Art. 561 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo
Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
Va respinto l'assunto che la riduzione della pena, prevista come necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato, non essendo in rapporto alla natura del reato, ne' alla personalità del soggetto, renderebbe possibile una ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato, in contrasto con il principio di eguaglianza. La riduzione della pena in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato presuppone infatti la richiesta dell'imputato che, a sua volta, comporta la rinuncia alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerta dal dibattimento, nonché una limitazione del potere di proporre appello contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio. Che poi si tratti di un'attività dell'imputato in sede processuale non attinente alla commissione del reato, è questione che nulla ha a vedere con il principio di uguaglianza, e del resto già l'art. 133 cod. pen. prevede, ai fini della determinazione della pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato contemporanea o susseguente al reato. Nemmeno può essere in contrasto con detto principio il fatto che alla richiesta dell'imputato perché il giudizio abbreviato abbia corso, corrisponda il consenso del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma secondo, e 561, comma terzo, cod. proc. pen. 1988, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 442 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 560 c.p.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 75 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza puo' essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art561 · fonte del testo
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