere

d'iniziativa una integrazione probatoria;

che secondo il rimettente gli artt. 441, commi 5 e 6, e 442,

comma 1-bis, cod. proc. pen. violerebbero anche i principi della

terzietà dell'organo giudicante e della durata ragionevole del

processo;

che, inoltre, la previsione della riduzione di un terzo della

pena e la sostituzione dell'ergastolo con pena detentiva temporanea

sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della

Costituzione sia per la disparità di trattamento tra chi chiede il

rito abbreviato e chi invece opta per il giudizio ordinario, sia per

il previsto potere del giudice di rigettare la richiesta subordinata

a una integrazione probatoria, sia infine per la diversità di

trattamento che si determinerebbe tra "chi è colpevole e tanto

risulti provato e magari ammesso" e chi invece "voglia avvalersi

della presunzione di innocenza e del diritto di difesa", potendo il

sistema nel suo complesso indurre alla "rinuncia (...) della prova

dell'innocenza per accettare uno sconto certo a fronte di

un'assoluzione solo probabile".

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

intervenuto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni

urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della

giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

che l'art. 7 dello stesso decreto-legge, da un lato, ha

fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo

periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena

dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza

isolamento diurno e, dall'altro, ha modificato l'art. 442 cod. proc.

pen., aggiungendo, in fine al comma 2, il periodo "Alla pena

dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e

di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";

che l'art. 8 del medesimo decreto-legge ha espressamente

previsto che nei processi penali in corso alla data della sua entrata

in vigore, quando è applicabile la pena dell'ergastolo con

isolamento diurno, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio

abbreviato, e che in tali casi il procedimento prosegue "secondo il

rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata

fatta la richiesta";

che pertanto, procedendo il giudice rimettente con il rito

abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno,

si impone la restituzione degli atti allo stesso giudice affinché

verifichi se le questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Palmi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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