Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/2001

Altra decisione · depositata il 06/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-terd.l. 82/2000
  • art. 4-terlegge 144/2000

citata

  • art. 442legge 144/2000
  • art. 7legge 4/2001

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi da 2

a 7, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato)

convertito in legge 5 giugno 2000, n. 144, anche in relazione

all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con

ordinanze emesse il 5 luglio, il 21 giugno e il 25 luglio 2000 dalla

Corte di assise di Palermo, rispettivamente iscritte ai n. 689 e 696

del registro ordinanze 2000 ed al n. 45 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46 e 48,

1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 5, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo tenore - emesse il

21 giugno, il 5 e 25 luglio 2000 - la Corte di assise di Palermo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter

commi da 2 a 7, della legge 5 giugno 2000 n. 144 (recte: del d.l.

7 aprile 2000, n. 82, recante "Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato"),

convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144),

"anche in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.", per

contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo

comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che, nel corso di tre diversi

giudizi, taluni degli imputati - chiamati a rispondere, tra gli

altri, di più reati punibili con la pena dell'ergastolo ovvero di un

delitto punibile con l'ergastolo ed altri delitti punibili con pena

detentiva superiore a cinque anni - ipotesi nelle quali, alla pena

dell'ergastolo, si aggiungerebbe la sanzione dell'isolamento diurno -

avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, a norma

dei commi 2 e seguenti dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata la cui

giustificazione dovrebbe ravvisarsi nella finalità di consentire

all'imputato, che non abbia potuto accedere al giudizio abbreviato

ordinario per l'avvenuta scadenza del termine di proposizione della

richiesta, di usufruire comunque di tale rito speciale - si porrebbe

in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione: la

possibilità, per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo, di

accedere al giudizio abbreviato, a semplice richiesta non sindacabile

dal giudice, fino alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale

nel giudizio di primo grado (art. 4-ter comma 2) fonderebbe, infatti,

un irragionevole privilegio per tale categoria di imputati,

consentendo loro di avanzare la richiesta di rito speciale dopo aver

conosciuto e valutato la situazione probatoria consolidatasi

nell'istruttoria dibattimentale o, addirittura, sulla base del

prevedibile esito delle prove ancora da assumere, senza che a ciò

corrisponda una ragione apprezzabile di economia processuale;

che tale meccanismo normativo non avrebbe quindi altro

effetto se non quello di realizzare, a beneficio dell'imputato, un

ingiustificato sconto di pena, tale da vanificare anche la funzione

rieducativa della stessa;

che, inoltre, l'incostituzionalità della norma denunciata,

per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta, risulterebbe ancor

più evidente nelle ipotesi in cui l'imputato, il quale abbia optato

per il rito abbreviato, sia riconosciuto colpevole di più reati

punibili, ciascuno, con la pena dell'ergastolo o di un delitto punito

con l'ergastolo ed altri puniti con pena complessiva superiore a

cinque anni;

che in tali ipotesi, infatti, - a fronte di una pena

detentiva costituita, in astratto, dall'ergastolo inasprito

dall'isolamento diurno - la diminuente per il rito speciale

implicherebbe la sostituzione automatica della pena dell'ergastolo

con la pena detentiva della reclusione a trenta anni, nella quale

rimarrebbe inevitabilmente "assorbito" l'inasprimento punitivo

dell'isolamento diurno, lasciando così sprovvisti di sanzione i

delitti concorrenti: con l'irragionevole conseguenza che "l'imputato

che abbia commesso un solo omicidio soggiacerà alla stessa pena e

allo stesso trattamento sanzionatorio complessivo inflitto a chi

abbia commesso decine di omicidi oppure omicidi e stragi" ;

che, ancora, la scelta del rito abbreviato, rimessa

all'assoluta discrezionalità dell'imputato, verrebbe a vulnerare sia

l'art. 24 della Costituzione, inibendo l'assunzione di mezzi di prova

chiesti dalle altre parti e già ammessi, sia gli artt. 101, secondo

comma, e 102, primo comma, della Costituzione, non essendo

riconosciuto al giudice il potere di valutare, in concreto,

fondamento e giustificazione del rito alternativo richiesto, anche in

relazione allo stato di sviluppo dell'istruttoria dibattimentale;

che la facoltà di scelta del rito da parte dell'imputato

comporterebbe altresì una lesione del principio della formazione

della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111

della Costituzione, in quanto verrebbe riconosciuto di fatto,

all'imputato stesso, il potere di "espungere" prove già ammesse e

non ancora assunte;

che, con riferimento alle prove articolate dalla pubblica

accusa, ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 112 della

Costituzione, poiché verrebbe vanificato, in tal modo, l'obbligo del

pubblico ministero di dare impulso alla formazione della prova per

l'esercizio dell' azione penale;

che la norma impugnata si porrebbe da ultimo in contrasto con

gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione

in quanto, nell'ipotesi in cui il rito abbreviato venisse richiesto

soltanto da alcuni dei coimputati, si avrebbe un sensibile

allungamento dei tempi di definizione del procedimento, per la

duplicazione del processo e del materiale decisorio, con la

compromissione, ad un tempo, tanto del principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia, quanto del nuovo, specifico

vincolo costituzionale della "ragionevole durata del processo".

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti

con unica decisione;

che il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti

per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha

apportato rilevanti innovazioni al quadro normativo di riferimento

della questione oggetto della presente decisione;

che, in particolare, l'art. 7 del citato d.l. ha introdotto,

nel comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 442,

comma 2, ultimo periodo, cod.proc.pen., stabilendo che "l'espressione

"pena dell'ergastolo deve intendersi riferita all'ergastolo senza

isolamento diurno" ed ha aggiunto, nel comma 2, un ulteriore periodo

al capoverso del medesimo art. 442 cod.proc.pen., disponendo che

"alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso

di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";

che, inoltre, a fronte di tali disposizioni, l'art. 8 del

medesimo d.l. n. 341 del 2000 ha dettato una particolare disciplina

transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo che

l'imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta di

giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2

dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché valuti se la questione sollevata sia tuttora

rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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