Codice penale

Art. 69 c.p. — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

[1]Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

[2]Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

[3]Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

[4]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. 242a 250 251 265 280 301 310 311 333 338 344 347 369 375 382 396

[5]COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.

Gli interventi su questo articolo(17)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena base dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

242a

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale".

Corte Costituzionale

250

La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen".

Corte Costituzionale

251

La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen".

Corte Costituzionale

265

La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 13/04/2016, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen".

Corte Costituzionale

280

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205, (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

301

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

310

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 31 marzo 2021, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

311

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 8 luglio 2021, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

333

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile - 12 maggio 2023, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2023, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

338

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in G.U. 1ª s.s. 12/07/2023, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

344

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 12 ottobre 2023, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2023, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

347

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2023, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

369

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

375

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 117 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entita', introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

382

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 16 ottobre 2025, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 22/10/2025, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

396

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 12 maggio 2026, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

Testo vigente dal 2 giugno 2026

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 69 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29222/2025

    7 agosto 2025

    La Terza Sezione penale, in tema di combustione illecita di rifiuti, ha affermato che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto rifiuti pericolosi, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della fattispecie-base del primo periodo, in ragione della differenza “originaria” tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, con conseguente esclusione dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

    Art. 69 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 72/2026

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'…

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 151/2025

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dalla Corte d’assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).

    Art. 69 c.p. · Art. 630 c.p. · Art. 62-bis c.p. · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/2025

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2025

    Il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti specificamente individuate – quali quelle espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva ovvero inerenti alla persona del colpevole o attinenti alla collaborazione del reo post delictum – sulla recidiva reiterata è costituzionalmente illegittimo ove determini un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 47776; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 – mass. 45820; S. 94/2023 – mass. 45533; S. 143/2021 – mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711).La centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole, nella prospettiva di un “diritto penale del fatto”, conduce a escludere che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli nel giudizio di comparazione prevalenti rispetto al fatto oggettivo: pertanto, la recidiva reiterata, riflettendo i due citati aspetti della colpevolezza o pericolosità dell’agente e operando su un piano strettamente soggettivo, non può assumere un rilievo comparativamente prevalente rispetto al fatto oggettivo. (Precedenti: S. 56/2025; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39666; S. 251/2012 - mass. 36711).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. La disposizione, censurata dai GUP dei Tribunali di Sassari e di Cagliari e della Corte di cassazione, prima sez. pen., vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice della citata addizione; inoltre, impedendo al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, viola anche il principio di eguaglianza. A fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l’impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l’attenuante in parola contraddice anche i principi di individualizzazione della pena, che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e della finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto; né risulta compatibile, infine, con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato, implicando lo stesso un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione e offesa). (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 68/2012 - mass. 36174).

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Se ne mostrano 15 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Adottato il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti generali e comuni, ne veniva di conseguenza di lasciare una larga discrezionalità al giudice nella valutazione concreta delle circostanze medesime, per togliere alla legge ogni rigidezza, per lasciare un vasto margine di applicazione all'equità, per dare la debita considerazione alla diversa personalità dei rei, per impedire quei frazionamenti micrometrici e pedanteschi della responsabilità e della pena, che si lamentarono nell'applicazione del codice finora vigente. Perciò è stabilito (art. 69) che, quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le une sono dal giudice ritenute prevalenti sulle altre, non si tien conto di queste, ma soltanto delle prevalenti, siano esse aggravanti o attenuanti; se invece le aggravanti e le attenuanti, sempre ad avviso del giudice, si equivalgono, non si tien conto nè delle une nè delle altre. Parve alla Commissione parlamentare che questo sistema della prevalenza e dell'equivalenza, che consente la valutazione integrale dell'episodio delittuoso e della personalità del delinquente, conferisca al giudice una eccessiva discrezionalità, senza assegnargli criteri direttivi. Discrezionalità certamente, ma non eccessiva, perchè contenuta nei limiti della funzione del giudice penale, che è quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del reo agli effetti dell'applicazione della legge penale. Garanzia contro ogni eccesso è la motivazione della sentenza, nella quale il giudice dovrà dire i motivi per i quali si convinse della prevalenza o dell'equivalenza delle circostanze. Criteri direttivi in questa materia non si possono fissare per legge, senza ricorrere ad una casistica complessa, prolissa e in ogni caso necessariamente incompleta. Codesti criteri il giudice trarrà dallo studio complessivo del codice, dagli scopi che la legge si propone, dall'analisi del fatto, dalla considerazione della personalità del delinquente. Se si richiede al magistrato un giudizio d'assieme, una sintesi che tenga conto d'ogni elemento conferente, una larga comprensione giuridica ed umana dell'episodio delittuoso, non gli si possono impartire istruzioni particolari, ma è necessario avere fiducia nella sua cultura, nella sua esperienza, nella sua capacità d'intuizione. Se la Commissione si è preoccupata della possibilità che troppo spesso vengano dichiarate prevalenti le circostanze aggravanti, l'esperienza insegna che i giudici nostri sono assai più inclini all'indulgenza, che al rigore, anche in casi in cui questo sarebbe pienamente giustificato. Del resto la elasticità degli aumenti e la possibilità di partire dal minimo consentono al giudice, anche quando ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, di non aggravare eccessivamente la pena. La Commissione stessa ha inoltre rilevato che il sistema può dar luogo a disparità di trattamento. Ma è questo appunto che si vuole da un codice, nel quale la personalità del reo ha non minore considerazione dei fatti. La parità di trattamento presuppone non solo identità di reato, ma altresì identità di personalità. Ad una diversa personalità è logico e provvido che, sia pure di fronte allo stesso reato, corrisponda una diversa responsabilità penale. La Commissione aggiunse che lo stesso reato potrà essere giudicato in modo diverso, con enorme sproporzione di pena, per fatti identici commessi da molte persone, le quali, per necessità di cose, siano giudicate in procedimenti separati (reati in folla), ogni magistrato giudicando secondo il proprio temperamento. Quanto alla possibilità di un'enorme sproporzione di pena, essa è da escludersi senz'altro, perchè la differenza tra la pena ordinaria e la pena aumentata o diminuita non è mai enorme. La possibilità, poi, che identici fatti commessi da più persone, giudicate separatamente, vengano valutati in modo diverso dai diversi giudici, sussisteva anche per il diritto finora vigente, giacche è naturale e inevitabile che ogni magistrato giudichi secondo il proprio temperamento, mentre con qualsiasi sistema relativo al concorso delle aggravanti e delle attenuanti non si giungerebbe mai ad unificare il modo di pensare dei giudici. Appunto per eliminare, nei limiti del possibile, simili inconvenienti, inerenti a qualsiasi sistema, il codice di procedura penale prescrive che, nei predetti casi, si proceda possibilmente ad unico giudizio contro più imputati del medesimo reato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 47

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  1. 2 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
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  14. 14 aprile 2016 — 20 luglio 2017per un anno
  15. 24 aprile 2014 — 14 aprile 2016per un anno
  16. 22 novembre 2012 — 24 aprile 2014per un anno
  17. 8 dicembre 2005 — 22 novembre 2012per 7 anni
  18. 5 maggio 1994 — 8 dicembre 2005per 12 anni
  19. 12 aprile 1974 — 5 maggio 1994per 20 anni
  20. 26 ottobre 1930 — 12 aprile 1974testo originarioper 43 anni

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2026 al 2 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 12 maggio 2026, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art69 · fonte del testo

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