Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli

artt. 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di

procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse l'8 gennaio

1990 dal Tribunale di Napoli, il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di

Milano, il 1° febbraio 1990 dal Tribunale di Mondovì e l'11 gennaio

1990 dal Tribunale di Bergamo, iscritte rispettivamente ai nn. 224,

237, 252 e 277 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 21, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 gennaio

1990, il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'11 gennaio 1990, il

Tribunale di Milano con ordinanza del 19 gennaio 1990 e il Tribunale

di Mondovì con ordinanza del 1° febbraio 1990 hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie di tale codice (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella

parte in cui non prevedono che il pubblico ministero sia tenuto a

motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato

formulata dall'imputato e nella parte in cui non attribuiscono al

giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, il potere di

applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di

procedura penale;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,

quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle

formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a

processi già in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale;

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,

la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la

conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non potrebbero

ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la

diversità e l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla

corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990;

ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del

1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in

cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988".

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24, 101, 102

e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di

Bergamo, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovì con le

ordinanze in epigrafe.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art.442, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988", questione sollevata dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di

Bergamo, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovì con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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