Art. 529 c.p.p. — Sentenza di non doversi procedere

Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 588/1988

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, possa essere conferito anche "con lettera raccomandata diretta allo stesso cancelliere". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede d…

    Art. 529 c.p.p.

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  • Sentenza n. 48/2024

    Questione infondata
    25 marzo 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. Non sussiste un vincolo costituzionale che imponga di introdurre, nei termini richiesti dal rimettente, una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo – inteso come “pena naturale” – per la morte del familiare colposamente cagionata. Il riferimento nel petitum ai «reati colposi» è infatti talmente generico da ricomprendere tutte le ipotesi di colpa, pure ontologicamente diverse, tra cui quelle basate su una posizione di garanzia qualificata, come la colpa specifica e professionale, e anche fattispecie contravvenzionali (come, nella specie, quelle per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori), svilendone la funzione preventiva. Inoltre, il rimando alla nozione penalistica di «prossimo congiunto» (art. 307, quarto comma, cod. pen.) – che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità – è troppo ampio perché possa postularsi tra il reo e la vittima un rapporto affettivo di un’intensità tale, in base all’ id quod plerumque accidit , da far presumere l’equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica. Infine, non vi sono ragioni costituzionali per le quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva. ( Precedente: S. 120/2019 ).

    Art. 529 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 25/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".

    Art. 529 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art529 · fonte del testo

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