Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il

23 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Egidi Renato, iscritta al n. 125 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, prima della dichiarazione

d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con

ordinanza del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.

25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevedono che il

mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio

abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo

così al giudice, una volta accertato che il dissenso è

ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal

detto art. 442 dello stesso codice;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico

ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,

del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale "il

ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di

autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del

codice di procedura penale del 1988, donde l'impossibilità per gli

artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione

nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25,

27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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