Codice penale

Art. 163 c.p. — Sospensione condizionale della pena

[1]Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

[2]Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

[3]Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

[4]Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili ((nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,)), il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 163 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27928/2025

    20 ottobre 2025
    • Cittadinanza

    In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..

    Art. 163 c.p. · Art. 6 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 178 c.p. · Art. 167 c.p.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 37899/2024

    15 ottobre 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.

    Art. 163 c.p. · Art. 442 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 26693/2023

    18 settembre 2023

    Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 all’art. 117, comma 1 (in relazione all’art. 8 CEDU), Cost. – dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all’organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.

    Art. 163 c.p. · Art. 164 c.p. · Art. 168 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 474/2002

    Questione inammissibile
    22 novembre 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 166 c.p. · Art. 163 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 475/2002

    Questione infondata
    22 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituizonale dell'art. 163 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto la norma, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio, ex art. 135 cod. pen., la parte della pena pecuniaria che eccede la «soglia massima convertibile» in libertà controllata, nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102, della legge n. 689 del 1981. Il giudice rimettente lamenta in particolare la mancata previsione, di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilità della stessa in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ma la disciplina del ragguaglio (tra pene pecuniarie e pene detentive) e l'istituto della conversione (delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive), rispondono a differenti esigenze e finalità, per cui deve escludersi che le soluzioni adottate nell'un campo debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro. Né può ritenersi che il limite alla conversione delle pene pecuniarie 'in executivis' abbia la funzione di individuare anche il «massimo» di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, in quanto la disciplina di tale beneficio rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, cui è rimessa altresì la scelta, in relazione alla preclusione della fruibilità dello stesso, del dosaggio della pena edittale per i singoli reati. - Cfr., la sentenza n. 30/2001, citata a proposito del rapporto tra la la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e l'istituto della conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive. - Cfr., altresì, la sentenza n. 85/1997 e l'ordinanza n. 377/1990, richiamate con riferimento alla discrezionalità spettante al legislatore in tema di sospensione condizionale.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 163 c.p. · Art. 135 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/1986

    Questione infondata
    9 giugno 1986

    Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va perciò esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo più meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

    Art. 163 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 167 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 13 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho accolto volentieri la proposta di portare fino a due anni di pena il limite per l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena, quando si tratta d'individui minori degli anni diciotto o che hanno compiuto gli anni settanta (art. 163), convinto che tutto ciò che, nei limiti del possibile, serve a sottrarre specialmente i minorenni all'esecuzione della pena e a facilitarne il ravvedimento, deve essere accolto senza riluttanza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 83

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2004 al 30 dicembre 2022. 21 parole aggiunte.

… per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili aggiunto: nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art163 · fonte del testo

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